Art. 4 
 
Riforma della disciplina degli emittenti strumenti finanziari diffusi 
 
  1. Al testo unico di cui al decreto legislativo 24  febbraio  1998,
n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 83-sexies, comma 3, le parole:  «Con  riferimento
alle assemblee dei portatori di azioni diffuse  tra  il  pubblico  in
misura rilevante il termine non puo' essere superiore  a  due  giorni
non festivi.» sono soppresse; 
    b) all'articolo 102, comma  4,  le  parole:  «o  diffusi  tra  il
pubblico ai sensi dell'articolo 116» sono sostituite dalle  seguenti:
«o negoziati in sistemi multilaterali di negoziazione»; 
    c) all'articolo 114-bis: 
      1) al comma 1, alinea, le parole: «I piani  di  compensi»  sono
sostituite dalle seguenti:  «Negli  emittenti  quotati,  i  piani  di
compensi»; 
      2) il comma 2 e' abrogato; 
    d) l'articolo 116 e' abrogato; 
    e) all'articolo 118, il comma 2 e' abrogato; 
    f) all'articolo 148-bis: 
      1) al comma 1, le parole: «, nonche' delle  societa'  emittenti
strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura  rilevante  ai
sensi dell'articolo 116,» sono soppresse; 
      2) al comma 2, le parole: «, nonche' delle  societa'  emittenti
strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura  rilevante  ai
sensi dell'articolo 116,» sono soppresse; 
    g) all'articolo 165-ter: 
      1) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
        «1. Sono soggette alle disposizioni contenute nella  presente
sezione  le  societa'  italiane  con  azioni   quotate   in   mercati
regolamentati, di cui all'articolo 119, le quali controllino societa'
aventi sede legale in Stati i cui  ordinamenti  non  garantiscono  la
trasparenza  della  costituzione,  della  situazione  patrimoniale  e
finanziaria e della gestione  delle  societa',  nonche'  le  societa'
italiane con azioni quotate in mercati regolamentati le  quali  siano
collegate  alle  suddette  societa'  estere   o   siano   da   queste
controllate»; 
      2) al comma 6, le parole: «e alle societa'  italiane  emittenti
strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura  rilevante  ai
sensi dell'articolo 116» sono soppresse; 
    h) all'articolo 165-quater, comma 1, le parole:  «e  le  societa'
italiane emittenti strumenti finanziari diffusi fra  il  pubblico  in
misura rilevante, ai sensi dell'articolo 116,» sono soppresse; 
    i) all'articolo 165-quinquies,  comma  1,  le  parole:  «e  delle
societa' italiane  emittenti  strumenti  finanziari  diffusi  fra  il
pubblico in misura  rilevante,  ai  sensi  dell'articolo  116,»  sono
soppresse; 
    l) all'articolo 165-sexies, comma 1, le parole: «e delle societa'
italiane emittenti strumenti finanziari diffusi fra  il  pubblico  in
misura rilevante, ai sensi dell'articolo 116,» sono soppresse; 
    m) all'articolo 191-ter, comma 6, le parole: «o  diffusi  tra  il
pubblico in maniera rilevante» sono soppresse; 
    n) all'articolo 193, comma 1, le parole: «116, comma 1-bis,» sono
soppresse. 
  2. All'articolo 19-bis, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio
2010, n. 39, la lettera a) e' abrogata. 
  3. Al codice civile sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) dopo l'articolo 2325-bis e' inserito il seguente: 
  «Art. 2325-ter (Societa' emittenti strumenti finanziari diffusi). -
Ai fini di cui all'articolo 2325-bis, sono emittenti  azioni  diffuse
fra il pubblico  in  misura  rilevante  gli  emittenti  italiani  non
quotati in mercati regolamentati italiani i quali abbiano  azionisti,
diversi dai soci che partecipano in misura superiore al 3  per  cento
del  capitale,  in  numero  superiore  a  cinquecento  che  detengano
complessivamente una percentuale di capitale sociale almeno pari al 5
per cento e  superino  due  dei  tre  limiti  indicati  dall'articolo
2435-bis, primo comma. 
  Non si considerano emittenti diffusi quegli emittenti le cui azioni
sono soggette a limiti legali  alla  circolazione  riguardanti  anche
l'esercizio dei diritti aventi contenuto patrimoniale, ovvero il  cui
oggetto sociale prevede esclusivamente lo  svolgimento  di  attivita'
non lucrative di utilita' sociale o volte al godimento da  parte  dei
soci di un bene o di un servizio. 
  Non si considerano emittenti diffusi: 
    1) gli emittenti in amministrazione straordinaria dalla  data  di
emanazione del decreto che dispone la  cessazione  dell'attivita'  di
impresa; 
    2) gli emittenti  in  concordato  preventivo  liquidatorio  o  in
continuita'  indiretta  dalla   data   di   omologazione   da   parte
dell'autorita' giudiziaria; 
    3) gli emittenti nei cui confronti e' dichiarata la  liquidazione
giudiziale o posti in liquidazione coatta amministrativa a norma  del
codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza,  di  cui  al  decreto
legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, o delle leggi speciali; 
    4) gli emittenti nei cui confronti e' stata  disposta  la  totale
riduzione delle azioni o del valore delle obbligazioni dalla data  di
pubblicazione del provvedimento di cui all'articolo 32, comma 3,  del
decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180. 
  Sono emittenti obbligazioni  diffuse  fra  il  pubblico  in  misura
rilevante gli emittenti italiani di obbligazioni,  anche  relative  a
diverse emissioni in corso, di valore nominale  complessivamente  non
inferiore a 5 milioni di euro e  con  un  numero  di  obbligazionisti
superiore a cinquecento. 
  Le  disposizioni  dei  commi  precedenti  non  si  applicano   agli
strumenti finanziari emessi dalle banche diversi dalle azioni o dagli
strumenti finanziari che  permettono  di  acquisire  o  sottoscrivere
azioni. 
  Gli emittenti si considerano emittenti strumenti finanziari diffusi
dall'inizio dell'esercizio sociale successivo a quello nel corso  del
quale si sono verificate le condizioni previste dal presente articolo
fino alla chiusura dell'esercizio sociale in cui e'  stato  accertato
il venir meno di tali condizioni. 
  Nel caso previsto dall'articolo 2409-bis, secondo comma, si applica
alla societa' di revisione l'articolo 155, comma 2, del  testo  unico
delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di  cui
al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. 
