Art. 12 
 
Misure per la  promozione  dell'attivita'  fisica  e  sportiva  nella
                         popolazione anziana 
 
  1. Al fine di preservare l'indipendenza funzionale in eta' avanzata
e di mantenere una buona qualita' di vita, nonche'  di  garantire  il
mantenimento delle  capacita'  fisiche,  intellettive,  lavorative  e
sociali, il Ministro per lo sport  e  i  giovani,  anche  avvalendosi
della societa' Sport e salute S.p.A. e degli enti del terzo  settore,
di concerto con i Ministri competenti per materia, sentito  il  CIPA,
promuove nel triennio 2024-2026 iniziative e progetti  finalizzati  a
sviluppare azioni mirate per le  persone  anziane,  a  diffondere  la
cultura del movimento nella terza eta' e a promuovere lo  sport  come
strumento di prevenzione per migliorare  il  benessere  psico-fisico,
quali, a titolo esemplificativo, l'attivazione di gruppi  di  cammino
lungo percorsi sicuri urbani o extraurbani, nonche' di  programmi  di
attivita' sportiva organizzata come strumento  di  miglioramento  del
benessere  psico-fisico,  di  promozione  della   socialita'   e   di
integrazione intergenerazionale tra giovani e anziani. 
  2. Le attivita' di cui al comma 1 sono realizzate  a  valere  sulle
risorse, fino ad un  massimo  di  500.000  euro  complessivi  per  il
periodo  2024-2026,  del  Fondo  per  la  promozione   dell'attivita'
sportiva di base sui territori, di cui alla legge 30  dicembre  2020,
n. 178, commi 561 e 562, ripartito con decreto del Sottosegretario di
Stato allo sport del 27 ottobre 2021, oggetto di apposita convenzione
tra il Dipartimento per lo sport e la societa' Sport e salute  S.p.A.
in data 7 febbraio 2023. 
  3. Con decreto del Ministro per lo sport e i giovani,  adottato  di
concerto con il Ministro della  salute  e  con  il  Ministro  per  la
famiglia, la natalita' e  le  pari  opportunita',  sentito  il  CIPA,
previa intesa sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e  le  province  autonome  di  Trento  e  di
Bolzano, sono definiti i criteri  e  le  modalita'  di  presentazione
delle iniziative e dei progetti di cui al comma 1. 
  4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare  nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.