(Allegato-art. 7)
                               Art. 7. 
 
                    Consiglio di amministrazione 
 
    1. Il Consiglio  di  amministrazione  e'  l'organo  di  indirizzo
politico-amministrativo dell'Agenzia; ha  competenza  in  materia  di
programmazione e di verifica del  raggiungimento  degli  obiettivi  e
approva  gli  atti  di  carattere   generale   e   fondamentale   per
l'organizzazione, il funzionamento, l'amministrazione e la gestione. 
    2. In particolare, su proposta del Presidente,  il  Consiglio  di
amministrazione: 
      a) promuove le  attivita'  dell'Agenzia  e,  nell'ambito  degli
indirizzi  generali  e  delle  priorita'  strategiche  definiti   dal
Presidente del  Consiglio  dei  ministri  o  dall'Autorita'  politica
delegata in materia di politiche giovanili delibera le  strategie  di
sviluppo, gli obiettivi e le priorita' delle attivita' dell'Agenzia e
ne verifica l'attuazione; 
      b) delibera sulle modifiche dello  Statuto  e  sui  regolamenti
dell'Agenzia; 
      c) approva i documenti di programmazione; 
      d) delibera il documento programmatico annuale e in particolare
i bilanci di previsione e le  relative  variazioni,  il  bilancio  di
esercizio e le relazioni di accompagnamento; 
      e) delibera l'assegnazione delle funzioni ai  dirigenti  e,  in
particolare, la nomina del dirigente con funzioni di coordinamento; 
      f)   delibera   l'articolazione   delle   strutture   operative
dell'Agenzia e individua risorse finanziarie, strumentali e umane  da
destinare alle diverse aree; 
      g) delibera in ordine alla  partecipazione  a  enti,  societa',
consorzi; 
      h) delibera l'accettazione di donazioni, eredita' o legati; 
      i)  delibera  l'adozione  del  Piano  della  performance  e  la
Relazione sulla performance, nonche' il Programma  triennale  per  la
trasparenza e l'integrita' di cui agli articoli 10 e 11  del  decreto
legislativo n. 150 del 2009, e gli  eventuali  aggiornamenti  annuali
dello stesso; 
      l) delibera in ordine alla programmazione e definizione su base
triennale   degli    obiettivi    della    gestione,    sentito    il
dirigente-coordinatore, che a sua volta  consulta  i  dirigenti  o  i
responsabili delle unita' organizzative, ai sensi dell'articolo 5 del
decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150; 
      m) verifica, con il supporto dei dirigenti,  l'andamento  delle
performance rispetto agli obiettivi di cui  alla  lettera  precedente
durante  il  periodo  di  riferimento  e  propone,  ove   necessario,
interventi correttivi in corso di esercizio, ai sensi dell'articolo 6
del decreto legislativo n. 150 del 2009; 
      n) individua le cause dell'eventuale  mancata  rispondenza  dei
risultati  agli  obiettivi  e   delibera   i   necessari   interventi
correttivi; 
      o) valuta le eventuali responsabilita' dei dirigenti, adottando
le conseguenti determinazioni; 
      p) delibera la  programmazione  triennale  del  fabbisogno  del
personale, ivi incluse le relative azioni di formazione,  sentito  il
dirigente  competente,   nonche'   il   conferimento   di   incarichi
individuali ai sensi dell'articolo 11, comma 2, del presente Statuto; 
      q)  delibera  l'autorizzazione  al   dirigente-coordinatore   a
bandire  le  procedure  di  reclutamento  del   personale   a   tempo
indeterminato e determinato; 
      r) adotta, nei  limiti  indicati  nel  regolamento  interno  di
amministrazione  e  contabilita',  i  provvedimenti  concernenti   il
patrimonio immobiliare, mutui, assicurazioni e fondi di investimento; 
      s) delibera in ordine ad ogni  altra  materia  di  indirizzo  e
programmazione non espressamente riservata dalla legge, dal  presente
Statuto e dai regolamenti ad altri organi; 
      t)  adotta  il  regolamento   interno   di   organizzazione   e
funzionamento. 
