Art. 27 
 
               Valutazione multidimensionale unificata 
 
  1. Il Servizio sanitario nazionale (SSN), gli ATS e l'INPS,  per  i
profili di competenza, assicurano  alla  persona  anziana,  avente  i
requisiti  previsti  dal  comma  2,  l'accesso  alle  misure   e   ai
provvedimenti di competenza statale di cui al presente decreto,  alle
leggi 5 febbraio 1992, n. 104, 30 marzo 1971, n. 118, e  11  febbraio
1980, n. 18, e di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), numero  3,
e lettera b), della legge 22 dicembre 2021, n. 227, nonche' l'accesso
ai servizi sociali e ai servizi sociosanitari attraverso  i  PUA  che
hanno la sede operativa presso le articolazioni  del  SSN  denominate
«Case della comunita'». 
  2. L'accesso ai servizi di cui al comma 1 e ai  correlati  processi
valutativi di pertinenza dei PUA e' assicurato alla  persona  anziana
in possesso congiuntamente dei seguenti requisiti: 
    a) persona affetta da almeno una patologia cronica; 
    b) persona  con  condizioni  cliniche  caratterizzate,  anche  in
funzione dell'eta'  anagrafica,  dalla  progressiva  riduzione  delle
normali  funzioni  fisiologiche,  suscettibili  di   aggravarsi   con
l'invecchiamento   e   di   determinare   il   rischio   di   perdita
dell'autonomia nelle attivita' fondamentali  della  vita  quotidiana,
anche tenendo conto delle specifiche condizioni sociali, ambientali e
familiari. 
  3. Ai fini di cui al comma 1, i criteri di priorita' per  l'accesso
ai servizi del PUA sono indicati nel decreto di cui al comma  7,  ivi
ricomprendendovi, tra  gli  altri,  la  qualita'  di  persona  grande
anziana e la presenza di piu' di una patologia cronica. 
  4. La valutazione circa l'esistenza dei requisiti di cui al comma 2
e' effettuata, su richiesta dell'interessato o su segnalazione  della
rete  ospedaliera,  delle  farmacie,  dei  comuni  e   degli   ambiti
territoriali sociali, dal medico  di  medicina  generale  ovvero  dal
medico di una struttura del SSN, che indirizza l'interessato al  PUA.
Nel caso in cui il medico di cui  al  primo  periodo  valuti  la  non
sussistenza dei presupposti dei requisiti di cui al comma 2,  informa
l'interessato della possibilita' di accedere alla  valutazione  della
condizione di disabilita' ai sensi della legge 22 dicembre  2021,  n.
227, e procede all'invio del relativo certificato medico introduttivo
di cui all'articolo 8 del decreto legislativo attuativo  della  legge
22 dicembre 2021, n. 227, su richiesta  dell'interessato,  attraverso
l'apposita piattaforma informatica predisposta e  gestita  dall'INPS,
secondo le modalita' concordate con il Ministero della salute. 
  5. I PUA sono organizzati in  conformita'  a  quanto  previsto  dal
decreto del Ministro della salute 23 maggio 2022, n. 77,  avvalendosi
anche di equipe operanti presso le  strutture,  pubbliche  o  private
accreditate, del SSN. I PUA coordinano e organizzano  l'attivita'  di
valutazione dei bisogni e di presa in carico della  persona  anziana,
assicurando   la   funzionalita'   delle   unita'   di    valutazione
multidimensionale unificata (UVM) di  cui  fanno  parte  soggetti  in
possesso di idonea formazione professionale, appartenenti  al  SSN  e
agli ATS, secondo quanto previsto  dal  decreto  del  Ministro  della
salute 23 maggio 2022, n. 77. 
  6. I PUA svolgono, a  livello  locale,  funzioni  di  informazione,
orientamento, accoglienza e primo  accesso  (front  office),  nonche'
raccolta di segnalazioni dei medici di medicina generale e della rete
ospedaliera, avviando l'iter per la presa  in  carico  (back  office)
della persona anziana  nei  percorsi  di  continuita'  assistenziale,
attivando, ove occorra, la  valutazione  multidimensionale  unificata
finalizzata   all'identificazione   dei    fabbisogni    di    natura
bio-psico-sociale, sociosanitaria e sanitaria della persona anziana e
del suo nucleo familiare  e  all'accertamento  delle  condizioni  per
l'accesso alle prestazioni di competenza statale, anche tenuto  conto
degli elementi informativi eventualmente in possesso degli  enti  del
terzo settore erogatori dei servizi. 
