(Allegato-art. 11)
                              Art. 11. 
 
                              Personale 
 
    1. La dotazione organica dell'Agenzia italiana per  la  gioventu'
e' definita dalla legge. 
    2. Per specifiche esigenze cui non  possa  farsi  fronte  con  la
dotazione organica  e'  fatta  salva  la  possibilita'  di  conferire
incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, ricorrendo i
presupposti di cui all'articolo 7, comma 6, del  decreto  legislativo
30 marzo 2001, n. 165. 
    3. La programmazione triennale del  fabbisogno  di  personale  e'
predisposta ai sensi degli articoli 6 e 6-ter del decreto legislativo
n. 165 del 2001.