Art. 9 
 
       Modifiche alla disciplina di approvazione del prospetto 
               e della responsabilita' del collocatore 
 
  1. All'articolo 94 del testo unico di cui al decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 3 sono aggiunti, in  fine,  i  seguenti  periodi:  «I
termini per l'approvazione del prospetto previsti  dall'articolo  20,
paragrafi 2, 3 e 6, del regolamento prospetto decorrono dalla data di
presentazione del progetto di prospetto. Qualora  la  Consob  accerti
che il progetto di prospetto non risponde ai criteri di  completezza,
comprensibilita' e coerenza necessari per la sua approvazione  ovvero
che  sono  necessarie  modifiche  o  informazioni  supplementari,  si
applicano la procedura e i termini di cui all'articolo 20,  paragrafo
4,  del  regolamento  prospetto  secondo  l'approccio   proporzionato
previsto dall'articolo 41  del  regolamento  delegato  (UE)  2019/980
della Commissione, del 14 marzo 2019»; 
    b) il comma 7 e' abrogato. 
 
          Note all'art. 9: 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  94,  del  citato
          decreto  legislativo  24  febbraio  1998,   n.   58,   come
          modificato dalla presente legge: 
                «Art. 94  (Offerta  al  pubblico  di  titoli).  -  1.
          L'offerta  pubblica   di   titoli   e'   disciplinata   dal
          regolamento  prospetto  e  dalle  disposizioni   attuative,
          nonche' dalle disposizioni della presente sezione. 
                2. La Consob e' l'autorita' nazionale  competente  ai
          sensi dell'articolo 31 del regolamento di cui al comma 1. 
                3. Coloro  che  intendono  effettuare  un'offerta  al
          pubblico di titoli presentano la  domanda  di  approvazione
          del prospetto alla Consob, allegandone una bozza. I termini
          per l'approvazione del prospetto previsti dall'articolo 20,
          paragrafi 2, 3 e 6,  del  regolamento  prospetto  decorrono
          dalla data di  presentazione  del  progetto  di  prospetto.
          Qualora la Consob accerti che il progetto di prospetto  non
          risponde ai  criteri  di  completezza,  comprensibilita'  e
          coerenza necessari per la sua approvazione ovvero che  sono
          necessarie  modifiche  o  informazioni  supplementari,   si
          applicano la procedura e i termini di cui all'articolo  20,
          paragrafo 4, del regolamento prospetto secondo  l'approccio
          proporzionato previsto  dall'articolo  41  del  regolamento
          delegato (UE) 2019/980  della  Commissione,  del  14  marzo
          2019. 
                4.   Al   fine   di   assicurare   l'efficienza   del
          procedimento  di  approvazione  del  prospetto  avente   ad
          oggetto  titoli  bancari,  la  Consob  stipula  accordi  di
          collaborazione con la Banca d'Italia. 
                5. L'emittente o l'offerente,  a  seconda  dei  casi,
          nonche' l'eventuale garante e le  persone  responsabili  di
          talune parti delle  informazioni  contenute  nel  prospetto
          rispondono, queste ultime limitatamente a tali  parti,  dei
          danni subiti dall'investitore che abbia  fatto  ragionevole
          affidamento   sulla   veridicita'   e   completezza   delle
          informazioni contenute nel prospetto e in un suo  eventuale
          supplemento, a meno che non provi  di  aver  adottato  ogni
          diligenza allo scopo di assicurare che le  informazioni  in
          questione fossero conformi ai  fatti  e  non  presentassero
          omissioni tali da alterarne il senso. 
                6. Le persone  responsabili  del  prospetto  e  degli
          eventuali  supplementi  ai  sensi   del   comma   5,   sono
          chiaramente indicate nel prospetto con i  loro  nomi  e  la
          loro funzione o, nel caso di  persone  giuridiche,  con  la
          denominazione e la sede legale; e'  inoltre  riportata  una
          loro attestazione  certificante  che,  per  quanto  a  loro
          conoscenza, le informazioni del prospetto sono conformi  ai
          fatti e che nel prospetto non vi  sono  omissioni  tali  da
          alterarne il senso. 
                7. (abrogato). 
                8.   Nessuno   puo'   essere   ritenuto    civilmente
          responsabile esclusivamente in base alla nota  di  sintesi,
          redatta ai sensi dell'articolo 7 del regolamento  prospetto
          o alla nota di sintesi specifica di un prospetto  UE  della
          crescita ai sensi dell'articolo 15,  paragrafo  1,  secondo
          comma, del medesimo regolamento, comprese le sue  eventuali
          traduzioni, a meno che la nota di sintesi  sia  fuorviante,
          imprecisa o incoerente se letta insieme con altre parti del
          prospetto o non offra, se letta insieme con le altre  parti
          del prospetto,  le  informazioni  chiave  per  aiutare  gli
          investitori  al  momento  di  valutare  l'opportunita'   di
          investire nei titoli. 
                9.  Le  azioni  risarcitorie  sono  esercitate  entro
          cinque anni dalla pubblicazione del  prospetto,  salvo  che
          l'investitore provi di avere  scoperto  le  falsita'  delle
          informazioni  o  le  omissioni  nei  due  anni   precedenti
          l'esercizio dell'azione.».