  Ai fini di  cui  all'articolo  2343-ter,  per  valori  mobiliari  e
strumenti  del  mercato  monetario  si  intendono   quelli   di   cui
all'articolo  1,  commi  1-bis  e  1-ter,  del  testo   unico   delle
disposizioni in materia di intermediazione  finanziaria,  di  cui  al
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58»; 
    b) all'articolo  2341-ter,  primo  comma,  dopo  le  parole:  «al
mercato del capitale di rischio» sono inserite le  seguenti:  «o  con
azioni negoziate in sistemi multilaterali di negoziazione»; 
    c) all'articolo 2391-bis: 
      1) al primo comma, le parole: «che fanno ricorso al mercato del
capitale di rischio» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «con  azioni
quotate in mercati regolamentati»; 
      2) al terzo comma, lettera b), le parole: «che  fa  ricorso  al
mercato del capitale di rischio» sono soppresse. 
  4. L'articolo  111-bis  delle  disposizioni  per  l'attuazione  del
codice civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto  30
marzo 1942, n. 318, e' abrogato. 
 
          Note all'art. 4: 
              - Si riporta il testo degli  articoli  83-sexies,  102,
          114-bis, 118, 148-bis, 165-ter, 165-quater,  165-quinquies,
          165-sexies, 191-ter, e 193 del citato  decreto  legislativo
          24 febbraio 1998, n. 58,  come  modificato  dalla  presente
          legge: 
                «Art. 83-sexies (Diritto d'intervento in assemblea ed
          esercizio del voto). - 1. La legittimazione  all'intervento
          in  assemblea  e  all'esercizio  del  diritto  di  voto  e'
          attestata da una  comunicazione  all'emittente,  effettuata
          dall'intermediario, in conformita' alle  proprie  scritture
          contabili, in favore del soggetto a cui spetta  il  diritto
          di voto. 
                2.  Per  le  assemblee  dei  portatori  di  strumenti
          finanziari  ammessi  alla  negoziazione  con  il   consenso
          dell'emittente nei  mercati  regolamentati  o  nei  sistemi
          multilaterali di negoziazione italiani  o  di  altri  Paesi
          dell'Unione europea, la comunicazione prevista al  comma  1
          e' effettuata dall'intermediario sulla base delle  evidenze
          dei  conti  indicati  all'articolo  83-quater,   comma   3,
          relative al termine della giornata  contabile  del  settimo
          giorno di mercato aperto precedente  la  data  fissata  per
          l'assemblea. Le registrazioni in accredito  o  in  addebito
          compiute sui  conti  successivamente  a  tale  termine  non
          rilevano ai fini  della  legittimazione  all'esercizio  del
          diritto di voto  nell'assemblea.  Ai  fini  della  presente
          disposizione  si  ha  riguardo  alla   data   della   prima
          convocazione purche' le date delle  eventuali  convocazioni
          successive   siano   indicate    nell'unico    avviso    di
          convocazione; in caso contrario si ha riguardo alla data di
          ciascuna convocazione. 
                3. Per le assemblee diverse  da  quelle  indicate  al
          comma 2, lo  statuto  puo'  richiedere  che  gli  strumenti
          finanziari oggetto di comunicazione  siano  registrati  nel
          conto del soggetto a  cui  spetta  il  diritto  di  voto  a
          partire   da   un   termine   prestabilito,   eventualmente
          prevedendo che essi non possano  essere  ceduti  fino  alla
          chiusura dell'assemblea. Qualora lo statuto  non  impedisca
          la  cessione  degli   strumenti   finanziari,   l'eventuale
          cessione    degli    stessi    comporta    l'obbligo    per
          l'intermediario    di    rettificare    la    comunicazione
          precedentemente inviata. 
                4. Le  comunicazioni  indicate  nel  comma  1  devono
          pervenire all'emittente entro la fine del terzo  giorno  di
          mercato aperto precedente la data  indicata  nel  comma  2,
          ultimo periodo ovvero il diverso  termine  stabilito  dalla
          Consob, d'intesa con la  Banca  d'Italia  con  regolamento,
          oppure entro il successivo termine indicato  nello  statuto
          ai sensi del  comma  3  e  del  comma  5.  Resta  ferma  la
          legittimazione  all'intervento  e  al   voto   qualora   le
          comunicazioni siano pervenute all'emittente oltre i termini
          indicati nel presente comma,  purche'  entro  l'inizio  dei
          lavori assembleari della singola convocazione. 
                5.  Alle  assemblee  dei   portatori   di   strumenti
          finanziari emessi dalle societa' cooperative si applicano i
          commi  1,  3  e  4.  Con  riferimento  alle  assemblee  dei
          portatori di strumenti finanziari ammessi alla negoziazione
          con il consenso dell'emittente nei mercati regolamentati  o
          nei sistemi multilaterali di  negoziazione  italiani  o  di
          altri Paesi dell'Unione europea,  il  termine  indicato  al
          comma  3  non  puo'  essere  superiore  a  due  giorni  non
          festivi.». 
                «Art.  102  (Obblighi  degli   offerenti   e   poteri
          interdittivi).  -  1.  La  decisione  ovvero   il   sorgere
          dell'obbligo di promuovere un'offerta pubblica di  acquisto
          o di scambio sono senza indugio comunicati  alla  Consob  e
          contestualmente resi pubblici.  La  Consob  stabilisce  con
          regolamento i contenuti e  le  modalita'  di  pubblicazione
          della comunicazione. 
                2. Non appena l'offerta sia stata resa  pubblica,  il
          consiglio di amministrazione o di gestione  della  societa'
          emittente  e  dell'offerente  ne  informano  i   rispettivi
          rappresentanti   dei   lavoratori   o,   in   mancanza   di
          rappresentanti, i lavoratori stessi. 
                3. Salvo quanto previsto dall'articolo 106, comma  2,
          l'offerente promuove l'offerta tempestivamente, e  comunque
          non oltre venti giorni dalla comunicazione di cui al  comma
          1, presentando alla Consob il documento d'offerta destinato
          alla pubblicazione. In caso di mancato rispetto del termine
          il  documento  d'offerta  e'  dichiarato   irricevibile   e
          l'offerente non puo' promuovere un'ulteriore offerta avente
          a oggetto prodotti finanziari del  medesimo  emittente  nei
          successivi dodici mesi. 
