Art. 25 
 
             Misure in materia di educazione finanziaria 
 
  1. Alla legge 20 agosto 2019, n. 92,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) all'articolo 1,  comma  1,  dopo  la  parola:  «culturale»  e'
inserita la seguente: «, economica»; 
    b) all'articolo 1, comma 2, le parole: «diritto alla salute e  al
benessere della persona» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «diritto
alla  salute,  al   benessere   della   persona,   al   risparmio   e
all'investimento, all'educazione finanziaria e  assicurativa  e  alla
pianificazione  previdenziale,  anche  con  riferimento  all'utilizzo
delle nuove tecnologie digitali di gestione del  denaro,  alle  nuove
forme di economia e finanza sostenibile e alla cultura d'impresa»; 
    c) all'articolo 3: 
      1) al comma 1, alinea, le parole:  «con  decreto  del  Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della  ricerca»  sono  sostituite
dalle seguenti: «con decreto  del  Ministero  dell'istruzione  e  del
merito»; 
      2) al comma 1, dopo la lettera h) e' aggiunta la seguente: 
        «h-bis)   educazione    finanziaria    e    assicurativa    e
pianificazione  previdenziale,  anche  con  riferimento  all'utilizzo
delle nuove tecnologie digitali di gestione del denaro e  alle  nuove
forme di economia e finanza sostenibile»; 
      3) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
        «1-bis. Per l'insegnamento di cui  alla  lettera  h-bis)  del
comma 1, il  Ministero  dell'istruzione  e  del  merito  determina  i
contenuti d'intesa con la Banca d'Italia,  la  Commissione  nazionale
per le societa'  e  la  borsa,  l'Istituto  per  la  vigilanza  sulle
assicurazioni e la  Commissione  di  vigilanza  sui  fondi  pensione,
sentito il Comitato per la programmazione e  il  coordinamento  delle
attivita'  di  educazione  finanziaria  e  sentite  le   associazioni
maggiormente rappresentative degli operatori e degli utenti  bancari,
finanziari e assicurativi»; 
    d) all'articolo 3, comma 2, dopo le parole: «e alla  cittadinanza
attiva» sono inserite le seguenti: «e l'educazione finanziaria». 
  2. All'articolo 24-bis del decreto-legge 23 dicembre 2016, n.  237,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2017,  n.  15,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a)  al  comma   3,   le   parole:   «Ministero   dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca»  sono  sostituite  dalle  seguenti:
«Ministero dell'istruzione e del merito»; 
    b)  al   comma   6,   le   parole:   «Ministro   dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca»  sono  sostituite  dalle  seguenti:
«Ministro dell'istruzione e del merito»; 
    c) al comma 10 e' aggiunto, in  fine,  il  seguente  periodo:  «A
decorrere dall'anno 2023, il Comitato, con propria delibera,  approva
il piano triennale di attivita', in coerenza con il programma di  cui
al comma 3»; 
    d) dopo il comma 10 e' inserito il seguente: 
      «10-bis. Il Ministero dell'istruzione e del merito, sentito  il
Comitato, sottoscrive appositi accordi  con  la  Banca  d'Italia,  la
Commissione nazionale per le societa' e la borsa, l'Istituto  per  la
vigilanza sulle assicurazioni e la Commissione di vigilanza sui fondi
pensione  al  fine   di   promuovere   la   cultura   dell'educazione
finanziaria,   assicurativa    e    previdenziale,    nel    rispetto
dell'autonomia  scolastica  e  nei  limiti   delle   risorse   umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente». 
 
          Note all'art. 25: 
              - Si riporta il testo degli articoli 1 e 3 della  legge
          20  agosto  2019,  n.  92  (Introduzione  dell'insegnamento
          scolastico dell'educazione civica)  come  modificato  dalla
          presente legge: 
                «Art.  1  (Principi).  -   1.   L'educazione   civica
          contribuisce a formare cittadini responsabili e attivi e  a
          promuovere la partecipazione piena e consapevole alla  vita
          civica, culturale, economica e sociale delle comunita', nel
          rispetto delle regole, dei diritti e dei doveri. 
