Art. 2 
 
Modifiche al  decreto  del  Ministro  degli  affari  esteri  e  della
  cooperazione internazionale 15 settembre 2022, n. 188 
 
  1. Al decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione
internazionale 15 settembre 2022, n. 188, sono apportate le  seguenti
modificazioni: 
    a) nel titolo, le parole «113, del decreto legislativo 18  aprile
2016,  n.  50»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «45  del  decreto
legislativo 31 marzo 2023, n. 36»; 
    b) al preambolo: 
      1) il quarto «Visto» e'  sostituito  dal  seguente:  «Visto  il
decreto legislativo  31  marzo  2023,  n.  36,  recante  "Codice  dei
contratti pubblici in  attuazione  dell'articolo  1  della  legge  21
giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti
pubblici" e, in particolare, l'articolo 45;»; 
      2) il quinto «Visto» e'  sostituito  dal  seguente:  «Visto  il
decreto  del  Ministro  degli  affari  esteri  e  della  cooperazione
internazionale 2 novembre 2017, n. 192, recante "Regolamento  recante
disciplina delle procedure di scelta del contraente e dell'esecuzione
dei contratti da svolgersi all'estero,  ai  sensi  dell'articolo  13,
comma 4, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36";»; 
      3) il sesto e il settimo «Visto» sono soppressi; 
      4) le parole: «Acquisito, in  data  30  marzo  2022,  l'accordo
dell'Autorita' nazionale anticorruzione (ANAC);» sono soppresse; 
      5) dopo l'ultimo «Visto»  sono  inseriti  i  seguenti  periodi:
«Udito il parere del  Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  Sezione
consultiva per gli atti normativi nelle adunanze del 29 agosto 2023 e
del 19 dicembre 2023; 
      Vista  la  comunicazione  al  Presidente  del   Consiglio   dei
ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della  legge  23  agosto
1988, n. 400, effettuata con nota 0224066-P del 27 dicembre 2023;»; 
    c) all'articolo 1, comma 1: 
      1) alla lettera a), le parole «18  aprile  2016,  n.  50»  sono
sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2023, n. 36» e  dopo  le  parole
«Codice dei  contratti  pubblici»  sono  inserite  le  seguenti:  «in
attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante
delega al Governo in materia di contratti pubblici»; 
      2) alla lettera c),  la  parola  «procedimento»  e'  sostituita
dalla seguente «progetto»; 
    d) all'articolo 2: 
      1) al comma 1, le  parole  «113,  comma  2,  del  Codice»  sono
sostituite dalle seguenti: «45 del  Codice  e  all'allegato  I.10  al
Codice»; 
      2)  al  comma  2,   le   parole   «ai   dipendenti   pubblici»,
«all'articolo 113, comma 2, del Codice» e «gara» sono rispettivamente
sostituite,  ovunque  ricorrano,  dalle  seguenti:   «al   personale»
«all'allegato I.10 al Codice» e «affidamento»; 
      3) al comma 3, le parole «113, comma 4» sono  sostituite  dalle
seguenti: «45, commi 5, 6 e 7»; 
      4) al comma 4, le parole «113, commi 2 e 3» e  «113,  comma  2»
sono rispettivamente sostituite dalle seguenti: «45, commi 2 e  3»  e
«45, commi 2, 3 e 4»; 
      5) il comma 5 e' sostituito dal seguente: 
        «5. Salvo quanto previsto  dall'articolo  6,  comma  5,  sono
incentivabili le  funzioni  tecniche  di  cui  all'allegato  I.10  al
Codice, rese  nell'ambito  di  lavori,  servizi  o  forniture.  Sono,
altresi', incentivabili le funzioni tecniche connesse alle  modifiche
o varianti di cui all'articolo 120 del  Codice,  che  determinino  un
incremento dell'importo a base delle  procedure  di  affidamento,  ad
eccezione  delle   modifiche   contrattuali   derivanti   da   errori
progettuali.»; 
      6) al comma 6,  le  parole  «all'articolo  113,  comma  2,  del
Codice» sono sostituite dalle seguenti: «all'allegato I.10 al Codice»
e le parole «a seguito di contratti affidati  mediante  procedure  di
gara» sono soppresse; 