    3. Inoltre, il Consiglio di amministrazione: 
      a)  sovrintende  all'andamento  dell'Agenzia,  verificando   la
rispondenza dei risultati di gestione agli obiettivi fissati; 
      b)  il  Consiglio  di  amministrazione  delibera,  su  proposta
dell'Organismo indipendente di valutazione della performance  di  cui
all'articolo 9 del  presente  Statuto,  in  ordine  alla  valutazione
annuale e all'attribuzione dei  premi  ai  dirigenti,  ai  sensi  del
decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150; 
      c) ratifica, nella prima seduta utile, i provvedimenti adottati
in via d'urgenza dal Presidente. 
    4. Il Consiglio di amministrazione e' formato da tre  componenti,
il Presidente e  altri  due  componenti,  nominati  con  decreto  del
Presidente del  Consiglio  dei  ministri  o  dell'Autorita'  politica
delegata in materia di politiche giovanili, con mandato  quinquennale
rinnovabile per una sola volta. Se nel corso del quinquennio  vengono
a mancare uno o piu' consiglieri, si provvede alla  sostituzione  con
le medesime modalita' di cui al  periodo  precedente.  I  consiglieri
nominati ai sensi del periodo precedente decadono con la scadenza del
quinquennio di durata del mandato del Consiglio di amministrazione. 
    5. Il Consiglio di amministrazione e' convocato almeno due  volte
l'anno in occasione  dell'approvazione  del  documento  programmatico
annuale del bilancio di previsione e le relative  variazioni,  e  del
bilancio di esercizio, e  ogni  qualvolta  la  sua  convocazione  sia
disposta dal Presidente. 
    6. Ciascun consigliere puo' motivatamente chiedere al  Presidente
la convocazione del Consiglio di amministrazione e, con un  preavviso
di  almeno  cinque  giorni,  l'inserimento  di  specifici   argomenti
all'ordine del giorno. In  caso  di  richiesta,  il  Consiglio  viene
convocato entro il termine di  venti  giorni  dal  ricevimento  della
richiesta medesima. 
    7.  La  convocazione  e'  fatta   per   iscritto,   con   lettera
raccomandata, posta elettronica certificata o e-mail  con  avviso  di
ricevimento, e indica l'ordine del giorno, il luogo e la  data  della
riunione. La convocazione deve pervenire ai consiglieri almeno cinque
giorni prima dell'adunanza o, in caso di urgenza, almeno  due  giorni
prima. Pur in mancanza di convocazione,  il  Consiglio  si  considera
costituito quando siano intervenuti tutti i  suoi  componenti  e  gli
aventi diritto ad intervenire e nessuno si opponga  alla  trattazione
degli argomenti. 
    8. Le riunioni del Consiglio possono avere luogo sia  nella  sede
dell'Agenzia sia altrove e possono tenersi anche per teleconferenza o
videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere
identificati  e  sia  loro  consentito  seguire  la   discussione   e
intervenire  in  tempo  reale  alla   trattazione   degli   argomenti
affrontati, nonche' prendere visione dei documenti rilevanti. In tale
ipotesi, il Consiglio di  amministrazione  si  considera  tenuto  nel
luogo in cui si trova il segretario. 
    9. Le sedute del Consiglio di amministrazione sono valide  quando
sia  presente  la  maggioranza  dei  componenti.  Le  delibere   sono
approvate quando ottengono il voto della maggioranza dei presenti;  a
parita' di voti prevale quello del Presidente. 
    10. Il verbale  della  riunione  del  Consiglio  e'  redatto  dal
segretario del Consiglio di amministrazione nominato dal  Presidente,
che assiste alle riunioni. Il verbale della riunione del Consiglio e'
sottoscritto da chi lo presiede e dal segretario.