                2. L'educazione  civica  sviluppa  nelle  istituzioni
          scolastiche la conoscenza  della  Costituzione  italiana  e
          delle istituzioni dell'Unione europea per  sostanziare,  in
          particolare, la condivisione e la promozione  dei  principi
          di   legalita',    cittadinanza    attiva    e    digitale,
          sostenibilita'  ambientale  e  diritto  alla   salute,   al
          benessere della persona al  risparmio  e  all'investimento,
          all'educazione   finanziaria   e   assicurativa   e    alla
          pianificazione   previdenziale,   anche   con   riferimento
          all'utilizzo delle nuove tecnologie  digitali  di  gestione
          del  denaro,  alle  nuove  forme  di  economia  e   finanza
          sostenibile e alla cultura d'impresa.». 
                «Art. 3 (Sviluppo delle  competenze  e  obiettivi  di
          apprendimento). - 1. In  attuazione  dell'articolo  2,  con
          decreto del Ministero dell'istruzione  e  del  merito  sono
          definite linee  guida  per  l'insegnamento  dell'educazione
          civica che individuano, ove non  gia'  previsti,  specifici
          traguardi per lo  sviluppo  delle  competenze  e  obiettivi
          specifici di apprendimento, in coerenza con le  Indicazioni
          nazionali per il curricolo delle scuole dell'infanzia e del
          primo  ciclo  di  istruzione,  nonche'  con  il   documento
          Indicazioni nazionali e nuovi scenari e con le  Indicazioni
          nazionali per i licei e le linee  guida  per  gli  istituti
          tecnici e professionali vigenti, assumendo a riferimento le
          seguenti tematiche: 
                  a) Costituzione, istituzioni dello Stato  italiano,
          dell'Unione  europea  e  degli  organismi   internazionali;
          storia della bandiera e dell'inno nazionale; 
                  b)  Agenda  2030  per  lo   sviluppo   sostenibile,
          adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il  25
          settembre 2015; 
                  c) educazione alla cittadinanza  digitale,  secondo
          le disposizioni dell'articolo 5; 
                  d)   elementi   fondamentali   di   diritto,    con
          particolare riguardo al diritto del lavoro; 
                  e) educazione ambientale, sviluppo  eco-sostenibile
          e tutela del patrimonio ambientale, delle identita',  delle
          produzioni    e    delle    eccellenze    territoriali    e
          agroalimentari; 
                  f) educazione alla legalita' e al  contrasto  delle
          mafie; 
                  g) educazione al rispetto e alla valorizzazione del
          patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni; 
                  h) formazione di  base  in  materia  di  protezione
          civile. 
                  h-bis)  educazione  finanziaria  e  assicurativa  e
          pianificazione   previdenziale,   anche   con   riferimento
          all'utilizzo delle nuove tecnologie  digitali  di  gestione
          del denaro  e  alle  nuove  forme  di  economia  e  finanza
          sostenibile. 
                1-bis. Per l'insegnamento di cui alla lettera  h-bis)
          del comma 1, il  Ministero  dell'istruzione  e  del  merito
          determina i contenuti d'intesa con la  Banca  d'Italia,  la
          Commissione  nazionale  per  le  societa'   e   la   borsa,
          l'Istituto  per  la  vigilanza  sulle  assicurazioni  e  la
          Commissione di vigilanza sui  fondi  pensione,  sentito  il
          Comitato per la programmazione  e  il  coordinamento  delle
          attivita'  di   educazione   finanziaria   e   sentite   le
          associazioni maggiormente rappresentative degli operatori e
          degli utenti bancari, finanziari e assicurativi. 
                2.    Nell'ambito    dell'insegnamento    trasversale
          dell'educazione civica sono altresi' promosse  l'educazione
          stradale,  l'educazione  alla  salute   e   al   benessere,
          l'educazione al volontariato e alla cittadinanza  attiva  e
          l'educazione finanziaria. Tutte le azioni sono  finalizzate
          ad alimentare e rafforzare il rispetto nei confronti  delle
          persone, degli animali e della natura.». 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'articolo   24-bis   del
          decreto-legge 23 dicembre 2016,  n.  237,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  17  febbraio  2017,   n.   15
          (Disposizioni urgenti  per  la  tutela  del  risparmio  nel
          settore creditizio) come modificato dalla presente legge: 
                «Art.  24-bis  (Disposizioni   generali   concernenti
          l'educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale).  -
          1. Le disposizioni del presente articolo  prevedono  misure
          ed interventi intesi a sviluppare l'educazione finanziaria,
          assicurativa e previdenziale. Tali disposizioni  assicurano
          l'efficacia, l'efficienza e la sistematicita' delle  azioni
          dei soggetti pubblici  e  privati  in  tema  di  educazione
          finanziaria, assicurativa  e  previdenziale  e  riconoscono
          l'importanza dell'educazione  finanziaria  quale  strumento
          per la tutela  del  consumatore  e  per  un  utilizzo  piu'
          consapevole  degli  strumenti  e  dei  servizi   finanziari
          offerti dal mercato. 
