Art. 22 
 
Poteri  di  contrasto  dell'attivita'  pubblicitaria   riferibile   a
                      soggetti non autorizzati 
 
  1.  All'articolo  7-octies  del  testo  unico  di  cui  al  decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo il comma 1 e'  aggiunto  il
seguente: 
    «1-bis. La Consob puo'  vietare  lo  svolgimento  delle  campagne
pubblicitarie condotte tramite la rete internet o ogni altro mezzo di
comunicazione quando hanno ad oggetto, direttamente o indirettamente,
servizi  e  attivita'  di  investimento  prestati  da  soggetti   non
abilitati ai sensi dell'articolo 18 del presente decreto». 
  2. All'articolo  36  del  decreto-legge  30  aprile  2019,  n.  34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28  giugno  2019,  n.  58,
dopo il comma 2-terdecies e' aggiunto il seguente: 
    «2-quaterdecies. La Consob puo' ordinare ai soggetti  di  cui  al
comma 2-terdecies la rimozione delle campagne pubblicitarie  condotte
attraverso le reti telematiche  o  di  telecomunicazione,  aventi  ad
oggetto servizi o attivita' di investimento prestati da chi non vi e'
abilitato». 
 
          Note all'art. 22: 
              - Si riporta il testo dell'articolo 7-octies del citato
          decreto  legislativo  24  febbraio  1998,   n.   58,   come
          modificato dalla presente legge: 
                «Art. 7-octies (Poteri di contrasto  all'abusivismo).
          - 1. La Consob puo', nei  confronti  di  chiunque  offre  o
          svolge servizi o attivita' di investimento tramite la  rete
          internet senza esservi  abilitato  ai  sensi  del  presente
          decreto: 
                  a) rendere pubblica, anche  in  via  cautelare,  la
          circostanza  che  il  soggetto  non  e'  autorizzato   allo
          svolgimento delle attivita' indicate dall'articolo 1, comma
          5; 
                  b) ordinare di porre termine alla violazione. 
                1-bis. La Consob puo' vietare  lo  svolgimento  delle
          campagne pubblicitarie condotte tramite la rete internet  o
          ogni altro mezzo di comunicazione quando hanno ad  oggetto,
          direttamente  o  indirettamente,  servizi  e  attivita'  di
          investimento prestati da soggetti non  abilitati  ai  sensi
          dell'articolo 18 del presente decreto.». 
              -  Si   riporta   il   testo   dell'articolo   36   del
          decreto-legge  30  aprile  2019,  n.  34,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019,  n.  58  (Misure
          urgenti di crescita  economica  e  per  la  risoluzione  di
          specifiche  situazioni  di  crisi)  come  modificato  dalla
          presente legge: 
                «Art.  36  (Banche  popolari   e   Fondo   indennizzo
          risparmiatori).  -  1.  All'articolo  1,   comma   2,   del
          decreto-legge  24  gennaio  2015,  n.  3,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, la parola:
          "2019" e' sostituita dalla seguente: "2020". 
