Art. 12. Relazioni sindacali 1. L'Agenzia opera nel rispetto delle forme, procedure e modalita' di relazione con le organizzazioni sindacali ai sensi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e della vigente contrattazione collettiva nazionale di riferimento. 2. La contrattazione integrativa aziendale si svolge nei limiti e per le materie definiti dal contratto collettivo nazionale.