  7. Con decreto  del  Ministro  della  salute,  di  concerto  con  i
Ministri del lavoro e delle politiche sociali e per  le  disabilita',
da adottare entro dodici mesi dalla data di  entrata  in  vigore  del
presente decreto, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge  23
agosto 1988, n. 400, avvalendosi del supporto dell'Istituto superiore
di sanita', dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali e
della   componente   tecnica   della   Rete   della   protezione    e
dell'inclusione sociale di cui all'articolo 21, comma 1, del  decreto
legislativo n. 147 del 2017, sentito l'INPS e previa intesa  in  sede
di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281, sono definiti i criteri per la individuazione
delle priorita' di accesso ai PUA, la composizione e le modalita'  di
funzionamento   delle   UVM,   lo   strumento    della    valutazione
multidimensionale unificata omogeneo a  livello  nazionale  e  basato
sulle linee guida del sistema nazionale di cui all'articolo  5  della
legge 8 marzo 2017, n. 24, informatizzato e scientificamente validato
per l'accertamento della non autosufficienza e per la definizione del
PAI  di  cui  al  comma  12,  nonche'  le  eventuali   modalita'   di
armonizzazione con la disciplina sulla valutazione delle persone  con
disabilita' di attuazione della legge n. 227 del 2021. 
  8. Lo strumento della valutazione  multidimensionale  unificata  di
cui al comma 7 e le sue modalita' di funzionamento sono  implementati
attraverso iniziative formative integrate tra l'Istituto superiore di
sanita' e  la  componente  tecnica  della  Rete  della  protezione  e
dell'inclusione sociale. 
  9. All'esito della valutazione multidimensionale unificata,  quando
non sussistono i presupposti di cui ai commi 10 e 11, il PUA,  previa
individuazione dei fabbisogni di assistenza alla persona, fornisce le
informazioni necessarie al  fine  di  facilitare  la  individuazione,
nell'ambito della rete dei servizi sociali o  sanitari,  di  percorsi
idonei ad assicurare  il  soddisfacimento  di  tali  fabbisogni,  con
l'accesso ai servizi e alle reti di inclusione sociale previsti dalla
programmazione integrata socioassistenziale e sociosanitaria. 
  10.   Quando,   all'esito   della   valutazione   multidimensionale
unificata, viene esclusa la condizione di non autosufficienza  ed  e'
rilevata la sussistenza delle condizioni per l'accesso ai benefici di
cui all'articolo 2, comma 2, lettera b), numero  2,  della  legge  22
dicembre  2021,  n.  227,  l'UVM  redige  apposito  verbale  con   le
risultanze  della  valutazione,   da   trasmettere   tempestivamente,
attraverso la piattaforma informatica di cui al  comma  4,  all'INPS,
che procede all'espletamento degli  accertamenti  dei  requisiti  per
l'erogazione dei trattamenti  connessi  allo  stato  di  invalidita',
nonche', solo ove necessario, agli accertamenti integrativi  di  tipo
medico-sanitario. Nella valutazione di cui al  primo  periodo,  l'UVM
tiene conto anche, ove adottati, dei criteri  e  delle  modalita'  di
accertamento dell'invalidita' di cui all'articolo 2, comma 2, lettera
b), numero  3,  della  legge  22  dicembre  2021,  n.  227,  e  degli
indicatori sintetici di cui al comma 11, all'uopo elaborati.  Restano
ferme le funzioni e le competenze dell'INPS di cui  all'articolo  20,
commi 2, primo periodo e 4, del decreto-legge 1° luglio 2009, n.  78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102. 
  11. Quando la UVM rileva la sussistenza  della  condizione  di  non
autosufficienza, redige apposito verbale,  da  trasmettere  all'INPS,
attraverso la piattaforma informatica  di  cui  al  comma  4,  per  i
provvedimenti di competenza. Il verbale contiene le risultanze  della
valutazione,  relative  anche  alla  sussistenza   delle   condizioni
medico-sanitarie di accesso ai benefici di cui all'articolo 2,  comma
2, lettera b), numero 2, della legge 22  dicembre  2021,  n.  227,  e
inclusive degli indicatori sintetici standardizzati e validati  utili
a: 
    a) graduare il fabbisogno assistenziale in relazione  ai  livelli
crescenti della compromissione delle autonomie nella vita quotidiana; 
    b)  supportare  le  decisioni  di  eleggibilita'  alle  misure  e
provvedimenti  di  cui  al  comma  10  e  quelle  ulteriori  di   cui
all'articolo 34. 
  12.   Quando,   all'esito   della   valutazione   multidimensionale
unificata, emergono fabbisogni di cura e assistenza, puo'  procedersi
alla redazione del PAI. 
  13. Al fine di garantire la  presenza  della  componente  sanitaria
unitariamente a  quella  sociale,  le  UVM,  quando  provvedono  alla
valutazione multidimensionale unificata  finalizzata  a  definire  il
PAI, si avvalgono, secondo quanto disposto anche con  il  decreto  di
cui al comma 7, di: 
    a)  un  professionista  di  area  sociale  degli  ATS,   operante
nell'ambito delle previsioni di cui all'articolo 1, comma 797,  della
legge 30 dicembre 2020, n. 178; 
    b) uno o piu' professionisti  sanitari  designati  dalla  azienda
sanitaria o dal distretto sanitario, incluso il responsabile  clinico
del processo di cura. 