                2. All'articolo 1 della legge 30  dicembre  2018,  n.
          145, sono apportate le seguenti modifiche: 
                  a) al comma 494, le parole "e  aventi  causa"  sono
          sostituite dalle seguenti: "mortis causa, o il coniuge,  il
          soggetto legato da unione civile, il convivente more uxorio
          o di fatto di cui alla legge  20  maggio  2016,  n.  76,  i
          parenti entro il secondo grado,  ove  siano  succeduti  nel
          possesso dei predetti  strumenti  finanziari  in  forza  di
          trasferimento a titolo particolare per atto tra vivi"; 
                  b) al comma 496,  primo  periodo,  dopo  le  parole
          "costo di acquisto," sono inserite  le  seguenti:  "inclusi
          gli oneri fiscali,"; 
                  c) al comma 497,  primo  periodo,  dopo  le  parole
          "costo di acquisto," sono inserite  le  seguenti:  "inclusi
          gli oneri fiscali,"; 
                  d) al comma 500, secondo periodo,  dopo  le  parole
          "titoli di Stato con scadenza equivalente" sono aggiunte le
          seguenti:  "determinato  ai  sensi  dei  commi  3,  4  e  5
          dell'articolo 9 del decreto-legge 3  maggio  2016,  n.  59,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno  2016,
          n. 119"; 
                  e) al comma 501, i periodi secondo, terzo,  quarto,
          quinto e sesto sono sostituiti dai seguenti: 
                    "Con decreto del Ministro dell'economia  e  delle
          finanze sono definite le modalita' di  presentazione  della
          domanda di indennizzo nonche'  i  piani  di  riparto  delle
          risorse disponibili. Con il medesimo decreto e' istituita e
          disciplinata una Commissione  tecnica  per:  l'esame  delle
          domande   e    l'ammissione    all'indennizzo    del    FIR
          all'indennizzo  del  FIR;  la  verifica  delle   violazioni
          massive, nonche' della sussistenza del nesso di  causalita'
          tra le  medesime  e  il  danno  subito  dai  risparmiatori;
          l'erogazione dell'indennizzo da parte del FIR. Le  suddette
          verifiche possono avvenire anche attraverso  la  preventiva
          tipizzazione delle violazioni massive e  la  corrispondente
          identificazione degli elementi oggettivi e/o soggettivi  in
          presenza dei quali l'indennizzo  puo'  essere  direttamente
          erogato. Il decreto  indica  i  tempi  delle  procedure  di
          definizione delle istanze presentate entro  il  termine  di
          cui al penultimo periodo  e,  in  modo  non  tassativo,  le
          fattispecie di violazioni massive. Il suddetto procedimento
          non si applica ai casi di cui al comma 502-bis.  La  citata
          Commissione e' composta  da  nove  membri  in  possesso  di
          idonei requisiti di competenza, indipendenza,  onorabilita'
          e   probita'.   Con   successivo   decreto   del   Ministro
          dell'economia e delle finanze sono  nominati  i  componenti
          della Commissione tecnica e determinati gli  emolumenti  da
          attribuire ai medesimi, nel limite massimo di  1,2  milioni
          di euro per ciascuno degli  anni  2019,  2020  e  2021.  Ai
          relativi  oneri  si  provvede  mediante  la  corrispondente
          riduzione della dotazione del FIR.  Qualora  l'importo  dei
          compensi da  attribuire  ai  componenti  della  Commissione
          tecnica risulti inferiore al predetto limite  massimo,  con
          decreto  del  Ministro  dell'economia  e   delle   finanze,
          l'importo  eccedente  confluisce  nel  FIR.   Il   Ministro
          dell'economia e delle finanze e' autorizzato  ad  apportare
          le  occorrenti  variazioni  di  bilancio.  La  domanda   di
          indennizzo, corredata di idonea documentazione attestante i
          requisiti di cui al comma 494, e' inviata entro il  termine
          di centottanta giorni decorrenti dalla data individuata con
          apposito  decreto  del  Ministro  dell'economia   e   delle
          finanze."; 
                  f) dopo il comma 501 e' inserito il seguente comma: 
                    "501-bis.   Le   attivita'   di   supporto    per
          l'espletamento delle funzioni della Commissione tecnica  di
          cui al comma 501 sono affidate dal Ministero  dell'economia
          e delle  finanze,  nel  rispetto  dei  pertinenti  principi
          dell'ordinamento nazionale e di quello dell'Unione europea,
          a  societa'  a  capitale  interamente  pubblico,   su   cui
          l'amministrazione dello Stato esercita un controllo analogo
          a quello esercitato su  propri  servizi  e  che  svolge  la
          propria attivita' quasi esclusivamente nei confronti  della
          predetta amministrazione. Gli oneri  e  le  spese  relative
          alle  predette  attivita'  sono  a  carico  delle   risorse
          finanziarie del FIR non oltre il limite massimo complessivo