                2.    In    conformita'    con     la     definizione
          dell'Organizzazione  per  la  cooperazione  e  lo  sviluppo
          economico (OCSE), per educazione finanziaria,  assicurativa
          e previdenziale, ai fini del presente articolo, si  intende
          il processo attraverso il quale le  persone  migliorano  la
          loro comprensione degli strumenti e dei prodotti finanziari
          e sviluppano le  competenze  necessarie  ad  acquisire  una
          maggiore consapevolezza dei  rischi  e  delle  opportunita'
          finanziarie. 
                3.  Il  Ministero  dell'economia  e  delle   finanze,
          d'intesa con il Ministero  dell'istruzione  e  del  merito,
          adotta,   nell'ambito   delle   risorse    disponibili    a
          legislazione vigente, entro sei mesi dalla data di  entrata
          in vigore della legge di conversione del presente  decreto,
          il programma per una "Strategia nazionale per  l'educazione
          finanziaria, assicurativa e  previdenziale".  La  Strategia
          nazionale si conforma ai seguenti principi: 
                  a) organizzare in modo sistematico il coordinamento
          dei soggetti pubblici e, eventualmente su base  volontaria,
          dei soggetti privati gia' attivi nella materia,  ovvero  di
          quelli che saranno attivati dal programma,  garantendo  che
          gli interventi siano continui  nel  tempo,  promuovendo  lo
          scambio di informazioni tra  i  soggetti  e  la  diffusione
          delle relative esperienze, competenze e buone  pratiche,  e
          definendo le modalita' con cui le iniziative di  educazione
          finanziaria, assicurativa e previdenziale  possano  entrare
          in sinergia e  collegarsi  con  le  attivita'  proprie  del
          sistema nazionale dell'istruzione; 
                  b) definire le politiche nazionali  in  materia  di
          comunicazione e  di  diffusione  di  informazioni  volte  a
          promuovere   l'educazione   finanziaria,   assicurativa   e
          previdenziale; 
                  c)   prevedere   la   possibilita'   di   stipulare
          convenzioni atte a promuovere interventi di formazione  con
          associazioni  rappresentative  di   categorie   produttive,
          ordini   professionali,   associazioni   dei   consumatori,
          organizzazioni senza fini di lucro e universita', anche con
          la partecipazione degli enti territoriali. 
                4. Lo schema del programma  di  cui  al  comma  3  e'
          trasmesso alle Camere ai fini dell'espressione  dei  pareri
          delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per
          i profili finanziari, che sono resi  entro  il  termine  di
          trenta giorni  dalla  data  di  trasmissione.  Il  Governo,
          qualora non intenda  conformarsi  ai  pareri  parlamentari,
          trasmette nuovamente lo schema del  programma  alle  Camere
          con le sue  osservazioni  e  con  eventuali  modificazioni,
          corredate   dei   necessari   elementi    integrativi    di
          informazione  e  motivazione.  I  pareri  definitivi  delle
          Commissioni  competenti  per  materia  e  per   i   profili
          finanziari sono espressi entro  trenta  giorni  dalla  data
          della nuova trasmissione. Decorso tale termine il programma
          puo' comunque essere adottato. 
                5. Il Governo trasmette annualmente alle Camere entro
          il 31 luglio una relazione sullo stato di attuazione  della
          Strategia   nazionale   per    l'educazione    finanziaria,
          assicurativa e previdenziale. La relazione  puo'  contenere
          le eventuali proposte di modifica e  di  aggiornamento  del
          programma di cui al comma 3, da adottare  con  le  medesime
          procedure previste al comma 4. 
                6. Per l'attuazione della Strategia nazionale di  cui
          al comma 3, con decreto da adottare entro  tre  mesi  dalla
          data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del
          presente  decreto,  il  Ministro  dell'economia   e   delle
          finanze, di concerto con il Ministero dell'istruzione e del
          merito  e  con  il  Ministro  dello   sviluppo   economico,
          istituisce  il  Comitato  per  la   programmazione   e   il
          coordinamento delle attivita'  di  educazione  finanziaria,
          con il compito di promuovere e  programmare  iniziative  di
          sensibilizzazione ed educazione finanziaria. 
