Art. 28 
 
     Attivita' dei punti unici di accesso e piattaforma digitale 
 
  1. In coerenza con quanto previsto dall'articolo 26, gli  ATS  e  i
distretti  sanitari  nell'esercizio  delle  rispettive  competenze  e
funzioni, mediante accordi di collaborazione, sulla base  degli  atti
di  programmazione  di  livello  regionale  e   locale,   individuano
modalita' semplificate  di  accesso  agli  interventi  e  ai  servizi
sanitari  e  sociali  assicurando   l'attuazione   della   governance
integrata e garantendo il funzionamento efficiente ed efficace  delle
equipe integrate in attuazione dei principi e  criteri  appositamente
declinati, in coerenza con il decreto del Ministro della salute n. 77
del 2022 e con le indicazioni del Piano nazionale per l'assistenza  e
la  cura  della  fragilita'  e  della  non  autosufficienza  di   cui
all'articolo 2, comma 3, lettera a), della legge 23  marzo  2023,  n.
33. 
  2. Le attivita' dei  PUA  si  svolgono  in  collaborazione  con  la
Centrale operativa 116117, sede del numero europeo armonizzato  (NEA)
a valenza sociale per le cure mediche non urgenti, con il servizio di
emergenza urgenza, con le Centrali operative territoriali e con altri
servizi previsti da ciascuna regione e provincia autonoma. Al fine di
garantire la piena attuazione  del  diritto  di  accesso  ai  servizi
sociali per le persone anziane non autosufficienti e'  assicurato  il
coordinamento  con  le  funzioni  di  segretariato  sociale  di   cui
all'articolo 22, comma 4, lettera a), della legge 8 novembre 2000, n.
328, con le modalita' operative mediante  accordi  di  collaborazione
nell'ambito  dei  progetti  regionali  relativi  al  numero   europeo
armonizzato 116117. 
  3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, comma 2, lettera
a), numero 3), e lettera b), della legge 22 dicembre 2021, n. 227, la
valutazione multidimensionale unificata concorre  agli  obiettivi  di
semplificazione e integrazione  delle  procedure  di  accertamento  e
valutazione, e alla conseguente certificazione  della  condizione  di
persona anziana non autosufficiente, anche  al  fine  di  ridurre  le
duplicazioni,  contenere  i  costi  e  gli  oneri  amministrativi   e
facilitare  l'accesso   alle   prestazioni   sanitarie   direttamente
correlate alla condizione di non autosufficienza, attraverso processi
e modalita' appropriati e sostenibili. I risultati  del  processo  di
certificazione  del  bisogno  determinano,  previo  accordo  con   le
regioni, l'attivazione immediata e automatica dei benefici ammessi  e
delle comunicazioni necessarie, da effettuare,  anche  attraverso  il
sistema di interoperabilita', alle amministrazioni  competenti  e  al
cittadino, senza richiedere a quest'ultimo ulteriori adempimenti.  La
valutazione   multidimensionale   unificata   rappresenta   la   base
informativa facilitante per i processi valutativi di competenza delle
diverse amministrazioni, riducendo la  necessita'  dei  cittadini  di
produrre ulteriore documentazione e permettendo ai professionisti del
sistema di raccogliere le  sole  informazioni  aggiuntive  specifiche
necessarie  per  la  progettazione  del  PAI  e  la  valutazione   di
eleggibilita' ai servizi. 
  4. Al fine di promuovere la semplificazione e l'integrazione  delle
procedure di accertamento e valutazione della condizione  di  persona
anziana  non  autosufficiente,  e'  istituito  lo   strumento   della
valutazione  multidimensionale  unificata  di  cui  all'articolo  27,
scientificamente validato, informatizzato e digitale, i cui risultati
sono  resi  disponibili  su  piattaforme  interoperabili  secondo  le
indicazioni  di  cui  all'articolo  2,  comma  2,   lettera   l),   e
all'articolo 2, comma 3, lettera c), della legge n. 33 del 2023. Tale
strumento e' finalizzato a garantire  agli  operatori  della  UVM  la
disponibilita' della documentazione sanitaria e sociosanitaria  della
persona anziana non autosufficiente funzionale alla  progettazione  e
al monitoraggio del percorso di cura e di assistenza,  in  linea  con
gli standard tecnologici definiti dalla vigente disciplina in materia
di telemedicina e  fascicolo  sanitario  elettronico,  attraverso  la
condivisione delle seguenti informazioni: 
    a) relative alla documentazione sanitaria per l'accesso del PUA; 
    b) contenute nel fascicolo sanitario elettronico (FSE); 
    c) relative alla posizione del cittadino nella piattaforma INPS; 
    d) relative alle  eventuali  cartelle  sociali  presso  gli  enti
locali secondo quanto previsto dall'articolo 23, comma 3. 
  5. Al fine di dare attuazione  al  principio  della  programmazione
integrata  dei  servizi,  degli  interventi   e   delle   prestazioni
sanitarie, sociali e assistenziali rivolte alla persona  anziana  non
autosufficiente, con decreto del Ministro della salute e del Ministro
del lavoro e delle politiche sociali, di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze,  sentito  l'INPS,  previo  parere  del
Garante per la protezione dei dati personali e acquisita l'intesa  in
sede di Conferenza  unificata  di  cui  all'articolo  8  del  decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono  definite  le  modalita'  di
condivisione delle banche dati alimentate da  elementi  o  risultanze
che, a qualunque titolo, entrano nel procedimento di  accertamento  e
valutazione  di  base,  nonche'   la   raccolta   dei   dati,   delle
comunicazioni e delle  informazioni  relative  alla  conclusione  del
procedimento  stesso.  Con  il  medesimo  decreto  sono  definite  le
modalita' di raccolta dei dati per la predisposizione di una apposita
relazione annuale del Ministero del lavoro e delle politiche  sociali
e del Ministero della salute, da trasmettere al CIPA. 
  6. All'attuazione del presente articolo si provvede con le  risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. 
  7. Nelle more  della  piena  attuazione  delle  procedure  previste
dall'articolo 27 e dal presente articolo, e  comunque  non  oltre  la
data del 31 dicembre 2025, continuano ad applicarsi  le  norme  e  le
procedure vigenti per l'accesso alle misure  e  ai  provvedimenti  di
competenza statale di cui al presente decreto e alle leggi 5 febbraio
1992, n. 104, 30 marzo 1971, n. 118, e 11 febbraio 1980, n. 18.