                4. Entro  quindici  giorni  dalla  presentazione  del
          documento d'offerta, la Consob lo approva se esso e' idoneo
          a consentire ai destinatari  di  pervenire  ad  un  fondato
          giudizio sull'offerta. Con l'approvazione  la  Consob  puo'
          indicare all'offerente informazioni integrative da fornire,
          specifiche  modalita'  di   pubblicazione   del   documento
          d'offerta nonche'  particolari  garanzie  da  prestare.  Il
          termine e' di  trenta  giorni  per  le  offerte  aventi  ad
          oggetto o corrispettivo prodotti finanziari non  quotati  o
          negoziati in sistemi multilaterali di negoziazione. Qualora
          si renda necessario richiedere  all'offerente  informazioni
          supplementari, tali termini  sono  sospesi,  per  una  sola
          volta, fino alla ricezione delle stesse. Tali  informazioni
          sono  fornite  entro  il  termine  fissato  dalla   Consob,
          comunque non superiore a quindici giorni.  Nell'ipotesi  in
          cui, per  lo  svolgimento  dell'offerta,  la  normativa  di
          settore richieda  autorizzazioni  di  altre  autorita',  la
          Consob approva il documento d'offerta entro  cinque  giorni
          dalla comunicazione delle autorizzazioni stesse. Decorsi  i
          termini di cui al presente comma, il documento d'offerta si
          considera approvato. 
                4-bis.  Limitatamente  alle  offerte   pubbliche   di
          scambio che abbiano ad oggetto obbligazioni e altri  titoli
          di debito, l'offerente  puo'  richiedere  alla  Consob  che
          l'offerta sia soggetta, anche in deroga  alle  disposizioni
          del  presente  capo,  alla  disciplina  delle  offerte   al
          pubblico di vendita e di sottoscrizione, di cui al  capo  I
          del presente titolo. La Consob, entro quindici giorni dalla
          presentazione della richiesta, accoglie  la  medesima,  ove
          cio' non contrasti con le finalita' indicate  nell'articolo
          91. 
                5. Non appena il documento sia stato  reso  pubblico,
          il  consiglio  di  amministrazione  o  di  gestione   della
          societa'  emittente  e  dell'offerente  lo  trasmettono  ai
          rispettivi rappresentanti dei lavoratori o, in mancanza  di
          rappresentanti, ai lavoratori stessi. 
                6. In pendenza dell'offerta la Consob puo': 
                  a) sospenderla in via cautelare, in caso di fondato
          sospetto di violazione delle disposizioni del presente capo
          o delle norme regolamentari; 
                  b) sospenderla, per  un  termine  non  superiore  a
          trenta giorni, nel caso intervengano fatti nuovi o non resi
          noti in precedenza tali da non consentire ai destinatari di
          pervenire ad un fondato giudizio sull'offerta; 
                  c)  dichiararla  decaduta,  in  caso  di  accertata
          violazione delle disposizioni o delle norme indicate  nella
          lettera a). 
                7. Ai fini dell'esercizio delle proprie  funzioni  di
          vigilanza sul  rispetto  delle  disposizioni  del  presente
          capo, la Consob esercita i  poteri  previsti  dall'articolo
          115, comma 1, lettere a) e b), nei  confronti  di  chiunque
          appaia informato dei fatti. In caso di fondato sospetto  di
          violazione delle disposizioni del  presente  capo  o  delle
          norme regolamentari si applica l'articolo 187-octies. 
                8. In presenza di indiscrezioni comunque diffuse  tra
          il pubblico in merito ad una possibile offerta pubblica  di
          acquisto o scambio e di  irregolarita'  nell'andamento  del
          mercato dei titoli interessati, ai potenziali offerenti  si
          applica l'articolo 114, commi 5 e 6.». 
                «Art. 114-bis (Informazione al mercato in materia  di
          attribuzione di strumenti finanziari a esponenti aziendali,
          dipendenti o collaboratori). - 1. Negli emittenti  quotati,
          i piani di compensi basati su strumenti finanziari a favore
          di componenti del consiglio di amministrazione  ovvero  del
          consiglio di gestione, di dipendenti o di collaboratori non
          legati alla societa' da  rapporti  di  lavoro  subordinato,
          ovvero  di  componenti  del  consiglio  di  amministrazione
          ovvero del  consiglio  di  gestione,  di  dipendenti  o  di
          collaboratori di altre societa' controllanti o  controllate
          sono  approvati  dall'assemblea  ordinaria  dei  soci.  Nei
          termini e con le modalita' previsti dall'articolo  125-ter,
          comma 1, l'emittente mette a disposizione del  pubblico  la
          relazione con le informazioni concernenti: 
                  a) le ragioni che motivano l'adozione del piano; 
                  b) i componenti del  consiglio  di  amministrazione
          ovvero del consiglio  di  gestione  della  societa',  delle
          controllanti o controllate, che beneficiano del piano; 
                  b-bis)   le   categorie   di   dipendenti,   o   di
          collaboratori della societa' e delle societa'  controllanti
          o controllate della societa', che beneficiano del piano; 
                  c) le modalita' e le  clausole  di  attuazione  del
          piano, specificando se la sua attuazione e' subordinata  al
          verificarsi   di   condizioni   e,   in   particolare,   al
          conseguimento di risultati determinati; 
                  d) l'eventuale sostegno  del  piano  da  parte  del
          Fondo speciale per  l'incentivazione  della  partecipazione
          dei lavoratori nelle imprese, di cui all'articolo 4,  comma
          112, della legge 24 dicembre 2003, n. 350; 
                  e) le modalita' per la determinazione dei prezzi  o
          dei  criteri  per  la  determinazione  dei  prezzi  per  la
          sottoscrizione o per l'acquisto delle azioni; 
                  f)  i  vincoli  di  disponibilita'  gravanti  sulle
          azioni  ovvero  sui  diritti  di  opzione  attribuiti,  con
          particolare  riferimento  ai  termini  entro  i  quali  sia
          consentito  o  vietato  il  successivo  trasferimento  alla
          stessa societa' o a terzi. 
                2. (abrogato). 
                3. La Consob definisce  con  proprio  regolamento  le
          informazioni, relative agli elementi indicati nel comma  1,
          che devono essere fornite in relazione alle varie modalita'
          di realizzazione del piano,  prevedendo  informazioni  piu'
          dettagliate per piani di particolare rilevanza.». 