      7) al comma 7, dopo le parole «gli incentivi» sono inserite  le
seguenti: «per le attivita' connesse all'affidamento del contratto»; 
    e) all'articolo 3: 
      1) al comma 1, alinea, le parole «all'articolo  113,  comma  2,
del Codice» e «di gara nella» sono rispettivamente  sostituite  dalle
seguenti: «all'allegato I.10 al Codice» e «della»; 
      2) al comma 2, il numero  «113»  e'  sostituito  dal  seguente:
«45», e le parole «o del capitolato» sono soppresse; 
      3) al comma 3, le parole «113, comma  3»,  «responsabile  unico
del  procedimento»  e  «articolo  113,  comma  2,  del  Codice»  sono
rispettivamente sostituite, ovunque ricorrano, dalle  seguenti:  «45,
comma 3», «RUP» e «allegato I.10 al Codice»; 
      4) i commi 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti: 
        «4.  Le  percentuali  degli  incentivi  attribuibili  per  le
funzioni  tecniche  di  cui  all'articolo  45  del   Codice,   svolte
nell'ambito di contratti di lavori, sono determinate come segue: 
          a) 30 per cento, da ripartire tra il  RUP  e  il  personale
tecnico e amministrativo di supporto; 
          b) 15 per cento, da  ripartire  tra  gli  incaricati  della
verifica  dei  progetti,  della  programmazione   della   spesa   per
investimenti, della  predisposizione  dei  documenti  di  affidamento
diretto; 
          c) 15 per  cento,  da  ripartire  tra  il  progettista,  il
responsabile  del  coordinamento  per  la  sicurezza   in   fase   di
progettazione e il personale tecnico assistente; 
          d) 25 per cento, da ripartire tra il direttore dei  lavori,
il responsabile  del  coordinamento  per  la  sicurezza  in  fase  di
esecuzione e il personale tecnico assistente; 
          e) 15 per  cento,  da  ripartire  tra  gli  incaricati  del
collaudo tecnico-amministrativo e il collaudatore statico. 
        5.  Le  percentuali  degli  incentivi  attribuibili  per   le
funzioni  tecniche  di  cui  all'articolo  45  del   Codice,   svolte
nell'ambito di contratti di servizi  e  forniture,  sono  determinate
come segue: 
          a) 40 per cento, da ripartire tra il  RUP  e  il  personale
tecnico e amministrativo di supporto; 
          b) 20 per cento, da  ripartire  tra  gli  incaricati  della
programmazione della spesa per investimenti e  gli  incaricati  della
predisposizione dei documenti della procedura di affidamento; 
          c)  40  per  cento,   da   ripartire   tra   il   direttore
dell'esecuzione contrattuale e i collaboratori, nonche'  l'incaricato
della verifica di conformita'.»; 
      5) al comma 6, le parole «113, comma 5» sono  sostituite  dalle
seguenti: «45, comma 8»; 
      6) al comma 7, le parole da «secondo»  a  «5»  sono  sostituite
dalle seguenti: «del 20 per cento»; 
    f) all'articolo 4: 
      1) al comma 1, il numero «31» e' sostituito dal seguente: «15»; 
      2) al comma 2, il numero  «113»  e'  sostituito  dal  seguente:
«45»; 
    g) all'articolo 6: 
      1) al  comma  1,  le  parole  da  «secondo»  a  «massimi»  sono
sostituite dalle seguenti: «nel rispetto dei valori»; 
      2) il comma 2 e' abrogato; 
      3) al comma 3, le parole da «la  quota»  a  «medesimo  articolo
113» sono sostituite dalle seguenti: «le risorse di cui  all'articolo
45, comma 5, del Codice, per le finalita' di cui ai commi 6 e  7  del
medesimo articolo 45»; 
      4) al comma 4 le  parole  «di  gara»  sono  sostituite  con  le
seguenti: «della procedura di affidamento»; 
    h) all'articolo 7: 
      1) al comma 3, lettera a), dopo le  parole  «direzioni  lavori»
sono inserite le seguenti: «e il coordinamento per  la  sicurezza  in
fase di esecuzione»; 
      2) dopo la lettera c) sono inserite le seguenti: 
        «c-bis)  per  la  progettazione,  con  il  provvedimento   di
validazione; 
        c-ter)  per  le  attivita'  di  RUP,   in   proporzione,   in
