Art. 2 
 
             Definizioni e disposizioni di coordinamento 
 
  1. Ai fini del presente decreto sono adottate le definizioni di cui
all'articolo 1 della legge 23 marzo 2023, n. 33, nonche' le seguenti: 
    a) «persona anziana»: la persona che ha compiuto 65 anni; 
    b) «persona grande anziana»: la persona che ha compiuto 80 anni; 
    c) «persona anziana non autosufficiente»: la persona anziana che,
anche in considerazione  dell'eta'  anagrafica  e  delle  disabilita'
pregresse, presenta gravi limitazioni o perdita dell'autonomia  nelle
attivita' fondamentali della  vita  quotidiana  e  del  funzionamento
bio-psico-sociale, valutate sulla base di metodologie standardizzate,
tenendo anche conto delle indicazioni fornite  dalla  Classificazione
internazionale del funzionamento, della disabilita' e della salute  -
International Classification of  Functioning  Disability  and  Health
(ICF) dell'Organizzazione mondiale  della  sanita',  dei  livelli  di
stratificazione del rischio sulla base dei bisogni socioassistenziali
e  delle  condizioni  di  fragilita',   di   multimorbilita'   e   di
vulnerabilita' sociale, le quali  concorrono  alla  complessita'  dei
bisogni della persona, anche considerando  le  specifiche  condizioni
sociali, familiari e ambientali, in coerenza con quanto previsto  dal
regolamento recante la definizione  di  modelli  e  standard  per  lo
sviluppo  dell'assistenza   territoriale   nel   Servizio   sanitario
nazionale (SSN), di cui al  decreto  del  Ministro  della  salute  23
maggio 2022, n. 77, e dall'articolo 1,  comma  163,  della  legge  30
dicembre 2021, n. 234; 
    d)   «specifico   bisogno    assistenziale    dell'anziano    non
autosufficiente»:  lo  specifico  bisogno  assistenziale  valutato  e
graduato, all'esito della valutazione multidimensionale unificata  di
cui all'articolo 27. 
  2.  Resta  ferma  la  disciplina  relativa  alla  realizzazione  di
prestazioni,   interventi   e   servizi   assistenziali   nell'ambito
dell'offerta integrata dei servizi sociosanitari in favore di persone
non autosufficienti gia' prevista a legislazione vigente alla data di
entrata in vigore del presente decreto.