Art. 23 
 
            Modifiche ai poteri sanzionatori della Consob 
 
  1. Nella parte V del testo unico di cui al decreto  legislativo  24
febbraio 1998, n. 58, dopo l'articolo 196-bis e' aggiunto il seguente
titolo: 
    «TITOLO II-bis. - DISPOSIZIONI COMUNI 
    Art. 196-ter (Impegni). - 1.  Per  le  violazioni  di  competenza
della Consob, entro trenta giorni dalla notificazione  della  lettera
di contestazione  degli  addebiti,  il  soggetto  destinatario  della
stessa puo' presentare impegni tali da far venir meno  i  profili  di
lesione degli interessi degli investitori e del mercato oggetto della
contestazione. A tal fine  la  Consob,  valutata  la  gravita'  delle
violazioni e l'idoneita' di tali  impegni  anche  in  relazione  alla
tutela degli interessi lesi e previa  eventuale  consultazione  degli
operatori di settore,  puo',  nei  limiti  previsti  dall'ordinamento
dell'Unione europea, rendere gli impegni assunti  obbligatori  per  i
soggetti destinatari del procedimento sanzionatorio e pubblicare  gli
impegni medesimi. Tale decisione puo' essere adottata per un  periodo
di tempo determinato e chiude  il  procedimento  sanzionatorio  senza
accertare la violazione. 
    2. In caso di mancato rispetto degli impegni resi obbligatori  ai
sensi  del  comma  1,  i  limiti  edittali  massimi  della   sanzione
amministrativa pecuniaria prevista  dalla  normativa  di  riferimento
sono aumentati del 10 per cento. Al fine di  monitorare  l'attuazione
degli impegni, la Consob puo' esercitare i poteri di vigilanza a essa
attribuiti al fine dell'accertamento della violazione contestata. 
    3.  La   Consob   puo'   d'ufficio   riaprire   il   procedimento
sanzionatorio se: 
      a) si modifica in modo  determinante  la  situazione  di  fatto
rispetto a un elemento su cui si fonda la decisione; 
      b) i soggetti interessati contravvengono agli impegni assunti; 
      c) la decisione si fonda su informazioni trasmesse dalle  parti
che sono incomplete, inesatte o fuorvianti. 
    4. La Consob definisce con  proprio  provvedimento  generale,  in
conformita' con l'ordinamento dell'Unione  europea  e  garantendo  il
diritto al contraddittorio, le regole procedurali che disciplinano la
presentazione e la valutazione  degli  impegni  di  cui  al  presente
articolo».