coincidenza delle liquidazioni delle prestazioni di cui alle  lettere
diverse dalla presente; 
        c-quater) per le attivita'  di  collaboratore  del  RUP,  del
direttore dell'esecuzione e del direttore dei lavori, in  coincidenza
con la liquidazione delle prestazioni rispettivamente  del  RUP,  del
direttore dell'esecuzione e del direttore dei lavori;»; 
      3)  alla  lettera  d)  le  parole   «responsabile   unico   del
procedimento» sono sostituite dalla seguente: «RUP»; 
      4) la lettera e) e' sostituita dalla seguente: 
        «e) per la predisposizione dei documenti della  procedura  di
affidamento, con la pubblicazione del bando o, se non e' prevista  la
pubblicazione, con  la  trasmissione  dell'invito  e  con  l'atto  di
affidamento nelle procedure di affidamento diretto;»; 
      5) il comma 6 e' sostituito dal seguente: 
        «6. Ai fini della verifica del rispetto  dei  limiti  di  cui
all'articolo 45, comma 4, del  Codice,  gli  incentivi  per  funzioni
tecniche  sono  calcolati  secondo  il  criterio  di  competenza,  in
relazione alle attivita' svolte nell'anno di riferimento.»; 
    i) all'articolo 8, comma 1, il numero  «113»  e'  sostituito  dal
seguente: «45»; 
    l) all'articolo 11: 
      1) al comma 1, la parola «gara» e' sostituita  dalle  seguenti:
«della procedura di affidamento»; 
      2) al comma 3, il numero «3» e' sostituito dal seguente: «2»; 
      3) al comma 4, il terzo periodo e' sostituito dal seguente: «Le
risorse finanziarie per gli  incentivi  alle  funzioni  tecniche  non
possono comunque superare, nel complesso, il limite del 2  per  cento
posto a base della procedura di affidamento.»; 
      4) al comma 6, le parole da «la  quota»  a  «medesimo  articolo
113» sono sostituite dalle seguenti: «le risorse di cui  all'articolo
45, comma 5, del Codice, nei limiti e per  le  finalita'  di  cui  ai
commi 6 e 7 del medesimo articolo 45»; 
      5) il comma 7 e' sostituito dal seguente: 
        «7. Il Ministero effettua controlli a campione  sul  rispetto
del limite di cui all'articolo 45, comma 4, del Codice.». 
    m) all'articolo 12, il comma 3 e' abrogato. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
    Roma, 17 gennaio 2024 
 
                                                  Il Ministro: Tajani 
 
Visto, il Guardasigilli: Nordio 

Registrato alla Corte dei conti il 13 marzo 2024 
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza  del  Consiglio  dei
ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli  affari
esteri e della cooperazione internazionale, n. 728 
 
          Note all'art. 2: 
              - Si riporta il testo degli articoli 1, 2, 3, 4, 6,  7,
          8,  11  e  12  del  decreto  15  settembre  2022,  n.   188
          Regolamento recante norme e  criteri  per  la  ripartizione
          degli incentivi per le funzioni tecniche del personale  del
          Ministero  degli  affari  esteri   e   della   cooperazione
          internazionale,  a  norma  dell'art.   113,   del   decreto
          legislativo 18 aprile 2016, n. 50), pubblicato nella  Gazz.
          Uff. 5 dicembre 2022, n. 284, come modificato dal  presente
          decreto: 
                «Art. 1 (Definizioni). -  1.  Ai  fini  del  presente
          regolamento si intende per: 
                  a) "Codice", il decreto legislativo 31 marzo  2023,
          n. 36 recante "Codice dei contratti pubblici in  attuazione
          dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78,  recante
          delega al Governo in materia di contratti pubblici"; 
                  b)    "RUO",    il     responsabile     dell'unita'
          organizzativa, che agisce come stazione appaltante; 
                  c) "RUP", il responsabile unico del progetto; 
                  d) "Ministero", il Ministero degli affari esteri  e
          della cooperazione internazionale. 