                «Art.  118  (Casi  di  inapplicabilita').  -  1.   Le
          disposizioni  del  presente  capo  non  si  applicano  agli
          strumenti finanziari previsti dall'articolo 1, paragrafo 2,
          lettere b), c) e d) del regolamento prospetto. 
                2. (abrogato).». 
                «Art. 148-bis (Limiti al cumulo degli incarichi). - .
          Con regolamento  della  CONSOB  sono  stabiliti  limiti  al
          cumulo degli incarichi di amministrazione e controllo che i
          componenti degli organi di controllo delle societa' di  cui
          al presente capo, possono assumere presso tutte le societa'
          di cui al libro V, titolo V, capi V, VI e VII,  del  codice
          civile. La CONSOB stabilisce tali  limiti  avendo  riguardo
          all'onerosita' e  alla  complessita'  di  ciascun  tipo  di
          incarico, anche in rapporto alla dimensione della societa',
          al numero e  alla  dimensione  delle  imprese  incluse  nel
          consolidamento, nonche' all'estensione e  all'articolazione
          della sua struttura organizzativa. 
                2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2400,
          quarto comma, del codice civile, i componenti degli  organi
          di controllo  delle  societa'  di  cui  al  presente  capo,
          informano la CONSOB e  il  pubblico,  nei  termini  e  modi
          prescritti dalla stessa CONSOB con il regolamento di cui al
          comma 1, circa gli incarichi di amministrazione e controllo
          da essi rivestiti presso tutte le societa' di cui al  libro
          V, titolo V, capi V, VI e VII, del codice civile. La CONSOB
          dichiara la  decadenza  dagli  incarichi  assunti  dopo  il
          raggiungimento del numero massimo previsto dal  regolamento
          di cui al primo periodo.». 
                «Art. 165-ter (Ambito di  applicazione).  -  1.  Sono
          soggette alle disposizioni contenute nella presente sezione
          le  societa'  italiane  con  azioni  quotate   in   mercati
          regolamentati,  di   cui   all'articolo   119,   le   quali
          controllino societa' aventi sede  legale  in  Stati  i  cui
          ordinamenti   non   garantiscono   la   trasparenza   della
          costituzione, della situazione patrimoniale e finanziaria e
          della gestione delle societa', nonche' le societa' italiane
          con azioni quotate in mercati regolamentati le quali  siano
          collegate alle suddette societa' estere o siano  da  queste
          controllate. 
                2. Si applicano  le  nozioni  di  controllo  previste
          dall'articolo  93  e  quelle   di   collegamento   previste
          dall'articolo 2359, terzo comma, del codice civile. 
                3. Gli Stati di cui al comma 1 sono  individuati  con
          decreti del Ministro della giustizia, di  concerto  con  il
          Ministro dell'economia e  delle  finanze,  sulla  base  dei
          seguenti criteri: 
                  a) per quanto riguarda le forme e le condizioni per
          la costituzione delle societa': 
                    1) mancanza di  forme  di  pubblicita'  dell'atto
          costitutivo  e  dello  statuto,  nonche'  delle  successive
          modificazioni di esso; 
                    2) mancanza del requisito di un capitale  sociale
          minimo, idoneo  a  garantire  i  terzi  creditori,  per  la
          costituzione delle societa', nonche'  della  previsione  di
          scioglimento in caso di riduzione del capitale al di  sotto
          del minimo legale, salvo il caso di reintegrazione entro un
          termine definito; 
                    3)   mancanza   di   norme    che    garantiscano
          l'effettivita'  e   l'integrita'   del   capitale   sociale
          sottoscritto, in  particolare  con  la  sottoposizione  dei
          conferimenti costituiti da beni in natura  o  crediti  alla
          valutazione da parte di un esperto appositamente nominato; 
                    4) mancanza di forme di controllo,  da  parte  di
          soggetti  o  organismi  a  cio'  abilitati  da   specifiche
          disposizioni di legge, circa la conformita' degli  atti  di
          cui  al  numero  1)  alle  condizioni  richieste   per   la
          costituzione delle societa'; 
                  b) per quanto riguarda la struttura delle societa',
          mancanza  della  previsione  di  un  organo  di   controllo
          distinto dall'organo di amministrazione, o di  un  comitato
          di controllo interno all'organo amministrativo,  dotato  di
          adeguati poteri di ispezione,  controllo  e  autorizzazione
          sulla   contabilita',   sul   bilancio    e    sull'assetto
          organizzativo  della  societa',  e  composto  da   soggetti
          forniti   di   adeguati    requisiti    di    onorabilita',
          professionalita' e indipendenza; 
                  c) per quanto riguarda il bilancio di esercizio: 
                    1)  mancanza  della  previsione  dell'obbligo  di
          redigere  tale  bilancio,  comprendente  almeno  il   conto
          economico e lo stato  patrimoniale,  con  l'osservanza  dei
          seguenti principi: 
                    1.1)   rappresentazione   chiara,   veritiera   e
          corretta della situazione patrimoniale e finanziaria  della
          societa' e del risultato economico dell'esercizio; 
                    1.2)  illustrazione   chiara   dei   criteri   di
          valutazione adottati nella redazione del conto economico  e
          dello stato patrimoniale; 
                    2) mancanza dell'obbligo di deposito,  presso  un
          organo amministrativo o giudiziario, del bilancio,  redatto
          secondo i principi di cui al numero 1); 
                    3)  mancanza  dell'obbligo   di   sottoporre   la
          contabilita' e il bilancio delle  societa'  a  verifica  da
          parte dell'organo o del comitato di controllo di  cui  alla
          lettera b) ovvero di un revisore legale dei conti; 
                  d) la legislazione del Paese  ove  la  societa'  ha
          sede  legale  impedisce  o  limita   l'operativita'   della
          societa' stessa sul proprio territorio; 
                  e) la legislazione del Paese  ove  la  societa'  ha
          sede legale esclude il risarcimento dei danni arrecati agli
          amministratori  rimossi  senza  una  giusta  causa,  ovvero
          consente  che  tale  clausola  sia  contenuta  negli   atti
          costitutivi delle societa' o in altri strumenti negoziali; 
                  f) mancata previsione di un'adeguata disciplina che
          impedisca  la  continuazione  dell'attivita'  sociale  dopo
          l'insolvenza, senza  ricapitalizzazione  o  prospettive  di
          risanamento; 
                  g)  mancanza  di  adeguate  sanzioni   penali   nei
          confronti degli  esponenti  aziendali  che  falsificano  la
          contabilita' e i bilanci. 