                7. Dall'istituzione del Comitato di cui  al  comma  6
          non devono derivare oneri a carico della finanza  pubblica,
          salvo quanto previsto dal comma 9. 
                8.  Il  Comitato,  composto  da  undici  membri,   e'
          presieduto  da  un   direttore,   nominato   dal   Ministro
          dell'economia e delle finanze,  d'intesa  con  il  Ministro
          dell'istruzione, dell'universita' e della  ricerca,  scelto
          fra personalita' con comprovate  competenze  ed  esperienza
          nel settore. I  membri  diversi  dal  direttore,  anch'essi
          scelti  fra  personalita'  con  comprovate  competenze   ed
          esperienza nel settore, sono designati:  uno  dal  Ministro
          dell'economia   e   delle   finanze,   uno   dal   Ministro
          dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, uno  dal
          Ministro dello sviluppo economico,  uno  dal  Ministro  del
          lavoro e delle politiche sociali, uno dalla Banca d'Italia,
          uno dalla Commissione nazionale per le societa' e la  borsa
          (CONSOB),  uno  dall'Istituto  per   la   vigilanza   sulle
          assicurazioni (IVASS), uno dalla Commissione  di  vigilanza
          sui fondi pensione (COVIP), uno dal Consiglio nazionale dei
          consumatori e degli utenti, uno dall'Organismo di vigilanza
          e tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari (OCF). I
          membri del Comitato, nonche' il direttore, durano in carica
          tre anni e l'incarico puo' essere rinnovato una sola volta. 
                9. Il Comitato opera attraverso riunioni  periodiche,
          prevedendo, ove necessario, la  costituzione  di  specifici
          gruppi di ricerca cui  possono  partecipare  accademici  ed
          esperti nella materia. La partecipazione  al  Comitato  non
          da' titolo ad alcun emolumento  o  compenso  o  gettone  di
          presenza. E' fatta salva la  corresponsione  ai  componenti
          del Comitato dei rimborsi  delle  spese  di  viaggio  e  di
          alloggio, sostenute per  la  partecipazione  alle  riunioni
          periodiche di cui al primo  periodo,  a  valere  sui  fondi
          previsti dal comma 11. 
                10.  Il  Comitato  ha  il  compito   di   individuare
          obiettivi  misurabili,  programmi  e  azioni  da  porre  in
          essere, valorizzando le  esperienze,  le  competenze  e  le
          iniziative maturate  dai  soggetti  attivi  sul  territorio
          nazionale e favorendo  la  collaborazione  tra  i  soggetti
          pubblici  e  privati.  A  decorrere  dall'anno   2023,   il
          Comitato, con propria delibera, approva il piano  triennale
          di attivita', in coerenza con il programma di cui al  comma
          3. 
                10-bis. Il Ministero dell'istruzione  e  del  merito,
          sentito il Comitato, sottoscrive appositi  accordi  con  la
          Banca d'Italia, la Commissione nazionale per le societa'  e
          la borsa, l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni e
          la Commissione di vigilanza sui fondi pensione al  fine  di
          promuovere   la   cultura   dell'educazione    finanziaria,
          assicurativa e previdenziale, nel  rispetto  dell'autonomia
          scolastica e nei limiti delle risorse umane, strumentali  e
          finanziarie disponibili a legislazione vigente. 
                11.  Agli  oneri  derivanti   dalle   attivita'   del
          Comitato,  nel  limite  di  un  milione  di  euro  annui  a
          decorrere   dall'anno   2017,    si    provvede    mediante
          corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  del   fondo
          speciale di parte corrente iscritto, ai fini  del  bilancio
          triennale 2017-2019, nell'ambito del  programma  "Fondi  di
          riserva e speciali" della  missione  "Fondi  da  ripartire"
          dello stato di previsione  del  Ministero  dell'economia  e
          delle finanze per  l'anno  2017,  allo  scopo  parzialmente
          utilizzando   l'accantonamento   relativo    al    medesimo
          Ministero. Il Ministro dell'economia  e  delle  finanze  e'
          autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
          variazioni di bilancio.».