                Art. 2 (Oggetto e ambito di applicazione).  -  1.  Il
          presente  regolamento  disciplina  la  ripartizione   delle
          risorse da destinare agli incentivi per lo  svolgimento  di
          funzioni tecniche di  cui  all'articolo  45  del  Codice  e
          all'allegato I.10 del Codice. 
                2.  Le  disposizioni  del  presente  regolamento   si
          applicano al personale, di qualifica non  dirigenziale,  in
          servizio presso gli  uffici  in  Italia  e  all'estero  del
          Ministero  per  l'effettivo  svolgimento   delle   funzioni
          tecniche di cui all'allegato I.10 del  Codice,  relative  a
          procedure  di  affidamento  indette  dal  Ministero  ovvero
          relative a procedure di affidamento effettuate  in  seguito
          all'adesione ad  accordi  quadro  indetti  da  centrali  di
          committenza, aventi a  oggetto  l'acquisizione  di  lavori,
          servizi e forniture e i contratti misti di lavori,  servizi
          e  forniture.  Il  presente  regolamento  si  applica  agli
          appalti relativi a servizi e forniture, nel caso in cui  e'
          nominato il  direttore  dell'esecuzione,  sempre  che  tale
          nomina  sia  prevista  da  disposizioni  di  legge  e   sia
          effettuata nel rispetto di criteri attuativi adottati dalle
          autorita' competenti. 
                3. Il 20 per cento delle risorse finanziarie  di  cui
          al comma 1 e' destinato dal Ministero alle finalita' di cui
          all'articolo 45 commi 5, 6 e 7. 
                4.  I  compensi  incentivanti   stabiliti   in   base
          all'articolo  3,   connessi   alle   prestazioni   di   cui
          all'articolo 45 commi 2 e 3 del Codice, svolte a favore del
          Ministero  da   altre   amministrazioni   pubbliche,   sono
          trasferiti,  secondo  modalita'   stabilite   in   appositi
          accordi,  alle   stesse   amministrazioni   aggiudicatrici,
          perche' provvedano alla loro corresponsione, nel limite  di
          cui all'articolo 45 comma 2, 3 e 4 del Codice. 
                5. Salvo quanto previsto dall'articolo  6,  comma  5,
          sono incentivabili le funzioni tecniche di cui all'allegato
          I.10 al Codice,  rese  nell'ambito  di  lavori,  servizi  o
          forniture.  Sono,  altresi',  incentivabili   le   funzioni
          tecniche  connesse  alle  modifiche  o  varianti   di   cui
          all'articolo 120 del Codice, che determinino un  incremento
          dell'importo a base  delle  procedure  di  affidamento,  ad
          eccezione delle modifiche contrattuali derivanti da  errori
          progettuali. 
                6. Le funzioni tecniche di cui all'allegato I.10  del
          Codice,  che  danno  titolo   alla   corresponsione   degli
          incentivi,  riguardano   le   attivita'   svolte   per   la
          realizzazione di lavori e, nel caso in cui e'  nominato  il
          direttore  dell'esecuzione  ai  sensi  del  comma  2,   per
          l'acquisizione di servizi e forniture. 
                7. Fermo restando quanto previsto dal comma  6,  sono
          esclusi   gli   incentivi   per   le   attivita'   connesse
          all'affidamento  del  contratto  nei  casi  di  affidamento
          diretto  o  per  somma  urgenza,  mera   adesione   a   una
          convenzione CONSIP e informale consultazione del mercato. 
                Art. 3 (Misura degli incentivi). - 1.  Gli  incentivi
          per le funzioni tecniche di cui all'allegato I.10 al Codice
          sono costituiti da una quota non superiore al 2  per  cento
          dell'importo dei lavori, servizi e forniture posti  a  base
          della  procedura  di  scelta  del  contraente,   al   netto
          dell'IVA, secondo i seguenti scaglioni e relative aliquote: 
                  a) 2 per cento, per importi fino a  cinque  milioni
          di euro; 
                  b) 1,8 per cento, per la parte di importo eccedente
          cinque milioni di euro e fino a dieci milioni di euro; 
                  c) 1,5 per cento, per la parte di importo eccedente
          dieci milioni  di euro e fino a venti milioni di euro; 
                  d) 1 per cento, per la parte di  importo  eccedente
          venti milioni di euro. 