          di 12,5 milioni di euro."; 
                  g) il comma 502 e' sostituito dal seguente: 
                    "502. I risparmiatori di  cui  al  comma  502-bis
          sono soddisfatti con priorita' a valere sulla dotazione del
          FIR."; 
                  h) dopo il comma 502, sono aggiunti i seguenti: 
                    "502-bis.  Previo  accertamento  da  parte  della
          Commissione tecnica di cui al comma 501 esclusivamente  dei
          requisiti soggettivi  e  oggettivi  previsti  nel  presente
          comma, hanno diritto all'erogazione da parte del FIR di  un
          indennizzo forfettario dell'ammontare determinato ai  sensi
          dei precedenti commi 496  e  497  i  risparmiatori  persone
          fisiche,   imprenditori   individuali,   anche    agricoli,
          coltivatori diretti,  in  possesso  delle  azioni  e  delle
          obbligazioni subordinate delle banche di cui al  comma  493
          alla data del provvedimento di messa in liquidazione coatta
          amministrativa - ovvero i loro successori mortis causa o il
          coniuge, il soggetto legato da unione civile, il convivente
          more uxorio o di fatto, i parenti entro il secondo grado in
          possesso dei suddetti strumenti  finanziari  a  seguito  di
          trasferimento con atto tra vivi - che soddisfano una  delle
          seguenti condizioni: a) patrimonio mobiliare di  proprieta'
          del risparmiatore di valore inferiore a  100.000  euro;  b)
          ammontare del reddito complessivo del risparmiatore ai fini
          dell'imposta sul reddito delle persone fisiche inferiore  a
          35.000  euro  nell'anno  2018,  al   netto   di   eventuali
          prestazioni di previdenza complementare erogate sotto forma
          di rendita. Il valore del patrimonio mobiliare di cui  alla
          suddetta  lettera  a)  risulta  dal  patrimonio   mobiliare
          posseduto  al  31  dicembre  2018,  esclusi  gli  strumenti
          finanziari di cui al comma  494,  nonche'  i  contratti  di
          assicurazione  a  capitalizzazione  o  mista  sulla   vita,
          calcolato secondo i criteri e le istruzioni  approvati  con
          decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali,
          Direzione generale per l'inclusione e le politiche sociali,
          di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze,
          Dipartimento delle finanze del  13  aprile  2017,  n.  138,
          recante approvazione  del  modello  tipo  di  dichiarazione
          sostitutiva unica (DSU), nonche' delle relative  istruzioni
          per la compilazione, ai sensi dell'articolo  10,  comma  3,
          del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5
          dicembre  2013,  n.  159.  Con  il  decreto  del   Ministro
          dell'economia e delle finanze previsto dal precedente comma
          501  sono   stabilite   le   modalita'   di   presentazione
          dell'istanza  di  erogazione  del   menzionato   indennizzo
          forfettario. Nell'erogazione degli indennizzi effettuata ai
          sensi del presente comma e' data precedenza ai pagamenti di
          importo non superiore a 50.000 euro. 
                    502-ter.  Il  limite  di  valore  del  patrimonio
          mobiliare di proprieta' del risparmiatore, di cui al  comma
          502-bis, lettera a), puo' essere  elevato  fino  a  200.000
          euro con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,
          su proposta del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,
          previo assenso della Commissione europea.  Il  decreto  del
          Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 501,
          secondo periodo, e' conseguentemente adeguato.". 
                2-bis.   Al   fine   di   promuovere   e    sostenere
          l'imprenditoria, di stimolare la competizione nel mercato e
          di assicurare la protezione adeguata dei consumatori, degli
          investitori e del mercato dei capitali, nonche' di favorire
          il  raccordo  tra  le  istituzioni,  le  autorita'  e   gli
          operatori del settore, il Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze,  sentiti  la  Banca   d'Italia,   la   Commissione
          nazionale per le societa' e la borsa (CONSOB) e  l'Istituto
          per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS), adotta, entro
          il 31 gennaio 2021, uno o piu' regolamenti per definire  le
          condizioni  e  le   modalita'   di   svolgimento   di   una
          sperimentazione relativa alle  attivita'  di  tecno-finanza
          (FinTech) volte al perseguimento, mediante nuove tecnologie
          quali l'intelligenza artificiale e i registri  distribuiti,
          dell'innovazione di  servizi  e  di  prodotti  nei  settori
          finanziario,  creditizio,  assicurativo   e   dei   mercati
          regolamentati. 
