Art. 16 
 
Criteri  e  prescrizioni  per  la  realizzazione   di   progetti   di
  coabitazione mediante rigenerazione urbana e riuso  del  patrimonio
  costruito 
 
  1. La promozione di nuove forme di domiciliarita' e di coabitazione
solidale  domiciliare  per  le  persone  anziane  e  di  coabitazione
intergenerazionale   e'   realizzata   prioritariamente    attraverso
meccanismi di rigenerazione urbana e riuso del patrimonio  costruito,
attuati  sulla  base  di  atti  di  pianificazione  o  programmazione
regionale o comunale e di adeguata progettazione, secondo i  seguenti
criteri: 
    a) mobilita' e accessibilita' sostenibili; 
    b) ristrutturazione ed efficientamento energetico del  patrimonio
immobiliare pubblico e privato e  di  rigenerazione  delle  periferie
urbane; 
    c) protezione e tutela della dimensione culturale,  ambientale  e
sociale dei beneficiari; 
    d)  soddisfacimento  in  autonomia  dei   bisogni   primari   dei
beneficiari e di promozione della socialita'; 
    e) coerenza con altri interventi sul territorio gia'  finanziati,
aventi finalita' analoghe o complementari. 
  2. Per le  finalita'  di  cui  all'articolo  15,  con  decreto  del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro e
delle politiche sociali, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma
3, della legge 23 agosto 1988, n.  400,  previa  intesa  in  sede  di
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto  1997,  n.  281,  entro  centoventi  giorni  dalla   data   di
approvazione delle linee guida  di  cui  all'articolo  15,  comma  1,
individuate le prescrizioni edilizie che le regioni e i  comuni  sono
tenuti a rispettare nella selezione delle iniziative  progettuali  di
cui all'articolo 17, comma 1. Il decreto  di  cui  al  primo  periodo
tiene conto del raggiungimento dei seguenti obiettivi: 
    a) ampliamento dell'offerta abitativa; 
    b) accessibilita' ad una rete di servizi, quali luoghi adibiti ad
attivita'  ricreative,  ludico-culturali   e   sportive,   scuole   e
supermercati, serviti dal  trasporto  pubblico  locale,  al  fine  di
promuovere l'autosufficienza dei beneficiari; 
    c) accessibilita'  ai  servizi  sanitari,  anche  nell'ottica  di
promuovere interventi di sanita' preventiva a domicilio; 
    d)  disponibilita'  di  servizi  comuni  aggiuntivi  ideati   per
favorire la socialita' e garantire l'assistenza medico-sanitaria; 
    e) mobilita' dei beneficiari, anche agevolando  la  fruizione  da
parte degli stessi di spazi verdi e di luoghi di socializzazione.