                2. Ai sensi all'articolo 45, comma 1, del Codice,  le
          somme di cui al comma 1 del presente articolo sono previste
          nell'ambito del quadro economico del progetto posto a  base
          della procedura di scelta del contraente. Tali  somme  sono
          ricomprese, con specifica clausola, nell'impegno  di  spesa
          attinente al relativo contratto e fanno  capo  al  medesimo
          capitolo di spesa previsto per i singoli lavori, servizi  e
          forniture. 
                3. Nel rispetto  dell'articolo  45,  comma  3,  primo
          periodo, del Codice, l'80 per cento delle risorse di cui al
          comma 1 e' ripartito per ciascuna opera o lavoro,  servizio
          o fornitura, tra il  RUP  e  i  soggetti  che  svolgono  le
          funzioni tecniche indicate all'allegato  I.10  del  Codice,
          nonche' tra i loro collaboratori.  Ai  sensi  dell'articolo
          45, comma 3, secondo periodo, del Codice, gli importi  sono
          comprensivi degli oneri  previdenziali  e  assistenziali  a
          carico del Ministero. 
                4. Le percentuali degli incentivi attribuibili per le
          funzioni tecniche di cui all'articolo 45 del Codice, svolte
          nell'ambito di contratti di lavori, sono  determinate  come
          segue: 
                  a) 30 per cento, da  ripartire  tra  il  RUP  e  il
          personale tecnico e amministrativo di supporto; 
                  b) 15 per cento, da ripartire  tra  gli  incaricati
          della verifica dei  progetti,  della  programmazione  della
          spesa per investimenti, della predisposizione dei documenti
          delle procedure di affidamento diretto; 
                  c) 15 per cento, da ripartire tra  il  progettista,
          il responsabile del coordinamento per la sicurezza in  fase
          di progettazione e il personale tecnico assistente; 
                  d) 25 per cento, da ripartire tra il direttore  dei
          lavori, il responsabile del coordinamento per la  sicurezza
          in fase di esecuzione e il personale tecnico assistente; 
                  e) 15 per cento, da ripartire  tra  gli  incaricati
          del  collaudo  tecnico-amministrativo  e  il   collaudatore
          statico."; 
                5. Le percentuali degli incentivi attribuibili per le
          funzioni tecniche di cui all'articolo 45 del Codice, svolte
          nell'ambito di  contratti  di  servizi  e  forniture,  sono
          determinate come segue: 
                  a) 40 per cento, da  ripartire  tra  il  RUP  e  il
          personale tecnico e amministrativo di supporto; 
                  b) 20 per cento, da ripartire  tra  gli  incaricati
          della programmazione della spesa  per  investimenti  e  gli
          incaricati  della  predisposizione  dei   documenti   delle
          procedure di affidamento; 
                  c) 40 per cento,  da  ripartire  tra  il  direttore
          dell'esecuzione contrattuale  e  i  collaboratori,  nonche'
          l'incaricato della verifica di conformita'. 
                6.  Per  i  compiti  svolti  dal  personale  di   cui
          all'articolo  45,  comma  8,  del   Codice,   puo'   essere
          riconosciuta,  su  richiesta  della   centrale   unica   di
          committenza, una quota parte, non superiore  a  un  quarto,
          dell'incentivo di cui al comma 1 del presente articolo. 
                7. Per i servizi con carattere  di  ripetitivita'  si
          applica una riduzione dell'incentivo del 20 per cento. 
                Art. 4 (Individuazione del personale). - 1. Per  ogni
          lavoro,  servizio  o  fornitura  di  diretta  gestione  del
          Ministero, il RUO nomina il RUP, nell'ambito del  personale
          in servizio, nel rispetto di quanto previsto  dall'articolo
          15 del Codice, ovvero dell'articolo 4  del  regolamento  di
          cui al decreto del Ministro degli  affari  esteri  e  della
          cooperazione internazionale 2 novembre 2017, n. 192. 
