Art. 24 
 
       Interpretazione autentica del comma 14 dell'articolo 19 
               del decreto legislativo n. 164 del 2007 
 
  1.  Il  comma  14  dell'articolo  19  del  decreto  legislativo  17
settembre 2007, n. 164, si intende riferito a  tutti  i  soggetti  in
possesso dei requisiti di accesso all'Albo dei  promotori  finanziari
di cui all'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del  Ministro
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 11 novembre
1998, n. 472, nel periodo precedente al trasferimento delle  funzioni
di tenuta dell'albo unico  dei  consulenti  finanziari  dalla  Consob
all'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo  unico  dei  consulenti
finanziari di cui all'articolo 31, comma 4, del testo unico di cui al
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. 
 
          Note all'art. 24: 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  19  del  decreto
          legislativo 17 settembre 2007,  n.  164  (Attuazione  della
          direttiva 2004/39/CE relativa ai  mercati  degli  strumenti
          finanziari, che modifica le direttive 85/611/CEE,  93/6/CEE
          e 2000/12/CE e abroga la direttiva 93/22/CEE): 
                «Art. 19 (Disposizioni finali e transitorie). - 1. Le
          disposizioni del presente decreto entrano in vigore  il  1°
          novembre 2007. 
                2. Le SIM e le banche autorizzate in Italia alla data
          del 31  ottobre  2007  alla  prestazione  del  servizio  di
          negoziazione per conto  proprio  si  intendono  autorizzate
          alla prestazione dei  servizi  e  delle  attivita'  di  cui
          all'articolo 1, comma 5,  lettere  a)  e  b),  del  decreto
          legislativo 24  febbraio  1998,  n.  58.  Gli  intermediari
          finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'articolo  107
          del decreto legislativo  1°  settembre  1993,  n.  385,  al
          ricorrere   delle   medesime   condizioni,   si   intendono
          autorizzati alla prestazione dei servizi e delle  attivita'
          di cui all'articolo 1,  comma  5,  lettere  a)  e  b),  del
          decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,  limitatamente
          agli strumenti finanziari derivati. 
                3. Le SIM e le banche autorizzate in Italia alla data
          del 31  ottobre  2007  alla  prestazione  del  servizio  di
          negoziazione per conto terzi si intendono autorizzate  alla
          prestazione del servizio di cui all'articolo  1,  comma  5,
          lettera b), del decreto legislativo 24  febbraio  1998,  n.
          58. 
                4.  Le  SIM,  gli  intermediari  finanziari  iscritti
          nell'elenco  previsto   dall'articolo   107   del   decreto
          legislativo  1°  settembre  1993,  n.  385,  e  le   banche
          autorizzate in Italia alla data del 31  ottobre  2007  alla
          prestazione del servizio di  collocamento,  con  preventiva
          sottoscrizione o acquisto a  fermo,  ovvero  assunzione  di
          garanzia  nei  confronti   dell'emittente,   si   intendono
          autorizzate  alla   prestazione   del   servizio   di   cui
          all'articolo  1,  comma  5,   lettera   c),   del   decreto
          legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. 
                5.  Le  SIM,  gli  intermediari  finanziari  iscritti
          nell'elenco  previsto   dall'articolo   107   del   decreto
          legislativo  1°  settembre  1993,  n.  385,  e  le   banche
          autorizzate in Italia alla data del 31  ottobre  2007  alla
          prestazione del servizio di collocamento, senza  preventiva
          sottoscrizione o acquisto a  fermo,  ovvero  assunzione  di
          garanzia  nei  confronti   dell'emittente,   si   intendono
          autorizzate  alla   prestazione   del   servizio   di   cui
          all'articolo  1,  comma  5,  lettera  c-bis),  del  decreto
          legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. 
                6. Le SIM e le banche autorizzate in Italia alla data
          del 31  ottobre  2007  alla  prestazione  del  servizio  di
          gestione su base individuale di portafogli di  investimento
          per conto terzi si intendono autorizzate  alla  prestazione
          del servizio di cui all'articolo 1, comma  5,  lettera  d),
          del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. 
                7. Le SIM e le banche autorizzate in Italia alla data
          del 31  ottobre  2007  alla  prestazione  del  servizio  di
          ricezione e trasmissione di ordini  nonche'  mediazione  si
          intendono autorizzate alla prestazione del servizio di  cui
          all'articolo  1,  comma  5,   lettera   e),   del   decreto
          legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. 