                2-ter. La sperimentazione di cui al  comma  2-bis  si
          conforma al principio di  proporzionalita'  previsto  dalla
          normativa dell'Unione europea ed e' caratterizzata da: 
                  a) una durata massima di diciotto mesi  prorogabili
          per un massimo di ulteriori dodici mesi; 
                  b) requisiti patrimoniali ridotti; 
                  c) adempimenti semplificati  e  proporzionati  alle
          attivita' che si intende svolgere; 
                  d) tempi ridotti delle procedure autorizzative; 
                  e)   definizione   di   perimetri   e   limiti   di
          operativita'. 
                2-quater. Nel rispetto della  normativa  inderogabile
          dell'Unione europea, i regolamenti di cui  al  comma  2-bis
          stabiliscono o individuano i criteri per determinare: 
                  a) i requisiti di ammissione alla sperimentazione; 
                  a-bis) i  casi  in  cui  un'attivita'  puo'  essere
          ammessa a sperimentazione; 
                  a-ter) i casi in cui e' ammessa la proroga; 
                  b) i requisiti patrimoniali; 
                  c) gli  adempimenti  semplificati  e  proporzionati
          alle attivita' che si intende svolgere; 
                  d) i perimetri di operativita'; 
                  e) gli obblighi informativi; 
                  f) i tempi per il rilascio di autorizzazioni; 
                  g) i requisiti di professionalita' degli  esponenti
          aziendali; 
                  h) i profili di governo societario  e  di  gestione
          del rischio; 
                  i) le forme societarie ammissibili anche in  deroga
          alle forme societarie previste dal testo unico delle  leggi
          in  materia  bancaria  e  creditizia,  di  cui  al  decreto
          legislativo 1° settembre 1993,  n.  385,  dal  testo  unico
          delle   disposizioni   in   materia   di    intermediazione
          finanziaria, di cui  al  decreto  legislativo  24  febbraio
          1998, n. 58, e dal codice delle assicurazioni  private,  di
          cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209; 
                  l) le eventuali garanzie finanziarie; 
                  m)   l'iter    successivo    al    termine    della
          sperimentazione. 
                2-quinquies. Le  misure  di  cui  ai  commi  2-ter  e
          2-quater  possono  essere  differenziate  e   adeguate   in
          considerazione delle particolarita' e  delle  esigenze  dei
          casi  specifici;  esse   hanno   carattere   temporaneo   e
          garantiscono adeguate forme di informazione e di protezione
          a favore di consumatori e investitori, nonche' del corretto
          funzionamento  dei  mercati.  L'operativita'  delle  misure
          cessa al termine del relativo periodo, ovvero alla  perdita
          dei  requisiti  o  al  superamento  dei  limiti   operativi
          stabiliti,  nonche'   negli   altri   casi   previsti   dai
          regolamenti di cui al comma 2-bis. 
                2-sexies. La sperimentazione non comporta il rilascio
          di autorizzazioni per l'esercizio di attivita' riservate da
          svolgersi al di fuori di essa. Lo svolgimento,  nell'ambito
          della sperimentazione e nel rispetto dei  limiti  stabiliti
          dai provvedimenti di ammissione, di attivita' che rientrano
          nella nozione di servizi e attivita'  di  investimento  non
          implica  l'esercizio  a  titolo   abituale   di   attivita'
          riservate  e,  pertanto,  non  necessita  del  rilascio  di
          autorizzazioni ove sia prevista una durata massima  di  sei
          mesi, salvo il maggior termine della  sperimentazione,  che
          non puo' superare complessivamente  il  limite  massimo  di
          diciotto mesi, nei casi in cui  sia  concessa  una  proroga
          funzionale    all'ottenimento     dell'autorizzazione     o
          dell'iscrizione prevista dalla  legge  per  lo  svolgimento
          abituale e a titolo professionale dell'attivita'  medesima.