                4. Con i decreti del Ministro della giustizia, di cui
          al comma 3, possono essere individuati, in  relazione  alle
          forme e alle discipline societarie previste in  ordinamenti
          stranieri, criteri equivalenti in  base  ai  quali  possano
          considerarsi soddisfatti i requisiti di  trasparenza  e  di
          idoneita'  patrimoniale  e  organizzativa  determinati  nel
          presente articolo. 
                5. I decreti di cui al comma  3  possono  individuare
          Stati i cui ordinamenti presentino carenze  particolarmente
          gravi con riguardo ai profili indicati alle lettere b),  c)
          e g) del medesimo comma 3. 
                6. Con proprio regolamento la CONSOB detta criteri in
          base ai quali e' consentito alle societa' italiane  di  cui
          all'articolo 119 di controllare imprese aventi sede in  uno
          degli Stati di cui al comma 5. A tal  fine  sono  prese  in
          considerazione le ragioni di carattere imprenditoriale  che
          motivano  il  controllo  e  l'esigenza  di  assicurare   la
          completa e corretta informazione societaria. 
                7.  In  caso  di  inottemperanza  alle   disposizioni
          emanate ai sensi dei commi 5 e 6, la CONSOB puo' denunziare
          i fatti al tribunale ai  fini  dell'adozione  delle  misure
          previste dall'articolo 2409 del codice civile.». 
                «Art. 165-quater (Obblighi  delle  societa'  italiane
          controllanti). - 1. Le societa' italiane con azioni quotate
          in mercati regolamentati, di cui all'articolo 119, le quali
          controllano societa' aventi sede legale in uno degli  Stati
          determinati con i  decreti  di  cui  all'articolo  165-ter,
          comma 3,  allegano  al  proprio  bilancio  di  esercizio  o
          bilancio consolidato, qualora siano tenute  a  predisporlo,
          il bilancio  della  societa'  estera  controllata,  redatto
          secondo i principi e le regole applicabili ai bilanci delle
          societa'  italiane   o   secondo   i   principi   contabili
          internazionalmente riconosciuti. 
                2. Il bilancio  della  societa'  estera  controllata,
          allegato al bilancio della societa' italiana ai  sensi  del
          comma 1, e' sottoscritto dagli organi  di  amministrazione,
          dal  direttore  generale  e  dal  dirigente  preposto  alla
          redazione   dei   documenti    contabili    societari    di
          quest'ultima, che attestano la veridicita' e la correttezza
          della  rappresentazione  della  situazione  patrimoniale  e
          finanziaria e del risultato  economico  dell'esercizio.  Al
          bilancio della societa' italiana e'  altresi'  allegato  il
          parere espresso dall'organo di controllo della medesima sul
          bilancio della societa' estera controllata. 
                3. Il bilancio della societa'  italiana  controllante
          e' corredato da  una  relazione  degli  amministratori  sui
          rapporti  intercorrenti  fra  la  societa'  italiana  e  la
          societa' estera controllata, con particolare riguardo  alle
          reciproche  situazioni  debitorie  e  creditorie,  e  sulle
          operazioni compiute tra loro nel corso  dell'esercizio  cui
          il  bilancio  si  riferisce,  compresa  la  prestazione  di
          garanzie per gli strumenti finanziari emessi  in  Italia  o
          all'estero dai predetti soggetti. La relazione e'  altresi'
          sottoscritta  dal  direttore  generale  e   dal   dirigente
          preposto alla redazione dei documenti contabili  societari.
          E' allegato ad  essa  il  parere  espresso  dall'organo  di
          controllo. 
                4. Il bilancio  della  societa'  estera  controllata,
          allegato al bilancio della societa' italiana ai  sensi  del
          comma 1, e' sottoposto a revisione da  parte  del  revisore
          legale o della  societa'  di  revisione  legale  incaricata
          della revisione del bilancio della societa'  italiana;  ove
          tale soggetto non operi nello  Stato  in  cui  ha  sede  la
          societa' estera controllata, deve avvalersi di altro idoneo
          revisore   o   societa'   di   revisione,   assumendo    la
          responsabilita'  dell'operato  di  quest'ultimo.   Ove   la
          societa'  italiana,  non  avendone  l'obbligo,  non   abbia
          incaricato della revisione legale  dei  conti  un  revisore
          legale o una societa' di revisione  legale,  deve  comunque
          conferire tale incarico  relativamente  al  bilancio  della
          societa' estera controllata. 
                5. Il bilancio  della  societa'  estera  controllata,
          sottoscritto ai sensi del comma  2,  con  la  relazione,  i
          pareri ad esso allegati e il giudizio espresso dal soggetto
          responsabile della revisione ai sensi  del  comma  4,  sono
          trasmessi alla CONSOB.». 
                «Art. 165-quinquies (Obblighi delle societa' italiane
          collegate). - 1. Il bilancio delle  societa'  italiane  con
          azioni   quotate   in   mercati   regolamentati,   di   cui
          all'articolo 119,  le  quali  siano  collegate  a  societa'
          aventi sede legale in uno degli  Stati  determinati  con  i
          decreti di cui all'articolo 165-ter, comma 3, e'  corredato
          da  una  relazione  degli   amministratori   sui   rapporti
          intercorrenti fra la societa' italiana e la societa' estera
          collegata,  con  particolare   riguardo   alle   reciproche
          situazioni  debitorie  e  creditorie,  e  sulle  operazioni
          compiute tra loro nel corso dell'esercizio cui il  bilancio
          si riferisce, compresa la prestazione di garanzie  per  gli
          strumenti finanziari emessi  in  Italia  o  all'estero  dai
          predetti soggetti. La relazione  e'  altresi'  sottoscritta
          dal  direttore  generale  e  dal  dirigente  preposto  alla
          redazione dei documenti contabili societari. E' allegato ad
          essa il parere espresso dall'organo di controllo.». 
