Art. 7. Consiglio di amministrazione 1. Il Consiglio di amministrazione e' l'organo di indirizzo politico-amministrativo dell'Agenzia; ha competenza in materia di programmazione e di verifica del raggiungimento degli obiettivi e approva gli atti di carattere generale e fondamentale per l'organizzazione, il funzionamento, l'amministrazione e la gestione. 2. In particolare, su proposta del Presidente, il Consiglio di amministrazione: a) promuove le attivita' dell'Agenzia e, nell'ambito degli indirizzi generali e delle priorita' strategiche definiti dal Presidente del Consiglio dei ministri o dall'Autorita' politica delegata in materia di politiche giovanili delibera le strategie di sviluppo, gli obiettivi e le priorita' delle attivita' dell'Agenzia e ne verifica l'attuazione; b) delibera sulle modifiche dello Statuto e sui regolamenti dell'Agenzia; c) approva i documenti di programmazione; d) delibera il documento programmatico annuale e in particolare i bilanci di previsione e le relative variazioni, il bilancio di esercizio e le relazioni di accompagnamento; e) delibera l'assegnazione delle funzioni ai dirigenti e, in particolare, la nomina del dirigente con funzioni di coordinamento; f) delibera l'articolazione delle strutture operative dell'Agenzia e individua risorse finanziarie, strumentali e umane da destinare alle diverse aree; g) delibera in ordine alla partecipazione a enti, societa', consorzi; h) delibera l'accettazione di donazioni, eredita' o legati; i) delibera l'adozione del Piano della performance e la Relazione sulla performance, nonche' il Programma triennale per la trasparenza e l'integrita' di cui agli articoli 10 e 11 del decreto legislativo n. 150 del 2009, e gli eventuali aggiornamenti annuali dello stesso; l) delibera in ordine alla programmazione e definizione su base triennale degli obiettivi della gestione, sentito il dirigente-coordinatore, che a sua volta consulta i dirigenti o i responsabili delle unita' organizzative, ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150; m) verifica, con il supporto dei dirigenti, l'andamento delle performance rispetto agli obiettivi di cui alla lettera precedente durante il periodo di riferimento e propone, ove necessario, interventi correttivi in corso di esercizio, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 150 del 2009; n) individua le cause dell'eventuale mancata rispondenza dei risultati agli obiettivi e delibera i necessari interventi correttivi; o) valuta le eventuali responsabilita' dei dirigenti, adottando le conseguenti determinazioni; p) delibera la programmazione triennale del fabbisogno del personale, ivi incluse le relative azioni di formazione, sentito il dirigente competente, nonche' il conferimento di incarichi individuali ai sensi dell'articolo 11, comma 2, del presente Statuto; q) delibera l'autorizzazione al dirigente-coordinatore a bandire le procedure di reclutamento del personale a tempo indeterminato e determinato; r) adotta, nei limiti indicati nel regolamento interno di amministrazione e contabilita', i provvedimenti concernenti il patrimonio immobiliare, mutui, assicurazioni e fondi di investimento; s) delibera in ordine ad ogni altra materia di indirizzo e programmazione non espressamente riservata dalla legge, dal presente Statuto e dai regolamenti ad altri organi; t) adotta il regolamento interno di organizzazione e funzionamento. 3. Inoltre, il Consiglio di amministrazione: a) sovrintende all'andamento dell'Agenzia, verificando la rispondenza dei risultati di gestione agli obiettivi fissati; b) il Consiglio di amministrazione delibera, su proposta dell'Organismo indipendente di valutazione della performance di cui all'articolo 9 del presente Statuto, in ordine alla valutazione annuale e all'attribuzione dei premi ai dirigenti, ai sensi del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150; c) ratifica, nella prima seduta utile, i provvedimenti adottati in via d'urgenza dal Presidente. 4. Il Consiglio di amministrazione e' formato da tre componenti, il Presidente e altri due componenti, nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorita' politica delegata in materia di politiche giovanili, con mandato quinquennale rinnovabile per una sola volta. Se nel corso del quinquennio vengono a mancare uno o piu' consiglieri, si provvede alla sostituzione con le medesime modalita' di cui al periodo precedente. I consiglieri nominati ai sensi del periodo precedente decadono con la scadenza del quinquennio di durata del mandato del Consiglio di amministrazione. 5. Il Consiglio di amministrazione e' convocato almeno due volte l'anno in occasione dell'approvazione del documento programmatico annuale del bilancio di previsione e le relative variazioni, e del bilancio di esercizio, e ogni qualvolta la sua convocazione sia disposta dal Presidente. 6. Ciascun consigliere puo' motivatamente chiedere al Presidente la convocazione del Consiglio di amministrazione e, con un preavviso di almeno cinque giorni, l'inserimento di specifici argomenti all'ordine del giorno. In caso di richiesta, il Consiglio viene convocato entro il termine di venti giorni dal ricevimento della richiesta medesima. 7. La convocazione e' fatta per iscritto, con lettera raccomandata, posta elettronica certificata o e-mail con avviso di ricevimento, e indica l'ordine del giorno, il luogo e la data della riunione. La convocazione deve pervenire ai consiglieri almeno cinque giorni prima dell'adunanza o, in caso di urgenza, almeno due giorni prima. Pur in mancanza di convocazione, il Consiglio si considera costituito quando siano intervenuti tutti i suoi componenti e gli aventi diritto ad intervenire e nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti. 8. Le riunioni del Consiglio possono avere luogo sia nella sede dell'Agenzia sia altrove e possono tenersi anche per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, nonche' prendere visione dei documenti rilevanti. In tale ipotesi, il Consiglio di amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il segretario. 9. Le sedute del Consiglio di amministrazione sono valide quando sia presente la maggioranza dei componenti. Le delibere sono approvate quando ottengono il voto della maggioranza dei presenti; a parita' di voti prevale quello del Presidente. 10. Il verbale della riunione del Consiglio e' redatto dal segretario del Consiglio di amministrazione nominato dal Presidente, che assiste alle riunioni. Il verbale della riunione del Consiglio e' sottoscritto da chi lo presiede e dal segretario.