          Nel rispetto delle norme stabilite dai regolamenti  di  cui
          al  comma  2-bis  e  delle   finalita'   del   periodo   di
          sperimentazione, la Banca d'Italia, la  CONSOB  e  l'IVASS,
          nell'ambito  delle  proprie  competenze  e  delle   materie
          seguite, adottano i  provvedimenti  per  l'ammissione  alla
          sperimentazione delle attivita' di cui  al  comma  2-bis  e
          ogni altra iniziativa ad essi propedeutica. I provvedimenti
          per l'ammissione alla sperimentazione stabiliscono i limiti
          dell'attivita' di partecipazione alla  sperimentazione  con
          riguardo alla tipologia e alle modalita' di prestazione del
          servizio di investimento, alla tipologia  e  al  numero  di
          utenti  finali,  al  numero  di   operazioni,   ai   volumi
          complessivi dell'attivita'. Nel  rispetto  della  normativa
          inderogabile   dell'Unione   europea,   l'ammissione   alla
          sperimentazione   puo'   comportare   la   deroga   o    la
          disapplicazione temporanee degli orientamenti di  vigilanza
          o degli atti di carattere generale emanati dalle  autorita'
          di vigilanza, nonche' delle norme o dei regolamenti emanati
          dalle  medesime  autorita'  di  vigilanza,  concernenti   i
          profili di cui al comma 2-quater, lettere b), c),  d),  e),
          f), g), h), i) e l). Alle attivita' della  Banca  d'Italia,
          della CONSOB e dell'IVASS relative alla sperimentazione  si
          applicano gli articoli 7 del testo unico di cui al  decreto
          legislativo 1° settembre 1993, n. 385, 4 del testo unico di
          cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.  58,  e  10
          del codice di cui al decreto legislativo 7 settembre  2005,
          n. 209, nonche' gli articoli 21 e 24,  comma  6-bis,  della
          legge 28 dicembre 2005, n. 262. 
                2-septies. La Banca d'Italia,  la  CONSOB  e  l'IVASS
          redigono  annualmente,  ciascuno  per  quanto  di   propria
          competenza,   una   relazione   d'analisi    sul    settore
          tecno-finanziario,      riportando      quanto       emerge
          dall'applicazione del regime di sperimentazione di  cui  al
          comma 2-bis, e segnalano eventuali  modifiche  normative  o
          regolamentari necessarie per lo sviluppo  del  settore,  la
          tutela del risparmio e la stabilita' finanziaria. 
                2-octies.   E'   istituito   presso   il    Ministero
          dell'economia e  delle  finanze  il  Comitato  FinTech.  Il
          Comitato  ha  il  compito  di  individuare  gli  obiettivi,
          definire i programmi  e  porre  in  essere  le  azioni  per
          favorire  lo  sviluppo  della   tecno-finanza,   anche   in
          cooperazione con  soggetti  esteri,  nonche'  di  formulare
          proposte di carattere normativo  e  agevolare  il  contatto
          degli operatori del settore con le  istituzioni  e  con  le
          autorita'. Sono membri permanenti del Comitato il  Ministro
          dell'economia e delle finanze, il Ministro  dello  sviluppo
          economico, il Ministro per gli  affari  europei,  la  Banca
          d'Italia, la CONSOB,  l'IVASS,  l'Autorita'  garante  della
          concorrenza e del mercato, il Garante per la protezione dei
          dati personali, l'Agenzia per l'Italia digitale e l'Agenzia
          delle entrate.  Il  Comitato  puo'  invitare  alle  proprie
          riunioni, con funzioni consultive e senza diritto di  voto,
          ulteriori istituzioni e autorita', nonche' associazioni  di
          categoria, imprese, enti e soggetti  operanti  nel  settore
          della tecno-finanza. I regolamenti di cui  al  comma  2-bis
          stabiliscono le attribuzioni del Comitato. Per le attivita'
          svolte dal Comitato relative alla sperimentazione, i membri
          permanenti collaborano tra loro, anche mediante scambio  di
          informazioni,  e  non  possono  reciprocamente  opporsi  il
          segreto d'ufficio. Dall'attuazione delle  disposizioni  dei
          commi da 2-bis al presente comma non devono derivare  nuovi
          o maggiori oneri per la finanza pubblica. 