                8. Le SIM e le  banche  autorizzate  in  Italia  alla
          prestazione di uno o piu' servizi di investimento alla data
          del  31  ottobre  2007  si   intendono   autorizzate   alla
          prestazione del servizio di cui all'articolo  1,  comma  5,
          lettera f), del decreto legislativo 24  febbraio  1998,  n.
          58. 
                9. Le SGR autorizzate in  Italia  alla  data  del  31
          ottobre 2007 si intendono autorizzate alla prestazione  del
          servizio di cui all'articolo 1, comma 5,  lettera  f),  del
          decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. 
                10. Le SIM, le SGR e le banche autorizzate in  Italia
          alla data del 31 ottobre  2007  comunicano  alle  autorita'
          competenti alla tenuta dei  rispettivi  albi  entro  il  30
          novembre 2007 se non intendono avvalersi della disposizione
          di cui al comma 9. 
                11. Le societa' di gestione dei mercati regolamentati
          autorizzati in Italia alla data  del  31  ottobre  2007  si
          intendono    autorizzate    all'esercizio    dei    mercati
          regolamentati di cui  all'articolo  63,  commi  1  e  3,  e
          all'articolo  66,  comma  1,  del  decreto  legislativo  24
          febbraio 1998, n. 58. 
                12. Le societa' di gestione dei mercati regolamentati
          che gestiscono sistemi di scambi organizzati  multilaterali
          alla data del 31  ottobre  2007  si  intendono  autorizzate
          all'esercizio  dell'attivita'  di   gestione   di   sistemi
          multilaterali di negoziazione. 
                13. I soggetti abilitati adeguano entro il 30  giugno
          2008 i contratti in essere al 1° novembre 2007. 
                14. Fino  al  trasferimento  delle  funzioni  di  cui
          all'articolo 1, comma 36, della legge 28 dicembre 2015,  n.
          208, e comunque non oltre il 31 dicembre 2017,  la  riserva
          di attivita' di cui all'articolo 18 del testo unico di  cui
          al  decreto  legislativo  24  febbraio  1998,  n.  58,  non
          pregiudica la possibilita' per i soggetti  che,  alla  data
          del 31 ottobre 2007, prestano la consulenza in  materia  di
          investimenti, di continuare a svolgere il servizio  di  cui
          all'articolo  1,  comma  5,   lettera   f),   del   decreto
          legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, senza  detenere  somme
          di denaro o strumenti finanziari di pertinenza dei clienti. 
                14-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze con
          proprio decreto, adottato sentite la Banca  d'Italia  e  la
          Consob, nomina, in sede di  prima  applicazione,  i  membri
          dell'organismo  di  cui  all'articolo  18-bis  del  decreto
          legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, fissando la durata  in
          carica, i compensi e le attribuzioni. Alle  relative  spese
          provvede l'organismo  mediante  le  risorse  derivanti  dai
          contributi e dalle altre somme versati dagli iscritti.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 4  del  regolamento
          di cui al decreto del Ministro del tesoro, del  bilancio  e
          della programmazione economica 11  novembre  1998,  n.  472
          recante  norme  per  l'individuazione  dei   requisiti   di
          onorabilita'  e  di   professionalita'   per   l'iscrizione
          all'Albo unico dei promotori finanziari: 
                «Art.  4   (Criteri   valutativi   della   esperienza
          professionale).  -  1.  L'accesso  all'Albo  dei  promotori
          finanziari e' consentito a coloro che hanno acquistato  una
          specifica esperienza professionale avendo svolto una  delle
          sottoindicate attivita': 
                  a)  agente  di  cambio,  iscritto  al  ruolo  unico
          nazionale  o  al  ruolo  speciale  tenuti   dal   Ministero
          dell'economia e delle finanze; 
                  b) negoziatore, abilitato ai sensi dell'articolo 7,
          comma 2, della legge 2 gennaio 1991, n. l ; 
                  c) funzionario di banca addetto ad uno dei  servizi
          e  attivita'   di   investimento   previsti   dal   decreto
          legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,  o  al  settore  della
          commercializzazione di  prodotti  finanziari  della  banca,
          ovvero personale preposto ad una dipendenza o  ad  un'altra
          unita' operativa, o  comunque  responsabile  della  stessa,
          addetto  ad  uno  dei  predetti  servizi  e  attivita'   di
          investimento, ovvero responsabile del controllo interno; 
                  d) funzionario di  impresa  di  investimento  o  di
          societa' di gestione  del  risparmio  addetto  ad  uno  dei
          servizi e attivita' di investimento  previsti  dal  decreto
          legislativo  n.  58/1998  o   all'attivita'   di   gestione
          collettiva del  risparmio,  ovvero  personale  preposto  ad
          un'unita' operativa, o comunque responsabile della  stessa,
          di uno dei predetti servizi e attivita' di  investimento  o
          dell'attivita' di gestione collettiva del risparmio, ovvero
          responsabile del controllo interno. 
