Art. 18 
 
 Disposizioni in materia di limite all'attivo delle banche popolari 
 
  1. All'articolo 29, comma 2-bis, del testo  unico  delle  leggi  in
materia bancaria e creditizia,  di  cui  al  decreto  legislativo  1°
settembre 1993,  n.  385,  le  parole:  «8  miliardi  di  euro»  sono
sostituite dalle seguenti: «16 miliardi di euro». 
 
          Note all'art. 18: 
              - Si riporta il testo  dell'articolo  29,  del  decreto
          legislativo 1° settembre 1993, n. 385  (testo  unico  delle
          leggi in materia bancaria e  creditizia),  come  modificato
          dalla presente legge: 
                «Art. 29 (Norme generali). - 1.  Le  banche  popolari
          sono costituite in forma di societa' cooperativa per azioni
          a responsabilita' limitata. 
                2. Il valore nominale delle azioni  non  puo'  essere
          inferiore a due euro. 
                2-bis.  L'attivo  della  banca  popolare   non   puo'
          superare 16 miliardi di euro. Se la banca e' capogruppo  di
          un gruppo bancario, il  limite  e'  determinato  a  livello
          consolidato. 
                2-ter. In caso di superamento del limite  di  cui  al
          comma   2-bis,   l'organo   di   amministrazione    convoca
          l'assemblea per le determinazioni del  caso.  Se  entro  un
          anno dal superamento  del  limite  l'attivo  non  e'  stato
          ridotto al di sotto della soglia ne' e' stata deliberata la
          trasformazione   in   societa'   per   azioni   ai    sensi
          dell'articolo 31 o  la  liquidazione,  la  Banca  d'Italia,
          tenuto  conto  delle   circostanze   e   dell'entita'   del
          superamento, puo'  adottare  il  divieto  di  intraprendere
          nuove  operazioni  ai   sensi   dell'articolo   78,   o   i
          provvedimenti previsti nel titolo IV, capo I, sezione I,  o
          proporre   alla   Banca   centrale   europea   la    revoca
          dell'autorizzazione all'attivita' bancaria  e  al  Ministro
          dell'economia  e  delle  finanze  la  liquidazione   coatta
          amministrativa. Restano fermi  i  poteri  di  intervento  e
          sanzionatori attribuiti alla Banca  d'Italia  dal  presente
          decreto legislativo. 
                2-quater. La Banca  d'Italia  detta  disposizioni  di
          attuazione del presente articolo. 
                3. 
                4.  Alle  banche  popolari  non   si   applicano   le
          disposizioni del decreto legislativo 14 dicembre  1947,  n.
          1577 e successive modificazioni.».