                2-novies. Le autorita' di vigilanza  e  di  controllo
          sono autorizzate, singolarmente  o  in  collaborazione  tra
          loro, a  stipulare  accordi  con  una  o  piu'  universita'
          sottoposte alla  vigilanza  del  Ministro  dell'istruzione,
          dell'universita' e della ricerca e con centri di ricerca ad
          esse   collegati,   aventi    ad    oggetto    lo    studio
          dell'applicazione alla loro attivita'  istituzionale  degli
          strumenti  di   intelligenza   artificiale,   di   registri
          contabili criptati e di registri  distribuiti,  nonche'  la
          formazione del  proprio  personale.  Agli  oneri  derivanti
          dagli  accordi  di  cui  al  presente  comma  le  autorita'
          provvedono  nell'ambito  dei  rispettivi  stanziamenti   di
          bilancio. 
                2-decies. All'articolo 24-bis  del  decreto-legge  23
          dicembre 2016, n. 237, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 17 febbraio 2017, n. 15, sono apportate  le  seguenti
          modificazioni: 
                  a) il comma 7 e' sostituito dal seguente: 
                    "7. Dall'istituzione del Comitato di cui al comma
          6  non  devono  derivare  oneri  a  carico  della   finanza
          pubblica, salvo quanto previsto dal comma 9"; 
                  b) il comma 9 e' sostituito dal seguente: 
                    "9.  Il  Comitato   opera   attraverso   riunioni
          periodiche, prevedendo, ove necessario, la costituzione  di
          specifici  gruppi  di  ricerca  cui   possono   partecipare
          accademici ed esperti nella materia. La  partecipazione  al
          Comitato non da' titolo ad alcun emolumento  o  compenso  o
          gettone di presenza. E' fatta salva  la  corresponsione  ai
          componenti del Comitato dei rimborsi delle spese di viaggio
          e  di  alloggio,  sostenute  per  la  partecipazione   alle
          riunioni periodiche di cui al primo periodo, a  valere  sui
          fondi previsti dal comma 11". 
                2-undecies. All'articolo  48-bis,  comma  1,  secondo
          periodo, del decreto del  Presidente  della  Repubblica  29
          settembre 1973, n. 602, sono aggiunte, in fine, le seguenti
          parole: "nonche' ai risparmiatori di  cui  all'articolo  1,
          comma 494, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, che  hanno
          subito un pregiudizio ingiusto da parte di  banche  e  loro
          controllate  aventi  sede  legale  in  Italia,   poste   in
          liquidazione coatta amministrativa dopo il 16 novembre 2015
          e prima del 16 gennaio 2018". 
                2-duodecies.   All'articolo   5,   comma    1,    del
          decreto-legge  25  marzo  2019,  n.  22,  convertito,   con
          modificazioni, dalla  legge  20  maggio  2019,  n.  41,  le
          parole:  "ad  operarvi  nel  periodo   transitorio,"   sono
          sostituite dalle seguenti:  "ad  operare  con  le  medesime
          modalita' nel periodo transitorio,". 
                2-terdecies.  La  CONSOB  ordina  ai   fornitori   di
          connettivita' alla rete internet ovvero ai gestori di altre
          reti telematiche o di telecomunicazione, o  agli  operatori
          che in relazione ad esse forniscono servizi telematici o di
          telecomunicazione,  la  rimozione   delle   iniziative   di
          chiunque nel territorio  della  Repubblica,  attraverso  le
          reti telematiche o di  telecomunicazione,  offre  o  svolge
          servizi  o  attivita'   di   investimento   senza   esservi
          abilitato. I destinatari degli ordini comunicati  ai  sensi
          del   primo   periodo   hanno    l'obbligo    di    inibire
          l'utilizzazione delle reti delle quali sono  gestori  o  in
          relazione alle quali forniscono  servizi.  La  CONSOB  puo'
          stabilire con regolamento le modalita' e  i  termini  degli
          adempimenti previsti dal presente comma. 
                2-quaterdecies. La Consob puo' ordinare  ai  soggetti
          di cui al comma 2-terdecies  la  rimozione  delle  campagne
          pubblicitarie condotte attraverso le reti telematiche o  di
          telecomunicazione, aventi ad oggetto servizi o attivita' di
          investimento prestati da chi non vi e' abilitato.».