Art. 22 
 
         Individuazione ed erogazione dei livelli essenziali 
                      delle prestazioni sociali 
 
  1. Ai fini del presente decreto, i  LEPS  sono  quelli  individuati
dall'articolo 1, commi 162 e 163, della legge 30  dicembre  2021,  n.
234, nel rispetto di quanto  previsto  dall'articolo  1,  comma  592,
della legge 30 dicembre 2021, n. 234, fermo restando quanto  disposto
dall'articolo 23 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147. 
  2. In coerenza con  quanto  recato  dall'articolo  13  del  decreto
legislativo 6 maggio 2011 n. 68, i  LEPS  di  cui  al  comma  1  sono
attuati in via graduale  e  progressiva,  nei  limiti  delle  risorse
disponibili, e sono erogati dagli ATS nelle seguenti aree: 
    a) assistenza domiciliare sociale e assistenza sociale  integrata
con i servizi sanitari, quale servizio rivolto a persone anziane  non
autosufficienti o a persone anziane con ridotta autonomia o a rischio
di emarginazione; 
    b) servizi  sociali  di  sollievo  per  le  persone  anziane  non
autosufficienti e le loro famiglie; 
    c) servizi  sociali  di  supporto  per  le  persone  anziane  non
autosufficienti e le loro famiglie.