  14. In relazione all'ambito prevalente degli  interventi,  uno  dei
componenti  dell'unita'  assume  la  funzione  di  referente  per  il
coordinamento  operativo,  l'attuazione  e  il   monitoraggio   degli
interventi previsti nel  PAI.  Il  PAI  e'  soggetto  a  monitoraggio
periodico, anche al fine di procedere ad una sua tempestiva  modifica
in caso di cambiamenti delle condizioni  clinico-assistenziali  della
persona anziana. 
  15.  Il  PAI  e'  redatto  con  la  partecipazione  della   persona
destinataria, dei caregiver e dei familiari indicati,  del  tutore  o
dell'amministratore di sostegno se dotato  dei  necessari  poteri  di
rappresentanza,   nonche',   su   richiesta   della    persona    non
autosufficiente o di chi la rappresenta, degli enti del terzo settore
che operano come soggetti autorizzati, accreditati e a contratto  con
comuni, ATS  e  distretti  sociosanitari,  secondo  le  normative  di
riferimento regionale, nei sistemi di cura e assistenza  territoriali
e che siano chiamati ad operare  nel  PAI  condiviso  con  persone  e
famiglie anche  tenendo  conto  delle  analisi  del  fabbisogno  gia'
effettuate nell'ambito della valutazione multidimensionale unificata.
Nel caso  di  persone  con  compromissione  cognitiva  e  demenza  e'
valutata la capacita' di esprimere il consenso alla partecipazione al
PAI e alle decisioni che ne conseguono. 
  16. Nel PAI, che contiene gli obiettivi di cura,  vengono  indicati
gli interventi modulati secondo la durata e l'intensita' del  bisogno
e le figure professionali coinvolte, fermo restando  quanto  previsto
dall'articolo 4, comma 2, lettera s), numeri 1 e 2,  della  legge  23
marzo 2023, n. 33. Quando necessario, il PAI comprende anche il Piano
di  riabilitazione   individuale   (PRI)   secondo   le   indicazioni
dell'articolo  34  del  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri  12   gennaio   2017,   delle   Linee   di   indirizzo   per
l'individuazione   di   percorsi   appropriati    nella    rete    di
riabilitazione, adottate con accordo sancito in  sede  di  Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  province
autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 4 agosto 2021, e del
decreto del Ministro della salute n. 77 del 2022. 
  17. All'interno del PAI,  approvato  e  sottoscritto  dai  soggetti
responsabili  dei  vari  servizi  e   dalla   persona   anziana   non
autosufficiente ovvero dal suo rappresentate qualora  nominato,  sono
individuate  le  responsabilita',  i  compiti  e  le   modalita'   di
svolgimento dell'attivita' degli operatori  sanitari  e  sociali  che
intervengono nella presa in carico della persona,  nonche'  l'apporto
della famiglia e  degli  altri  soggetti  che  collaborano  alla  sua
realizzazione, ivi inclusi gli enti del terzo settore  e  i  soggetti
che compongono la rete dei servizi di cui all'articolo 25. 
  18. L'UVM, nell'ambito del PAI, provvede a individuare il budget di
cura e assistenza quale strumento  per  l'ottimizzazione  progressiva
della fruizione e della gestione degli interventi e  dei  servizi  di
cura e di sostegno ai fini dell'attuazione del medesimo progetto.  Al
budget di cura e di assistenza concorrono  tutte  le  risorse  umane,
professionali,  strumentali,  tecnologiche,  pubbliche   e   private,
attivabili anche in seno alla comunita' territoriale. Tali  attivita'
sono garantite dalle aziende  sanitarie,  dai  distretti  sanitari  e
dagli ATS, ciascuno per le proprie funzioni e competenze  nell'ambito
delle risorse disponibili a legislazione vigente e in particolare: 
    a) le risorse derivanti  dal  trasferimento  alle  regioni  delle
relative quote del finanziamento  del  SSN  nel  rispetto  di  quanto
previsto dai livelli essenziali di assistenza; 
    b) le risorse derivanti dal trasferimento  alle  regioni  e  agli
enti locali delle risorse del Fondo per le non autosufficienze di cui
all'articolo 1, comma 1264, della legge 27  dicembre  2006,  n.  296,
della quota del  Fondo  unico  per  l'inclusione  delle  persone  con
disabilita' di cui all'articolo 1, comma 210, della legge 30 dicembre
2023, n.  213,  utilizzata  per  la  finalita'  di  cui  al  medesimo
articolo, comma  213,  lettera  f),  per  la  parte  destinata  dalla
programmazione regionale in favore dei caregiver  degli  anziani  non
autosufficienti, nonche' le risorse a valere su altri  fondi  sociali
nazionali che possono essere destinati dalla programmazione regionale
ad interventi in favore di anziani non autosufficienti. 
  19. Il budget di cura e assistenza,  in  relazione  alla  eventuale
rimodulazione  degli   interventi   previsti   nel   PAI   effettuata
nell'ambito del  monitoraggio  periodico  di  cui  al  comma  14,  e'
aggiornabile,  anche  in  via  d'urgenza,  in  funzione  di  esigenze
indifferibili clinico-assistenziali della persona anziana.