                «Art. 165-sexies (Obblighi  delle  societa'  italiane
          controllate). - 1. Il bilancio delle societa' italiane  con
          azioni   quotate   in   mercati   regolamentati,   di   cui
          all'articolo  119,  ovvero  che  hanno  ottenuto  rilevanti
          concessioni di  credito,  le  quali  siano  controllate  da
          societa' aventi sede legale in uno degli Stati  determinati
          con i decreti di cui  all'articolo  165-ter,  comma  3,  e'
          corredato  da  una  relazione  degli   amministratori   sui
          rapporti  intercorrenti  fra  la  societa'  italiana  e  la
          societa' estera controllante, nonche' le societa'  da  essa
          controllate o ad  essa  collegate  o  sottoposte  a  comune
          controllo,  con  particolare   riguardo   alle   reciproche
          situazioni  debitorie  e  creditorie,  e  sulle  operazioni
          compiute tra loro nel corso dell'esercizio cui il  bilancio
          si riferisce, compresa la prestazione di garanzie  per  gli
          strumenti finanziari emessi  in  Italia  o  all'estero  dai
          predetti soggetti. La relazione  e'  altresi'  sottoscritta
          dal  direttore  generale  e  dal  dirigente  preposto  alla
          redazione dei documenti contabili societari. E' allegato ad
          essa il parere espresso dall'organo di controllo.». 
                «Art. 191-ter (Offerta al pubblico di  sottoscrizione
          e di vendita e ammissione  alle  negoziazioni  di  quote  o
          azioni di OICR aperti). - 1. Fermo restando quanto previsto
          dall'articolo 193-quinquies, chiunque  effettua  un'offerta
          al pubblico in violazione degli articoli 98-ter, comma 1, e
          98-ter.1, comma 2, e' punito con la sanzione amministrativa
          pecuniaria da venticinquemila euro fino a cinque milioni di
          euro. La stessa sanzione si applica in caso  di  violazione
          dell'articolo 98,  limitatamente  ai  casi  di  offerta  al
          pubblico di quote o azioni  di  FIA  chiusi  per  le  quali
          l'Italia e' lo Stato membro d'origine. 
                2.  Fermo  restando  quanto  previsto   dall'articolo
          193-quinquies, chiunque viola gli articoli 98-ter, comma 3,
          e 98-ter.1, commi 3 e 4, ovvero  le  relative  disposizioni
          generali  o  particolari  emanate  dalla  Consob  ai  sensi
          dell'articolo  98-quater,  e'  punito   con   la   sanzione
          amministrativa pecuniaria da cinquemila euro fino a  cinque
          milioni di euro. Le medesime  sanzioni  si  applicano  alla
          violazione   dell'articolo   101    e    alla    violazione
          dell'articolo 4 del regolamento (UE) 2019/1156,  quando  le
          stesse sono commesse  nell'ambito  di  un'offerta  di  OICR
          aperti. 
                3. Se la violazione e' commessa da una societa' o  un
          ente,  l'importo  massimo  delle  sanzioni   amministrative
          pecuniarie previste dai commi 1 e  2  e'  elevato  fino  al
          dieci per cento  del  fatturato,  quando  tale  importo  e'
          superiore a cinque  milioni  di  euro  e  il  fatturato  e'
          determinabile ai sensi dell'articolo 195, comma 1-bis. 
                4. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dai
          commi 1 e 2 si  applicano  nei  confronti  degli  esponenti
          aziendali  e  del  personale  della  societa'  o  dell'ente
          responsabile   della   violazione,   nei   casi    previsti
          dall'articolo 190-bis, comma 1, lettera a). 
                5. Alle violazioni  previste  dai  commi  1  e  2  si
          applica l'articolo 190-bis, commi 2, 3 e 3-bis. 
                6.  Fermo  restando  quanto  previsto  dal  comma  5,
          l'applicazione  delle  sanzioni  amministrative  pecuniarie
          previste dal comma 1, importa  la  perdita  temporanea  dei
          requisiti di idoneita' previsti dal  presente  decreto  per
          gli  esponenti  aziendali  dei  soggetti  abilitati  e  dei
          requisiti previsti per i  consulenti  finanziari  abilitati
          all'offerta  fuori  sede,  per  i   consulenti   finanziari
          autonomi e per gli esponenti aziendali  delle  societa'  di
          consulenza finanziaria nonche' l'incapacita' temporanea  ad
          assumere  incarichi   di   amministrazione,   direzione   e
          controllo nell'ambito di societa' aventi titoli quotati nei
          mercati  regolamentati  e  di  societa'   appartenenti   al
          medesimo gruppo. La sanzione amministrativa  accessoria  ha
          durata non inferiore a due mesi e non superiore a tre anni. 
                7. Nei confronti dell'emittente o della  persona  che
          chiede l'ammissione alle negoziazioni di quote o azioni  di
          Oicr aperti,  in  caso  di  violazione  delle  disposizioni
          contenute nell'articolo 113-bis, commi 1, 2, lettere  a)  e
          b), e 4, ovvero  delle  relative  disposizioni  generali  o
          particolari emanate dalla Consob, si  applica  la  sanzione
          amministrativa   pecuniaria   da    cinquemila    euro    a
          settecentocinquantamila euro. 
                8. Alle violazioni previste dal presente articolo  si
          applica l'articolo 187-quinquiesdecies, comma 1-quater.». 
                «Art.  193  (Sanzioni  amministrative  in   tema   di
          informazione societaria e doveri dei sindaci, dei  revisori
          legali e delle societa' di revisione legale).  -  1.  Salvo
          che il fatto costituisca reato, nei confronti di  societa',
          enti o associazioni tenuti a  effettuare  le  comunicazioni
          previste dagli articoli 114, commi 5, 7 e 9, 114-bis,  115,
          154-bis, 154-ter e  154-quater,  per  l'inosservanza  delle
          disposizioni  degli  articoli  medesimi  o  delle  relative
          disposizioni  attuative,  si  applica  una  delle  seguenti
          sanzioni amministrative: 
                  a) una dichiarazione pubblica indicante la  persona
          giuridica responsabile della violazione e la  natura  della
          stessa, quando questa sia connotata da scarsa  offensivita'
          o pericolosita' e l'infrazione contestata sia cessata; 
                  b) un ordine di eliminare le infrazioni contestate,
          con eventuale indicazione delle misure da  adottare  e  del
          termine per l'adempimento, e di  astenersi  dal  ripeterle,
          quando le  infrazioni  stesse  siano  connotate  da  scarsa
          offensivita' o pericolosita'; 
                  c) una sanzione amministrativa pecuniaria  da  euro
          cinquemila a euro dieci milioni, ovvero fino al cinque  per
          cento del fatturato quando tale importo e' superiore a euro
          dieci milioni e il  fatturato  e'  determinabile  ai  sensi
          dell'articolo 195, comma 1-bis. 
