Art. 24 
 
             Funzioni degli ambiti territoriali sociali 
 
  1. Gli ambiti territoriali sociali (ATS),  attraverso  un'idonea  e
stabile  organizzazione  nel  limite  delle  risorse  disponibili   a
legislazione  vigente,  provvedono  a  garantire,  sulla  base  degli
indirizzi forniti dallo SNAA e  della  programmazione  regionale,  lo
svolgimento omogeneo di tutte le funzioni tecniche di programmazione,
gestione, erogazione e monitoraggio degli interventi nell'ambito  dei
servizi  sociali  alle  persone  e  alle  famiglie  residenti  ovvero
regolarmente  soggiornanti  e   dimoranti   presso   i   comuni   che
costituiscono l'ATS, anche  ai  fini  dell'attuazione  dei  programmi
previsti nell'ambito della Missione 5, Componente 2, Riforma 1.2, del
PNRR e in raccordo con quanto previsto dal decreto del Ministro della
salute 23 maggio 2022, n. 77, in attuazione  dell'articolo  1,  comma
169, della legge 30 dicembre  2004,  n.  311,  e  della  Missione  6,
Componente 1, Riforma 1, del PNRR. 
  2. Gli ATS, per lo svolgimento delle funzioni proprie, si avvalgono
della  collaborazione  delle  infrastrutture  sociali  in  capo  alle
istituzioni di cui al decreto  legislativo  4  maggio  2001,  n.  207
ovvero di quelle di ogni altro soggetto pubblico o  privato  operante
sul territorio, cui sono assegnati, secondo le  previsioni  di  legge
nazionali e regionali, compiti e  funzioni  nell'ambito  dei  servizi
sociali alle famiglie e alle persone. 
  3. Agli ATS sono attribuite le seguenti funzioni: 
    a) coordinamento e governance del sistema integrato di interventi
e servizi sociali; 
    b) pianificazione e programmazione degli interventi  in  base  ad
una analisi dei bisogni; 
    c) erogazione degli interventi e dei servizi; 
    d)  gestione  del  personale  nelle  diverse  forme   associative
adottate. 
  4. Gli ATS e i distretti sanitari, nell'esercizio delle  rispettive
competenze e funzioni,  sulla  base  di  quanto  previsto  dal  Piano
nazionale per l'assistenza e la cura della  fragilita'  e  della  non
autosufficienza nella popolazione  anziana  di  cui  all'articolo  2,
comma 3, lettera a), della legge 23 marzo 2023, n. 33  provvedono  ad
individuare  modalita'  semplificate  di  accesso   agli   interventi
sanitari, sociali e sociosanitari attraverso i punti unici di accesso
(PUA), di cui all'articolo 1, comma 163, della legge n. 234 del 2021. 
  5. Il Ministro del lavoro e delle politiche  sociali,  di  concerto
con il Ministro della salute e con il Ministro dell'economia e  delle
finanze, previa  intesa  in  sede  di  Conferenza  unificata  di  cui
all'articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997,  provvede  ad
adottare, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto e  ad  aggiornare  periodicamente,  anche  ai  sensi
dell'articolo 1, comma 161, della legge 30  dicembre  2021,  n.  234,
linee guida finalizzate al miglioramento delle  capacita'  gestionali
degli ATS e all'attuazione graduale e progressiva dei LEPS nel limite
delle risorse disponibili a legislazione vigente.