Art. 2 Disposizioni transitorie 1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano a decorrere dall'anno accademico che ha inizio in data successiva a quella dell'entrata in vigore del presente provvedimento. 2. In deroga al comma 1, per i frequentatori del 3°, 4° e 5° anno del corso di formazione in atto alla data di efficacia delle disposizioni di cui al presente regolamento, non trovano applicazione, fino alla conclusione del rispettivo ciclo formativo quinquennale, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettere m), o), nn. 1) e 2), r), s), t), v), z), n. 1), e aa), n. 1.2). 3. Per le finalita' di cui al comma 2, i riferimenti al terzo anno del corso di Accademia e al primo e secondo anno del corso di applicazione, contenuti nel decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 5 marzo 2004, n. 94, nella formulazione in vigore il giorno antecedente alla data di cui al comma 1, si intendono effettuati, rispettivamente, al 3°, 4° e 5° anno del corso di formazione.
Note all'art. 2: - Per il decreto ministeriale 5 marzo 2004, n. 94, si veda nelle note alle premesse.