Art. 11. Personale 1. La dotazione organica dell'Agenzia italiana per la gioventu' e' definita dalla legge. 2. Per specifiche esigenze cui non possa farsi fronte con la dotazione organica e' fatta salva la possibilita' di conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, ricorrendo i presupposti di cui all'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 3. La programmazione triennale del fabbisogno di personale e' predisposta ai sensi degli articoli 6 e 6-ter del decreto legislativo n. 165 del 2001.