                2. Il RUO individua  gli  incaricati  delle  funzioni
          tecniche di cui all'articolo 45 commi 2 e  3,  del  Codice,
          nonche' i collaboratori tecnici e amministrativi,  sia  del
          RUP, sia degli incaricati,  nell'ambito  del  personale  in
          servizio, di  norma,  nella  stessa  unita'  organizzativa,
          salvo la necessita' di avvalersi di  specifiche  competenze
          non   presenti   nell'ambito    della    medesima    unita'
          organizzativa. 
                3. Non possono essere conferiti  incarichi  a  coloro
          che, in relazione allo svolgimento  di  funzioni  tecniche,
          sono stati condannati, anche con sentenza  non  passata  in
          giudicato, per i reati previsti nel capo I  del  titolo  II
          del libro secondo del codice penale, ne' ai  soggetti  che,
          nei  due  anni  antecedenti,  siano  stati  interessati  da
          provvedimenti disciplinari, ad  esclusione  del  rimprovero
          verbale o  scritto,  ovvero  al  personale  interessato  da
          misure  cautelari  di  sospensione  dal  servizio.  Il  RUO
          accerta  preliminarmente  la  sussistenza  delle   predette
          condizioni ostative. 
                4. Gli incarichi di cui ai commi 1 e 2 sono revocati,
          qualora il RUP accerti che sia intervenuta una delle  cause
          ostative all'adozione dei provvedimenti di nomina, previste
          al comma 3. 
                5. Nel provvedimento di individuazione del personale,
          di cui ai commi 1 e  2,  e'  dato  atto  del  rispetto  dei
          principi di trasparenza,  rotazione,  non  discriminazione,
          parita' di trattamento, proporzionalita' e  buon  andamento
          dell'amministrazione.   Costituiscono   criteri   per    il
          provvedimento di individuazione l'esperienza acquisita,  la
          formazione specifica  e  la  competenza  professionale  del
          personale,  valutate   in   relazione   alla   complessita'
          tecnico-amministrativa dei  lavori,  dei  servizi  o  delle
          forniture da realizzare.». 
                «Art. 6 (Definizione delle percentuali effettive).  -
          1. I provvedimenti di incarico di cui all'articolo 4, commi
          1 e 2, individuano le percentuali effettive di ripartizione
          dell'incentivo in ragione della  complessita'  del  lavoro,
          servizio  o  fornitura  da   realizzare,   del   grado   di
          responsabilita' e della durata dell'incarico  delle  figure
          coinvolte, nel rispetto dei valori  indicati  dall'articolo
          3, commi 4 e 5. 
                2. (abrogato) 
                3. Le quote  parti  dell'incentivo  corrispondenti  a
          prestazioni non  svolte  dai  dipendenti  in  servizio,  in
          quanto affidate a personale esterno  al  Ministero,  ovvero
          prive dell'accertamento di cui  all'articolo  7,  comma  1,
          incrementano le risorse di cui all'articolo  45,  comma  5,
          del Codice, per le finalita' di cui ai  commi  6  e  7  del
          medesimo articolo 45; le ulteriori quote dell'incentivo non
          corrisposte  al   personale   costituiscono   economie   di
          bilancio. 
                4. Nelle ipotesi previste  dal  Codice,  in  caso  di
          modifiche o varianti in aumento che rideterminino l'importo
          contrattuale,  le  somme  aggiuntive  da   destinare   agli
          incentivi sono commisurate  all'importo  della  modifica  o
          variante rispetto all'importo iniziale posto a  base  della
          procedura di affidamento, al netto dell'IVA, in  modo  che,
          comunque, non venga superato il limite del 2 per cento. 
                5. Nel caso di modifiche  al  progetto  derivanti  da
          errori progettuali, il compenso spettante al direttore  dei
          lavori e' riconosciuto solo se lo stesso non  coincide  con
          il  progettista  autore  degli  errori  progettuali  e   il
          compenso spettante al RUP e' corrisposto solo nel  caso  in
          cui non coincida con il validatore. 
                Art.  7  (Determinazione  degli  importi).  -  1.  La
          determinazione  degli  importi   spettanti   al   personale
          incaricato  avviene  con  provvedimento  del  RUO,   previo
          accertamento positivo  effettuato  dal  dirigente  del  RUP
          sulla  base  di  apposita  attestazione   delle   attivita'
          concretamente svolte rilasciata da parte del RUP. 