                1.1. Se le comunicazioni indicate nel  comma  1  sono
          dovute  da  una  persona  fisica,  salvo   che   il   fatto
          costituisca reato, in caso di violazione si  applicano  nei
          confronti di  quest'ultima,  una  delle  seguenti  sanzioni
          amministrative: 
                  a) una dichiarazione pubblica indicante la  persona
          responsabile della violazione e  la  natura  della  stessa,
          quando  questa  sia  connotata  da  scarsa  offensivita'  o
          pericolosita' e l'infrazione contestata sia cessata; 
                  b) un ordine di eliminare le infrazioni contestate,
          con eventuale indicazione delle misure da  adottare  e  del
          termine per l'adempimento, e di  astenersi  dal  ripeterle,
          quando le  infrazioni  stesse  siano  connotate  da  scarsa
          offensivita' o pericolosita'; 
                  c) una sanzione amministrativa pecuniaria  da  euro
          cinquemila a euro due milioni. 
                1.2. Per le violazioni  indicate  nel  comma  1,  nei
          confronti   dei   soggetti   che   svolgono   funzioni   di
          amministrazione, di direzione o di controllo,  nonche'  del
          personale, qualora la loro  condotta  abbia  contribuito  a
          determinare  dette  violazioni  da  parte   della   persona
          giuridica si applicano,  nei  casi  previsti  dall'articolo
          190-bis, comma 1, lettera a),  le  sanzioni  amministrative
          previste dal comma 1.1. 
                1-bis. 
                1-ter. 
                1-quater. Le stesse sanzioni indicate ai commi 1, 1.1
          e  1.2  si  applicano,  in  caso  di   inosservanza   delle
          disposizioni di attuazione emanate dalla  Consob  ai  sensi
          dell'articolo 113-ter,  comma  5,  lettere  b)  e  c),  nei
          confronti   dei   soggetti   autorizzati    dalla    Consob
          all'esercizio del servizio di diffusione  e  di  stoccaggio
          delle informazioni regolamentate. 
                1-quinquies. 
                1-sexies. Al soggetto di  cui  all'articolo  123-ter,
          comma  8-bis,   che   omette   di   verificare   l'avvenuta
          predisposizione della seconda sezione  della  relazione  si
          applica una  sanzione  amministrativa  pecuniaria  da  euro
          diecimila ad euro centomila. 
                2. Salvo che il fatto costituisca reato, nei casi  di
          omissione   delle   comunicazioni   delle    partecipazioni
          rilevanti e dei patti parasociali previste, rispettivamente
          dagli articoli 120, commi 2, 2-bis, 4 e 4-bis, e 122, commi
          1, 2 e 5, nonche' di violazione dei divieti previsti  dagli
          articoli 120, comma 5, 121, commi 1 e 3, e  122,  comma  4,
          nei confronti di societa', enti o associazioni, si  applica
          una delle seguenti sanzioni amministrative: 
                  a) una dichiarazione pubblica indicante il soggetto
          responsabile della violazione e  la  natura  della  stessa,
          quando  questa  sia  connotata  da  scarsa  offensivita'  o
          pericolosita' e l'infrazione contestata sia cessata; 
                  b) un ordine di eliminare le infrazioni contestate,
          con eventuale indicazione delle misure da  adottare  e  del
          termine per l'adempimento, e di  astenersi  dal  ripeterle,
          quando le  infrazioni  stesse  siano  connotate  da  scarsa
          offensivita' o pericolosita'; 
                  c) una sanzione amministrativa pecuniaria  da  euro
          diecimila a euro dieci milioni, ovvero fino al  cinque  per
          cento del fatturato quando tale importo e' superiore a euro
          dieci milioni e il  fatturato  e'  determinabile  ai  sensi
          dell'articolo 195, comma 1-bis. 
                2.1. Salvo che il fatto  costituisca  reato,  ove  le
          comunicazioni indicate nel  comma  2  sono  dovute  da  una
          persona fisica, in caso di violazione si applica una  delle
          seguenti sanzioni amministrative: 
                  a) una dichiarazione pubblica indicante la  persona
          responsabile della violazione e  la  natura  della  stessa,
          quando  questa  sia  connotata  da  scarsa  offensivita'  o
          pericolosita' e l'infrazione contestata sia cessata, quando
          questa sia connotata da scarsa offensivita' o pericolosita'
          e l'infrazione contestata sia cessata; 
                  b) un ordine di eliminare le infrazioni contestate,
          con eventuale indicazione delle misure da  adottare  e  del
          termine per l'adempimento, e di  astenersi  dal  ripeterle,
          quando le  infrazioni  stesse  siano  connotate  da  scarsa
          offensivita' o pericolosita'; 
                  c) una sanzione amministrativa pecuniaria  da  euro
          diecimila a euro due milioni. 
                2.2. Per le violazioni  indicate  nel  comma  2,  nei
          confronti   dei   soggetti   che   svolgono   funzioni   di
          amministrazione, di direzione o di controllo,  nonche'  del
          personale, qualora la loro  condotta  abbia  contribuito  a
          determinare  dette  violazioni  da  parte   della   persona
          giuridica si applicano,  nei  casi  previsti  dall'articolo
          190-bis, comma 1, lettera a),  le  sanzioni  amministrative
          previste dal comma 2.1. 
                2.3. Nei casi di ritardo delle comunicazioni previste
          dall'articolo 120, commi 2, 2-bis e 4, non superiore a  due
          mesi,   l'importo   minimo    edittale    delle    sanzioni
          amministrative pecuniarie indicate nei commi  2  e  2.1  e'
          pari a euro cinquemila. 
                2.4.  Se  il  vantaggio  ottenuto  dall'autore  della
          violazione come  conseguenza  della  violazione  stessa  e'
          superiore ai limiti massimi edittali indicati nei commi  1,
          1.1,  2  e  2.1,  del  presente   articolo,   la   sanzione
          amministrativa  pecuniaria  e'  elevata  fino   al   doppio
          dell'ammontare  del  vantaggio   ottenuto,   purche'   tale
          ammontare sia determinabile. 
                2-bis. 