                2. Le attivita' di cui alle lettere c) e d) del comma
          1, devono essere state svolte per uno  o  piu'  periodi  di
          tempo complessivamente pari ad almeno tre anni. 
                3. La documentazione da produrre  per  l'attestazione
          del  possesso  dei  requisiti  professionali  di  cui  alle
          lettere  c)  e  d)  del  comma  1,   deve   includere   una
          dichiarazione autentica resa dal legale rappresentante  del
          soggetto presso  il  quale  e'  stata  svolta  l'esperienza
          professionale, attestante l'ufficio al quale il richiedente
          l'iscrizione  all'Albo  e'  stato  addetto,   le   mansioni
          ricoperte ed il relativo periodo di svolgimento. 
                4. La dichiarazione di cui al precedente comma 3 puo'
          essere resa anche dal dirigente munito di firma sociale, ai
          sensi dello statuto, preposto alla funzione della  gestione
          e dell'amministrazione del personale.». 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  31  del  citato
          decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58: 
                «Art. 31 (Consulenti finanziari abilitati all'offerta
          fuori sede e Organismo  di  vigilanza  e  tenuta  dell'albo
          unico dei consulenti finanziari). - 1. Per l'offerta  fuori
          sede le Sim, le banche italiane, le imprese di investimento
          e le banche UE, le imprese  di  paesi  terzi,  le  Sgr,  le
          societa' di gestione UE, le Sicav, le Sicaf, i GEFIA  UE  e
          non UE,  gli  intermediari  finanziari  iscritti  nell'albo
          previsto dall'articolo 106  del  testo  unico  bancario  si
          avvalgono di consulenti  finanziari  abilitati  all'offerta
          fuori sede, fermo restando quanto previsto  dagli  articoli
          27, comma 2, e 29-bis, comma  2.  I  consulenti  finanziari
          abilitati all'offerta fuori sede stabiliti  sul  territorio
          della  Repubblica  di  cui  si  avvalgono  le  imprese   di
          investimento UE, le banche UE, le imprese di  paesi  terzi,
          le societa' di gestione UE,  i  GEFIA  UE  e  non  UE  sono
          equiparati,  ai  fini  dell'applicazione  delle  regole  di
          condotta, a una succursale costituita nel territorio  della
          Repubblica. 
                2. L'attivita' di  consulente  finanziario  abilitato
          all'offerta   fuori   sede   e'    svolta    esclusivamente
          nell'interesse  di  un   solo   soggetto.   Il   consulente
          finanziario abilitato all'offerta  fuori  sede  promuove  e
          colloca i servizi d'investimento e/o  i  servizi  accessori
          presso clienti o potenziali clienti, riceve e trasmette  le
          istruzioni o gli ordini  dei  clienti  riguardanti  servizi
          d'investimento o prodotti finanziari,  promuove  e  colloca
          prodotti  finanziari,  presta  consulenza  in  materia   di
          investimenti ai clienti o  potenziali  clienti  rispetto  a
          detti  prodotti  o  servizi   finanziari.   Il   consulente
          finanziario   abilitato   all'offerta   fuori   sede   puo'
          promuovere e collocare contratti relativi alla  concessione
          di finanziamenti o alla prestazione di servizi di pagamento
          per conto del soggetto nell'interesse  del  quale  esercita
          l'attivita' di offerta fuori sede. 
                2-bis. I consulenti finanziari abilitati  all'offerta
          fuori  sede  non  possono  detenere  denaro  e/o  strumenti
          finanziari dei clienti o potenziali  clienti  del  soggetto
          per cui operano. 
                3.  Il  soggetto   che   conferisce   l'incarico   e'
          responsabile in solido  dei  danni  arrecati  a  terzi  dal
          consulente finanziario abilitato  all'offerta  fuori  sede,
          anche se tali danni  siano  conseguenti  a  responsabilita'
          accertata in sede penale. 