                2. La liquidazione puo' essere corrisposta  anche  in
          corrispondenza dei certificati di  pagamento  emessi  sulla
          base degli stati di avanzamento lavori. Per i servizi e  le
          forniture  la  liquidazione  puo'  essere  corrisposta   in
          concomitanza dell'emissione dei  certificati  di  pagamento
          prodotti  a   seguito   delle   verifiche   periodiche   di
          conformita' o di regolare esecuzione. 
                3. Le prestazioni sono da considerarsi rese: 
                  a) per la direzione lavori e il  coordinamento  per
          la sicurezza in fase di  esecuzione,  con  l'emissione  del
          certificato di ultimazione lavori; 
                  b) per  il  collaudo  tecnico  amministrativo,  con
          l'emissione del certificato di collaudo finale; 
                  c)  per   la   programmazione   della   spesa   per
          investimenti, con l'emanazione del relativo provvedimento; 
                  c-bis) per la progettazione, con  il  provvedimento
          di validazione; 
                  c-ter) per le attivita' di RUP, in proporzione,  in
          coincidenza delle liquidazioni  delle  prestazioni  di  cui
          alle lettere diverse dalla presente; 
                  c-quater) per le  attivita'  di  collaboratore  del
          RUP, del direttore  dell'esecuzione  e  del  direttore  dei
          lavori,  in   coincidenza   con   la   liquidazione   delle
          prestazioni  rispettivamente   del   RUP,   del   direttore
          dell'esecuzione e del direttore dei lavori; 
                  d) per la verifica dei progetti, con l'invio al RUP
          della relazione finale di verifica; 
                  e)  per  la  predisposizione  dei  documenti  delle
          procedure di affidamento, con la pubblicazione del bando o,
          se non e' prevista la pubblicazione,  con  la  trasmissione
          dell'invito e con l'atto di affidamento nelle procedure  di
          affidamento diretto; 
                  f)  per  l'esecuzione  dei  contratti  in  caso  di
          forniture e servizi,  con  l'espletamento  delle  verifiche
          periodiche; 
                  g) per le verifiche di conformita', con l'emissione
          della certificazione di regolare esecuzione. 
                4. Nel caso in cui  a  uno  stesso  dipendente  siano
          affidati, nell'ambito della medesima opera o  lavoro,  piu'
          incarichi tecnici, la  quota  dell'incentivo  spettante  e'
          pari  alla  somma  delle  quote   relative   alle   singole
          prestazioni svolte, nei limiti di cui al comma 6. 
                5.  In   caso   di   cessazione   dell'incarico   per
          motivazioni diverse da quelle di cui agli articoli 8  e  9,
          l'incentivo spettante  e'  liquidato  in  proporzione  alle
          attivita' effettivamente svolte. 
                6. Ai fini della verifica del rispetto dei limiti  di
          cui all'articolo 45, comma 4 del Codice, gli incentivi  per
          funzioni tecniche sono calcolati  secondo  il  criterio  di
          competenza, in relazione alle attivita' svolte nell'anno di
          riferimento.». 
                «Art.  8  (Responsabilita'  per  ritardo  nei   tempi
          previsti). - 1. Ai sensi  dell'articolo  45  comma  3,  del
          Codice, in  caso  di  incremento,  imputabile  al  soggetto
          incaricato, dei tempi  previsti  per  l'espletamento  delle
          attivita', fermo restando quanto previsto  dall'articolo  9
          del presente regolamento, l'incentivo da  corrispondere  e'
          ridotto di una penale pari  all'1  per  cento  dell'importo
          spettante, per ogni settimana  di  ritardo  o  frazione  di
          settimana superiore a tre giorni. 
                2. L'incarico e' revocato e non e' corrisposto  alcun
          incentivo, qualora il ritardo di cui al comma 1 sia tale da
          determinare una decurtazione  superiore  al  20  per  cento
          dell'importo spettante al dipendente.». 
