Art. 2 
 
       Estensione della definizione della categoria di piccole 
              e medie imprese emittenti azioni quotate 
 
  1. All'articolo 1, comma 1, lettera w-quater.1), del testo unico di
cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,  le  parole:  «ai
500 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «a 1 miliardo di
euro». 
 
          Note all'art. 2: 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 1, lettera
          w-quater.1 del citato decreto legislativo 24 febbraio 1998,
          n. 58, come modificato dalla presente legge: 
                «Art. 1 (Definizioni).  -  1.  Nel  presente  decreto
          legislativo si intendono per: 
                  a) - w-quater. (omissis); 
                  w-quater.1) "PMI": fermo quanto previsto  da  altre
          disposizioni  di  legge,  le  piccole  e   medie   imprese,
          emittenti azioni quotate, che abbiano una  capitalizzazione
          di  mercato  inferiore  a  1  miliardo  di  euro.  Non   si
          considerano PMI gli emittenti azioni  quotate  che  abbiano
          superato tale limite per tre anni  consecutivi.  La  Consob
          stabilisce con regolamento le disposizioni attuative  della
          presente lettera, incluse le modalita' informative cui sono
          tenuti tali emittenti in relazione all'acquisto ovvero alla
          perdita della qualifica di PMI. La Consob pubblica l'elenco
          delle PMI tramite il proprio sito internet; 
                  w-quinquies)  "controparti  centrali":  i  soggetti
          indicati nell'articolo 2, punto 1), del regolamento (UE) n.
          648/2012 del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,  del  4
          luglio 2012, concernente gli  strumenti  derivati  OTC,  le
          controparti  centrali  e  i   repertori   di   dati   sulle
          negoziazioni;».