Art. 5 
 
Estensione  alle  societa'  aventi  azioni   negoziate   su   sistemi
  multilaterali  di  negoziazione  della  facolta'  di  redigere   il
  bilancio secondo i principi contabili internazionali 
 
  1. All'articolo 2, comma 1, del  decreto  legislativo  28  febbraio
2005, n. 38, dopo la lettera a) e' inserita la seguente: 
    «a-bis) le societa' emittenti strumenti finanziari  ammessi  alla
negoziazione in un  sistema  multilaterale  di  negoziazione  di  cui
all'articolo 1, comma 5-octies, lettera a),  del  testo  unico  delle
disposizioni in materia di intermediazione  finanziaria,  di  cui  al
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58». 
 
          Note all'art. 5: 
              - Si riporta il testo dell'articolo  2,  comma  1,  del
          decreto  legislativo  28  febbraio  2005,  n.  38   recante
          Esercizio  delle  opzioni  previste  dall'articolo  5   del
          regolamento  (CE)  n.  1606/2002  in  materia  di  principi
          contabili internazionali, come  modificato  dalla  presente
          legge: 
                «Art. 2 (Ambito di applicazione). -  1.  Il  presente
          decreto si applica a: 
                  a)  le  societa'  emittenti  strumenti   finanziari
          ammessi  alla  negoziazione  in  mercati  regolamentati  di
          qualsiasi Stato  membro  dell'Unione  europea,  diverse  da
          quelle di cui alla lettera d); 
                  a-bis) le societa' emittenti  strumenti  finanziari
          ammessi alla negoziazione in un  sistema  multilaterale  di
          negoziazione di cui all'articolo 1, comma 5-octies, lettera
          a), del  testo  unico  delle  disposizioni  in  materia  di
          intermediazione finanziaria, di cui al decreto  legislativo
          24 febbraio 1998, n. 58; 
                  b) le societa' aventi strumenti finanziari  diffusi
          tra il pubblico di cui all'articolo 116 testo  unico  delle
          disposizioni in materia di intermediazione finanziaria,  di
          cui al decreto legislativo  24  febbraio  1998,  n.  58,  e
          successive modificazioni, diverse da  quelle  di  cui  alla
          lettera d); 
                  c) le banche italiane di  cui  all'articolo  1  del
          decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385; le  societa'
          finanziarie italiane di  cui  all'articolo  59,  comma  1),
          lettera b), del decreto legislativo 1° settembre  1993,  n.
          385, che  controllano  banche  o  gruppi  bancari  iscritti
          nell'albo di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 1°
          settembre 1993, n. 385, ad eccezione delle imprese  di  cui
          alla lettera d); le societa' di partecipazione  finanziaria
          mista italiane di cui all'articolo  59  comma  1),  lettera
          b-bis), del decreto legislativo 1° settembre 1993, n.  385,
          che controllano una o piu' banche  o  societa'  finanziarie
          ovunque  costituite  qualora   il   settore   di   maggiore
          dimensione all'interno  del  conglomerato  finanziario  sia
          quello  bancario   determinato   ai   sensi   del   decreto
          legislativo  30  maggio  2005,  n.  142;  le  societa'   di
          intermediazione mobiliare di cui all'articolo 1,  comma  1,
          lettera e), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58
          (SIM); le societa' finanziarie italiane che controllano SIM
          o gruppi di SIM iscritti nell'albo di cui all'articolo  11,
          comma 1-bis, del decreto legislativo 24 febbraio  1998,  n.
          58;  le  societa'  di  gestione  del   risparmio   di   cui
          all'articolo  1,  comma  1,   lettera   o),   del   decreto
          legislativo  24  febbraio  1998,   n.   58;   le   societa'
          finanziarie iscritte nell'albo di cui all'articolo 106  del
          decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385; le  societa'
          finanziarie che controllano societa'  finanziarie  iscritte
          nell'albo di cui all'articolo 106 del  decreto  legislativo
          1° settembre 1993, n. 385,  o  gruppi  finanziari  iscritti
          nell'albo di cui all'articolo 110 del  decreto  legislativo
          1° settembre 1993, n. 385; le agenzie di prestito su  pegno
          di  cui  all'articolo  112  del  decreto   legislativo   1°
          settembre 1993, n. 385; gli istituti di moneta  elettronica
          di cui al titolo V-bis del decreto legislativo 1° settembre
          1993, n. 385; gli istituti di pagamento di  cui  al  titolo
          V-ter del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385; 
                  d) le societa' che esercitano  le  imprese  incluse
          nell'ambito di applicazione dell'articolo 88, commi 1 e  2,
          e quelle di cui all'articolo 95,  commi  2  e  2-bis),  del
          codice delle assicurazioni private; 
                  e)  le  societa'  incluse,  secondo  i  metodi   di
          consolidamento integrale, proporzionale  e  del  patrimonio
          netto, nel  bilancio  consolidato  redatto  dalle  societa'
          indicate alle lettere da a) a d),  diverse  da  quelle  che
          possono redigere il bilancio in forma abbreviata, ai  sensi
          dell'articolo 2435-bis del  codice  civile,  e  diverse  da
          quelle indicate alle lettere da a) a d); 
                  f) le societa'  diverse  da  quelle  indicate  alle
          lettere da a)  ad  e)  e  diverse  da  quelle  che  possono
          redigere  il  bilancio  in  forma  abbreviata,   ai   sensi
          dell'articolo 2435-bis del codice civile, che  redigono  il
          bilancio consolidato; 
                  g) le societa'  diverse  da  quelle  indicate  alle
          lettere da a)  ad  f)  e  diverse  da  quelle  che  possono
          redigere  il  bilancio  in  forma  abbreviata,   ai   sensi
          dell'articolo 2435-bis del codice civile.».