                «Art. 11  (Disposizioni  contabili).  -  1.  Ai  fini
          dell'erogazione degli incentivi, il  RUO,  previa  verifica
          dei contenuti della relazione a lui presentata dal RUP,  in
          cui sono asseverate le specifiche  attivita'  svolte  e  le
          corrispondenti   proposte   di   pagamento    adeguatamente
          motivate, versa la quota dell'importo posto  a  base  della
          procedura   di   affidamento,   determinata   conformemente
          all'articolo 3, in un articolo all'uopo istituito del conto
          entrate. 
                2. Accertate le entrate derivanti dai  versamenti  di
          cui al  comma  1,  il  Ministero  ne  chiede  al  Ministero
          dell'economia e  delle  finanze  la  riassegnazione  su  un
          apposito piano gestionale dei pertinenti capitoli di  spesa
          inerenti alle competenze fisse e accessorie  del  personale
          coinvolto nelle attivita' incentivate. 
                3. Il Ministero  attribuisce  l'80  per  cento  delle
          risorse riassegnate ai sensi del comma 2 alle strutture che
          svolgono funzione di stazione appaltante, per il  pagamento
          degli incentivi in favore  del  personale  coinvolto  nelle
          attivita'  incentivate,  tramite  l'applicativo   «cedolino
          unico» di Noipa, di cui all'articolo 2,  comma  197,  della
          legge 23 dicembre 2009, n. 191. 
                4.  In  presenza  di  incarichi  conferiti  da  altre
          amministrazioni  pubbliche  per  effetto   di   accordi   o
          convenzioni,   l'incentivo   per   funzioni   tecniche   e'
          individuato a valere sugli  stanziamenti  previsti  per  la
          realizzazione di lavori, servizi o  forniture  nei  bilanci
          delle  pubbliche  amministrazioni  che   conferiscono   gli
          incarichi,  sulla  base  della  ripartizione  prevista  dal
          presente regolamento secondo le rispettive disposizioni  in
          materia. Il compenso, al lordo degli  oneri  a  carico  del
          Ministero, una volta  riconosciuto,  e'  versato  in  conto
          entrata conformemente al comma  1  per  essere  riassegnato
          conformemente al comma 2. Le risorse  finanziarie  per  gli
          incentivi delle  funzioni  tecniche  non  possono  comunque
          superare,  nel  complesso,  il  limite  del  2  per   cento
          dell'importo posto a base della procedura di affidamento. 
                5. Se l'incentivo per funzioni tecniche e'  a  carico
          di soggetti terzi, diversi da amministrazioni pubbliche, si
          applicano le disposizioni di cui al comma 4. 
                6.   Le   quote   dell'incentivo   corrispondenti   a
          prestazioni non svolte dai dipendenti, in quanto affidate a
          personale esterno all'organico del Ministero  oppure  prive
          dell'accertamento positivo delle attivita' svolte,  nonche'
          le quote eccedenti i limiti fissati dalla normativa vigente
          in  materia  di  trattamento  economico,  incrementano   le
          risorse di cui all'articolo 45, comma 5,  del  Codice,  nei
          limiti e per le finalita'  di  cui  ai  commi  6  e  7  del
          medesimo articolo 45. La residua quota costituisce economia
          di bilancio. 
                7. Il Ministero effettua  controlli  a  campione  sul
          rispetto del limite di cui all'articolo 45,  comma  4,  del
          codice. 
                Art. 12 (Disposizioni di coordinamento e  finali).  -
          1. All'articolo 4 del regolamento, di cui  al  decreto  del
          Ministro  degli  affari   esteri   e   della   cooperazione
          internazionale 2 novembre 2017, n. 192, sono  apportate  le
          seguenti modificazioni: 
                  h) alla rubrica, dopo le parole "del  procedimento"
          sono  inserite  le  seguenti  ",  incentivi  per   funzioni
          tecniche"; 
                  i) dopo  il  comma  6,  e'  inserito  il  seguente:
          "6-bis. Gli incentivi per le funzioni tecniche al personale
          non dirigenziale sono  disciplinati  dall'articolo  45  del
          decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dal regolamento
          previsto dal comma 3 del medesimo articolo.". 
                2. Il Ministero effettua un periodico monitoraggio  e
          promuove  verifiche   sulla   corretta   applicazione   del
          regolamento. 
                3. (abrogato).».