                3-bis. I soggetti di cui al comma 1 garantiscono  che
          i consulenti finanziari abilitati  all'offerta  fuori  sede
          comunichino immediatamente a qualsiasi cliente o potenziale
          cliente   in   che   veste   operano   e   quale   soggetto
          rappresentano. I soggetti di cui al comma 1 adottano  tutti
          i  necessari  controlli  sulle  attivita'  esercitate   dai
          consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori  sede  in
          modo  che  essi   stessi   continuino   a   rispettare   le
          disposizioni del presente decreto e delle relative norme di
          attuazione. I  soggetti  che  si  avvalgono  di  consulenti
          finanziari abilitati all'offerta fuori sede verificano  che
          i  medesimi  possiedano  le  conoscenze  e  la   competenza
          adeguate  per  essere  in  grado  di  prestare  i   servizi
          d'investimento  o  i  servizi  accessori  e  di  comunicare
          accuratamente tutte le informazioni riguardanti  i  servizi
          proposti al cliente o potenziale cliente.  I  soggetti  che
          nominano consulenti finanziari abilitati all'offerta  fuori
          sede  adottano  misure  adeguate  per   evitare   qualsiasi
          eventuale impatto negativo delle attivita' di questi ultimi
          che  non  rientrano  nell'ambito  di   applicazione   della
          direttiva  2014/65/UE  sulle  attivita'  esercitate   dagli
          stessi per loro conto. 
                4.  E'  istituito   l'albo   unico   dei   consulenti
          finanziari, nel quale sono iscritti in tre distinte sezioni
          i consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede, i
          consulenti finanziari autonomi e le societa' di  consulenza
          finanziaria. Alla tenuta dell'albo provvede l'Organismo  di
          vigilanza  e  tenuta   dell'albo   unico   dei   consulenti
          finanziari   che   e'   costituito    dalle    associazioni
          professionali  rappresentative  dei  consulenti  finanziari
          abilitati all'offerta fuori sede, dei consulenti finanziari
          autonomi, delle societa' di consulenza  finanziaria  e  dei
          soggetti   abilitati.    Alle    riunioni    dell'assemblea
          dell'Organismo  puo'  assistere  un  rappresentante   della
          Consob.  L'Organismo  ha  personalita'  giuridica   ed   e'
          ordinato   in   formadi   associazione,    con    autonomia
          organizzativa e statutaria, nel rispetto del  principio  di
          articolazione  territoriale  delle  proprie   strutture   e
          attivita'. L'Organismo esercita i poteri cautelari  di  cui
          all'articolo 7-septies  e  i  poteri  sanzionatori  di  cui
          all'articolo  196.  I  provvedimenti  dell'Organismo   sono
          pubblicati sul proprio  sito  internet.  Lo  statuto  e  il
          regolamento interno dell'Organismo, e  le  loro  successive
          modifiche, sono  trasmessi  al  Ministero  dell'economia  e
          delle finanze per l'approvazione,  sentita  la  Consob.  Il
          Ministero  dell'economia  e   delle   finanze   nomina   il
          Presidente   del   collegio    sindacale    dell'Organismo.
          Nell'ambito della propria autonomia finanziaria l'Organismo
          determina e riscuote i contributi e le altre  somme  dovute
          dagli iscritti, dai richiedenti l'iscrizione  e  da  coloro
          che intendono sostenere la prova valutativa di cui al comma
          5, nella misura necessaria  per  garantire  lo  svolgimento
          delle  proprie  attivita'.   Il   provvedimento   con   cui
          l'Organismo ingiunge il pagamento dei contributi dovuti  ha
          efficacia  di  titolo  esecutivo.  Decorso  inutilmente  il
          termine fissato per il pagamento, l'Organismo procede  alla
          esazione delle somme dovute in base alle norme previste per
          la riscossione, mediante ruolo, delle entrate dello  Stato,
          degli   enti   territoriali,   degli   enti   pubblici    e
          previdenziali.  Esso  provvede   all'iscrizione   all'albo,
          previa verifica dei necessari requisiti, alla cancellazione
          dall'albo nelle  ipotesi  stabilite  dalla  Consob  con  il
          regolamento  di  cui  al  comma  6,  e  svolge  ogni  altra
          attivita' necessaria per la tenuta  dell'albo.  L'Organismo
          opera nel rispetto dei principi e dei criteri stabiliti con
          regolamento  della  Consob,  e  sotto  la  vigilanza  della
          medesima. All'Organismo, nell'esercizio  dell'attivita'  di
          vigilanza sui soggetti iscritti  all'albo,  si  applica  il
          regime di responsabilita' previsto  per  l'esercizio  delle
          funzioni di  controllo  da  parte  della  Consob  ai  sensi
          dell'articolo 24, comma  6-bis,  della  legge  28  dicembre
          2005, n. 262. 
