Art. 20 
 
Modifiche alla disciplina di  cui  all'articolo  24  della  legge  28
  dicembre 2005, n. 262, con riferimento al risarcimento del danno 
 
  1. All'articolo 24 della legge 28 dicembre 2005, n.  262,  dopo  il
comma 6-bis e' aggiunto il seguente: 
    «6-ter. Fermo restando quanto disposto dal comma  6-bis,  chi  ha
subito un danno per effetto di un atto o di un comportamento posto in
essere da un soggetto vigilato da  una  delle  Autorita'  di  cui  al
medesimo comma puo' agire contro di essa  per  ottenere  soltanto  il
risarcimento del danno che sia conseguenza immediata e diretta  della
violazione di leggi e di regolamenti sulla cui osservanza e'  mancata
la vigilanza dell'Autorita' stessa». 
 
          Note all'art. 20: 
              - Si riporta il testo dell'articolo  24,  comma  6-bis,
          della legge 28 dicembre 2005, n. 262 (Disposizioni  per  la
          tutela  del  risparmio  e   la   disciplina   dei   mercati
          finanziari) come modificato dalla presente legge: 
                «Art.   24   (Procedimenti    per    l'adozione    di
          provvedimenti individuali).  -  1.  Ai  procedimenti  della
          Banca d'Italia, della  CONSOB,  dell'ISVAP  e  della  COVIP
          volti  all'emanazione  di  provvedimenti   individuali   si
          applicano,    in    quanto    compatibili,    i    principi
          sull'individuazione e sulle funzioni del  responsabile  del
          procedimento,  sulla  partecipazione  al   procedimento   e
          sull'accesso agli atti amministrativi recati dalla legge  7
          agosto  1990,  n.  241,  e  successive   modificazioni.   I
          procedimenti di  controllo  a  carattere  contenzioso  e  i
          procedimenti sanzionatori  sono  svolti  nel  rispetto  dei
          principi della piena conoscenza degli atti istruttori,  del
          contraddittorio,  della   verbalizzazione   nonche'   della
          distinzione tra funzioni istruttorie e  funzioni  decisorie
          rispetto  all'irrogazione  della   sanzione.   Le   notizie
          sottoposte per iscritto  da  soggetti  interessati  possono
          essere  valutate  nell'istruzione  del   procedimento.   Le
          Autorita'  di  cui  al  presente  comma   disciplinano   le
          modalita' organizzative per dare  attuazione  al  principio
          della  distinzione  tra  funzioni  istruttorie  e  funzioni
          decisorie rispetto all'irrogazione della sanzione. 
                2. Gli atti delle Autorita' di cui al comma 1  devono
          essere motivati. La motivazione deve  indicare  le  ragioni
          giuridiche e i presupposti di fatto che  hanno  determinato
          la    decisione,    in    relazione     alle     risultanze
          dell'istruttoria. 
                3. Le Autorita' di cui al comma  1  disciplinano  con
          propri regolamenti l'applicazione dei principi  di  cui  al
          presente articolo, indicando altresi' i casi di  necessita'
          e di urgenza o  le  ragioni  di  riservatezza  per  cui  e'
          ammesso derogarvi. 
                4. Alle sanzioni amministrative irrogate dalla  Banca
          d'Italia,  dalla  CONSOB,   dall'ISVAP,   dalla   COVIP   e
          dall'Autorita' garante della concorrenza e del mercato  non
          si  applicano  le  disposizioni  sul  pagamento  in  misura
          ridotta contenute nell'articolo 16 della legge 24  novembre
          1981, n. 689, e successive modificazioni, salvo che per  le
          sanzioni indicate dall'articolo 193,  comma  2,  del  testo
          unico di cui al decreto legislativo 24  febbraio  1998,  n.
          58,  per  la   violazione   delle   disposizioni   previste
          dall'articolo 120, commi 2,  3  e  4,  del  medesimo  testo
          unico. 
                5. 
                6. 
                6-bis.  Nell'esercizio  delle  proprie  funzioni   di
          controllo le Autorita' di cui  al  comma  1  e  l'Autorita'
          garante della concorrenza e del mercato, i  componenti  dei
          loro organi nonche' i loro dipendenti rispondono dei  danni
          cagionati da atti o comportamenti posti in essere con  dolo
          o colpa grave. 
                6-ter.  Fermo  restando  quanto  disposto  dal  comma
          6-bis, chi ha subito un danno per effetto di un atto  o  di
          un comportamento posto in essere da un soggetto vigilato da
          una delle Autorita' di cui al  medesimo  comma  puo'  agire
          contro di essa per ottenere soltanto  il  risarcimento  del
          danno  che  sia  conseguenza  immediata  e  diretta   della
          violazione di leggi e di regolamenti sulla  cui  osservanza
          e' mancata la vigilanza dell'Autorita' stessa.».