Art. 21 
 
Modifiche alla disciplina delle incompatibilita' per i componenti e i
  dirigenti della Consob, della Banca d'Italia e dell'Istituto per la
  vigilanza sulle assicurazioni 
 
  1. L'articolo 29-bis della legge  28  dicembre  2005,  n.  262,  e'
sostituito dal seguente: 
    «Art. 29-bis (Incompatibilita' per i  componenti  e  i  dirigenti
della CONSOB cessati dall'incarico). - 1. I componenti  degli  organi
di vertice e i dirigenti della Commissione nazionale per le  societa'
e la borsa, fino  a  un  anno  dalla  cessazione  dell'incarico,  non
possono intrattenere  direttamente  rapporti  di  collaborazione,  di
consulenza o di impiego con i  soggetti  regolati  ne'  con  societa'
controllate da questi ultimi. I contratti conclusi in violazione  del
presente comma sono nulli. Le disposizioni del presente comma non  si
applicano ai dirigenti che nell'ultimo anno di  servizio  sono  stati
responsabili esclusivamente di uffici di  supporto.  Le  disposizioni
occorrenti per l'attuazione del presente  comma  sono  stabilite,  in
coerenza con il provvedimento di cui al  comma  2,  con  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro  centottanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. 
    2.  Le  disposizioni  del  presente  articolo  si  applicano   ai
componenti degli  organi  di  vertice  e  ai  dirigenti  della  Banca
d'Italia e dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni per  un
periodo, non superiore all'anno, stabilito con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri,  da  adottare  entro  centottanta  giorni
dalla data di entrata in vigore della presente disposizione». 
  2. All'articolo 4 del decreto legislativo 8  aprile  2013,  n.  39,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, alinea, le parole: «nei due anni precedenti»  sono
sostituite dalle seguenti: «nell'anno precedente»; 
    b) dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti: 
      «1-bis.  Nelle  ipotesi  in  cui  l'incarico,   la   carica   o
l'attivita' professionale abbia carattere occasionale o non esecutivo
o di controllo, il comma 1 non si applica.  In  tale  circostanza  e'
richiesta l'adozione di presidi organizzativi e di trasparenza atti a
gestire potenziali conflitti di interesse. 
      1-ter. I  presidi  organizzativi  di  cui  al  comma  1-bis  si
applicano anche ai componenti dell'organo collegiale delle  autorita'
amministrative indipendenti». 
  3. All'articolo 1, comma 40, della legge 28 dicembre 2015, n.  208,
le parole: «A tal fine le disposizioni  occorrenti  per  l'attuazione
della disposizione di cui al primo periodo del comma 1  dell'articolo
29-bis della legge 28 dicembre  2005,  n.  262,  sono  stabilite,  in
coerenza con il provvedimento di cui al quarto periodo  del  comma  1
del citato articolo 29-bis della legge n. 262 del 2005,  con  decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della  presente  legge.»  sono
soppresse. 
 
          Note all'art. 21: 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  4  del  decreto
          legislativo 8 aprile 2013, n. 39 (Disposizioni  in  materia
          di inconferibilita' e incompatibilita' di incarichi  presso
          le pubbliche amministrazioni e presso gli enti  privati  in
          controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50,
          della legge 6 novembre 2012, n. 190) come modificato  dalla
          presente legge: 
                «Art.  4   (Inconferibilita'   di   incarichi   nelle
          amministrazioni statali,  regionali  e  locali  a  soggetti
          provenienti  da  enti  di  diritto   privato   regolati   o
          finanziati). -  1.  A  coloro  che,  nell'anno  precedente,
          abbiano svolto incarichi e ricoperto  cariche  in  enti  di
          diritto  privato  o   finanziati   dall'amministrazione   o
          dall'ente pubblico che conferisce l'incarico ovvero abbiano
          svolto in proprio attivita' professionali, se  queste  sono
          regolate,     finanziate     o     comunque      retribuite
          dall'amministrazione o ente che conferisce l'incarico,  non
          possono essere conferiti: 
                  a) gli incarichi amministrativi  di  vertice  nelle
          amministrazioni statali, regionali e locali; 
                  b)  gli  incarichi  di   amministratore   di   ente
          pubblico, di livello nazionale, regionale e locale; 
                  c) gli  incarichi  dirigenziali  esterni,  comunque
          denominati, nelle  pubbliche  amministrazioni,  negli  enti
          pubblici  che  siano  relativi  allo  specifico  settore  o
          ufficio  dell'amministrazione  che  esercita  i  poteri  di
          regolazione e finanziamento. 
                1-bis. Nelle ipotesi in cui l'incarico, la  carica  o
          l'attivita' professionale abbia carattere occasionale o non
          esecutivo o di controllo, il comma 1  non  si  applica.  In
          tale  circostanza  e'  richiesta  l'adozione   di   presidi
          organizzativi e di trasparenza atti  a  gestire  potenziali
          conflitti di interesse. 
                1-ter. I presidi organizzativi di cui al comma  1-bis
          si applicano anche  ai  componenti  dell'organo  collegiale
          delle autorita' amministrative indipendenti.». 
              - Si riporta il testo  del  comma  40  dell'articolo  1
          della legge 28 dicembre 2015, n. 208 recante: «Disposizioni
          per la formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello
          Stato (legge di stabilita' 2016)»,  come  modificato  dalla
          presente legge: 
                «40. L'organismo di cui al comma  36  si  avvale  del
          proprio personale e di un contingente  di  personale  anche
          con qualifica dirigenziale posto in posizione di  distacco,
          comando  o  altro  analogo  istituto   da   amministrazioni
          pubbliche,    incluse    le    autorita'     amministrative
          indipendenti. L'organismo rimborsa alle amministrazioni  di
          appartenenza gli oneri relativi al citato personale;  resta
          a carico dell'organismo anche l'eventuale  attribuzione  di
          un compenso aggiuntivo. Al termine del periodo di distacco,
          comando o altro analogo istituto e degli eventuali rinnovi,
          il  predetto  personale  rientra  nell'amministrazione   di
          appartenenza,  salvo  che,  a   richiesta   del   personale
          interessato,  l'organismo  non  lo  immetta   nel   proprio
          organico a tempo indeterminato. Si applica  l'articolo  17,
          comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127.».