                5. Il Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  con
          regolamento  adottato  sentita  la  CONSOB,   determina   i
          requisiti  di  onorabilita'  e  di   professionalita'   per
          l'iscrizione   dei    consulenti    finanziari    abilitati
          all'offerta fuori sede all'albo previsto  dal  comma  4.  I
          requisiti di  professionalita'  per  l'iscrizione  all'albo
          sono accertati sulla base di  rigorosi  criteri  valutativi
          che tengano conto della pregressa esperienza professionale,
          validamente  documentata,  ovvero  sulla  base   di   prove
          valutative. 
                6. La CONSOB determina, con regolamento, i principi e
          i criteri relativi: 
                  a) alla formazione dell'albo previsto dal comma 4 e
          alle relative forme di pubblicita'; 
                  b)  ai  requisiti   di   rappresentativita'   delle
          associazioni  professionali   dei   consulenti   finanziari
          abilitati all'offerta fuori sede, dei consulenti finanziari
          autonomi, delle societa' di consulenza  finanziaria  e  dei
          soggetti abilitati; 
                  c) all'iscrizione, alla cancellazione e alle  cause
          di riammissione all'albo previsto dal comma 4; 
                  d) alle cause di incompatibilita'; 
                  d-bis)   all'attivita'    di    vigilanza    svolta
          dall'Organismo; 
                  e)  ai  provvedimenti  cautelari  e  alle  sanzioni
          disciplinati, rispettivamente, dagli articoli  7-septies  e
          196 e alle violazioni cui si applicano le sanzioni previste
          dallo stesso articolo 196, comma 1; 
                  f) all'esame, da parte  della  stessa  CONSOB,  dei
          reclami contro le delibere dell'Organismo di cui  al  comma
          4, relative ai provvedimenti indicati alla lettera c); 
                  g) alle regole di presentazione e di  comportamento
          che i consulenti  finanziari  abilitati  all'offerta  fuori
          sede, i consulenti finanziari autonomi  e  le  societa'  di
          consulenza finanziaria devono osservare nei rapporti con la
          clientela; 
                  h) alle modalita' di  tenuta  della  documentazione
          concernente l'attivita' svolta  dai  consulenti  finanziari
          abilitati all'offerta fuori sede, dai consulenti finanziari
          autonomi e dalle societa' di consulenza finanziaria; 
                  i) all'attivita' dell'Organismo di cui al comma 4; 
                  l) alle modalita'  di  aggiornamento  professionale
          dei consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede,
          dei consulenti  finanziari  autonomi  e  dei  soggetti  che
          svolgono, per conto  delle  societa'  di  cui  all'articolo
          18-ter, attivita' di consulenza in materia di  investimenti
          nei confronti della clientela. 
                6-bis. Per le societa' di consulenza  finanziaria  di
          cui all'articolo 18-ter, la Consob adotta  le  disposizioni
          attuative dell'articolo 4-undecies. 
                7. L'Organismo puo' chiedere ai consulenti finanziari
          abilitati all'offerta fuori  sede  o  ai  soggetti  che  si
          avvalgono dei medesimi, ai consulenti  finanziari  autonomi
          ed alle societa' di consulenza finanziaria la comunicazione
          di dati e notizie e la trasmissione  di  atti  e  documenti
          fissando i relativi termini. Esso puo'  inoltre  effettuare
          ispezioni e  richiedere  l'esibizione  di  documenti  e  il
          compimento degli atti ritenuti necessari nonche'  procedere
          ad  audizione  personale.   Nell'esercizio   dell'attivita'
          ispettiva, l'Organismo puo' avvalersi, previa comunicazione
          alla Consob, della Guardia di  Finanza  che  agisce  con  i
          poteri ad essa attribuiti per  l'accertamento  dell'imposta
          sul  valore  aggiunto  e   delle   imposte   sui   redditi,
          utilizzando strutture e personale esistenti in modo da  non
          determinare oneri aggiuntivi. I contenuti e le modalita' di
          collaborazione tra l'Organismo e la Guardia di finanza sono
          definite in apposito protocollo d'intesa.».