Art. 8 
 
    Semplificazione delle procedure di ammissione alla quotazione 
 
  1. Al testo unico di cui al decreto legislativo 24  febbraio  1998,
n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo  66-bis,  comma  2,  le  lettere  a)  e  c)  sono
abrogate; 
    b) all'articolo 66-ter: 
      1) i commi 4 e 5 sono abrogati; 
      2) al comma 6, lettera a),  le  parole:  «vietare  l'esecuzione
delle decisioni di ammissione alla quotazione e di  esclusione  dalle
negoziazioni di cui al comma 4, ovvero» sono soppresse. 
 
          Note all'art. 8: 
              - Si riporta il testo degli articoli  66-bis  e  66-ter
          del citato decreto legislativo 24  febbraio  1998,  n.  58,
          come modificato dalla presente legge: 
                «Art.  66-bis  (Condizioni  per  la   quotazione   di
          determinate societa'). -  1.  Il  regolamento  del  mercato
          regolamentato puo' stabilire  che  le  azioni  di  societa'
          controllanti, il cui attivo  sia  prevalentemente  composto
          dalla partecipazione, diretta o indiretta, in  una  o  piu'
          societa'  con  azioni  quotate  in  mercati  regolamentati,
          vengano negoziate in un segmento distinto del mercato. 
                2. La Consob determina con proprio regolamento: 
                  a) (abrogata); 
                  b)  le  condizioni  in  presenza  delle  quali  non
          possono essere quotate le azioni  di  societa'  controllate
          sottoposte all'attivita' di direzione  e  coordinamento  di
          altra societa'; 
                  c) (abrogata).». 
                «Art.   66-ter    (Provvedimenti    di    ammissione,
          sospensione ed esclusione  di  strumenti  finanziari  dalla
          quotazione e dalle negoziazioni adottati dal gestore  della
          sede di negoziazione). - 1. Fatto  salvo  il  potere  della
          Consob  di  cui  all'articolo  66-quater,   comma   1,   di
          richiedere la sospensione o l'esclusione di  uno  strumento
          finanziario dalle negoziazioni, il gestore di una  sede  di
          negoziazione puo' sospendere o escludere dalle negoziazioni
          gli strumenti  finanziari  che  cessano  di  rispettare  le
          regole  del  sistema,  a  meno  che  tale   sospensione   o
          esclusione non rischi di causare un  danno  rilevante  agli
          interessi degli investitori o al funzionamento ordinato del
          mercato. 
                2.  Il  gestore  di  una  sede  di  negoziazione  che
          sospende  o  esclude  dalle  negoziazioni   uno   strumento
          finanziario,  sospende  o  esclude  anche   gli   strumenti
          finanziari derivati di cui all'Allegato I, sezione C, punti
          da  4  a  10,  relativi  o  riferiti  a   detto   strumento
          finanziario, qualora necessario per sostenere le  finalita'
          della  sospensione  o   dell'esclusione   dello   strumento
          finanziario sottostante. 
                3. Il gestore  di  una  sede  di  negoziazione  rende
          pubbliche le decisioni di ammissione alla quotazione e alle
          negoziazioni, nonche' di sospensione  ed  esclusione  dalla
          quotazione e dalle negoziazioni, di strumenti finanziari  e
          le comunica immediatamente alla Consob. 
                4. (abrogato). 
                5. (abrogato). 
                6. La Consob: 
                  a) puo' ordinare la  revoca  di  una  decisione  di
          sospensione degli strumenti finanziari dalle  negoziazioni,
          entro cinque giorni di mercato aperto dal ricevimento della
          comunicazione di cui  al  comma  3  se,  sulla  base  degli
          elementi informativi diversi da quelli valutati,  ai  sensi
          del regolamento del mercato, dal gestore  del  mercato  nel
          corso  della  propria  istruttoria,  ritiene  la  decisione
          contraria alle finalita' di cui all'articolo 62, comma 1; 
                  b)   puo'   chiedere   al   gestore   del   mercato
          regolamentato tutte le informazioni che ritenga utili per i
          fini di cui alla lettera a).».