                3. Si applica la sanzione  amministrativa  pecuniaria
          da euro diecimila a euro un milione e cinquecentomila: 
                  a)  ai  componenti  del  collegio  sindacale,   del
          consiglio di sorveglianza e del comitato per  il  controllo
          sulla     gestione     che     commettono     irregolarita'
          nell'adempimento dei  doveri  previsti  dall'articolo  149,
          commi 1, 4-bis, primo periodo, e 4-ter, ovvero omettono  le
          comunicazioni previste dall'articolo 149, comma 3; 
                  b) 
                3-bis.  Salvo  che  il  fatto  costituisca  reato,  i
          componenti degli organi di controllo, i quali  omettano  di
          eseguire nei termini prescritti  le  comunicazioni  di  cui
          all'articolo 148-bis, comma 2, sono puniti con la  sanzione
          amministrativa in misura pari al doppio della  retribuzione
          annuale prevista per l'incarico relativamente al  quale  e'
          stata  omessa  la  comunicazione.  Con   il   provvedimento
          sanzionatorio   e'   dichiarata   altresi'   la   decadenza
          dall'incarico. 
                3-ter. 
                3-quater.  Nel  caso  di  violazione   degli   ordini
          previsti  dal  presente  articolo  si  applica   l'articolo
          192-bis, comma 1-quater.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo  19-bis,  comma  1,
          del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39  (Attuazione
          della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni  legali
          dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica  le
          direttive  78/660/CEE  e  83/349/CEE,  e  che   abroga   la
          direttiva  84/253/CEE),  come  modificato  dalla   presente
          legge: 
                «Art. 19-bis (Enti sottoposti a regime intermedio). -
          1. Sono enti sottoposti a regime intermedio: 
                  a) (abrogata); 
                  b)   le   societa'   di   gestione   dei    mercati
          regolamentati; 
                  c)  le  societa'  che  gestiscono  i   sistemi   di
          compensazione e di garanzia; 
                  d) le societa' di gestione accentrata di  strumenti
          finanziari; 
                  e) le societa' di intermediazione mobiliare; 
                  f) le societa'  di  gestione  del  risparmio  ed  i
          relativi fondi comuni di diritto  italiano  dalle  medesime
          gestiti; 
                  f-bis) i fondi comuni di  investimento  di  diritto
          italiano gestiti da societa' di gestione UE, GEFIA UE e non
          UE; 
                  g) le societa' di investimento a capitale variabile
          e le societa' di investimento a capitale fisso; 
                  h) gli istituti di pagamento di cui alla  direttiva
          2009/64/CE; 
                  i) gli istituti di moneta elettronica; 
                  l) gli intermediari finanziari di cui  all'articolo
          106 del TUB. 
                2. Il bilancio di esercizio e,  ove  applicabile,  il
          bilancio  consolidato  degli  enti  sottoposti   a   regime
          intermedio e' assoggettato a revisione legale ai sensi  del
          presente  decreto.   Negli   enti   sottoposti   a   regime
          intermedio, nelle societa' controllate da enti sottoposti a
          regime intermedio,  nelle  societa'  che  controllano  enti
          sottoposti a regime intermedio e nelle societa'  sottoposte
          con questi ultimi a comune controllo, la  revisione  legale
          non puo' essere esercitata dal collegio sindacale.». 
              - Si riporta il testo degli articoli 2341-ter e 391-bis
          del Codice Civile, come modificato dalla presente legge: 
                «Art. 2341-ter. (Pubblicita' dei patti  parasociali).
          - Nelle societa' che fanno ricorso al mercato del  capitale
          di rischio o con azioni negoziate in sistemi  multilaterali
          di  negoziazione  i   patti   parasociali   devono   essere
          comunicati alla societa' e dichiarati in apertura  di  ogni
          assemblea. La  dichiarazione  deve  essere  trascritta  nel
          verbale e questo deve essere  depositato  presso  l'ufficio
          del registro delle imprese. 
                In caso di mancanza della dichiarazione prevista  dal
          comma precedente i possessori delle azioni cui si riferisce
          il patto parasociale non possono esercitare il  diritto  di
          voto e le deliberazioni assembleari adottate  con  il  loro
          voto determinante sono impugnabili  a  norma  dell'articolo
          2377.». 
                «Art. 2391-bis. (Operazioni con parti  correlate).  -
          Gli organi di amministrazione  delle  societa'  con  azioni
          quotate in mercati regolamentati adottano, secondo principi
          generali indicati dalla Consob, regole  che  assicurano  la
          trasparenza e  la  correttezza  sostanziale  e  procedurale
          delle operazioni con parti  correlate  e  li  rendono  noti
          nella relazione sulla gestione; a tali fini  possono  farsi
          assistere da esperti indipendenti, in ragione della natura,
          del valore o delle caratteristiche dell'operazione. 
                I principi e le regole previsti dal  primo  comma  si
          applicano alle operazioni realizzate direttamente o per  il
          tramite  di  societa'   controllate   e   disciplinano   le
          operazioni stesse in termini di competenza decisionale,  di
          motivazione e  di  documentazione.  L'organo  di  controllo
          vigila sull'osservanza delle regole adottate ai  sensi  del
          primo comma e ne riferisce nella relazione all'assemblea. 
                La Consob, nel definire i principi indicati nel primo
          comma,  individua,  in  conformita'  all'articolo  9-quater
          della direttiva 2007/36/CE, almeno: 
                  a) le soglie  di  rilevanza  delle  operazioni  con
          parti correlate tenendo conto di indici quantitativi legati
          al controvalore dell'operazione o al suo impatto su  uno  o
          piu' parametri dimensionali della societa'. La Consob  puo'
          individuare anche criteri di rilevanza  che  tengano  conto
          della natura dell'operazione e  della  tipologia  di  parte
          correlata; 
                  b)   regole   procedurali    e    di    trasparenza
          proporzionate    rispetto    alla    rilevanza    e    alle
          caratteristiche delle  operazioni,  alle  dimensioni  della
          societa' ovvero alla tipologia di societa', nonche' i  casi
          di esenzione dall'applicazione, in tutto o in parte,  delle
          predette regole; 
                  c) i casi in cui gli amministratori, fermo restando
          quanto  previsto  dall'articolo  2391,  e   gli   azionisti
          coinvolti nell'operazione sono tenuti  ad  astenersi  dalla
          votazione sulla stessa  ovvero  misure  di  salvaguardia  a
          tutela dell'interesse  della  societa'  che  consentono  ai
          predetti  azionisti  di  prendere  parte   alla   votazione
          sull'operazione.».