Art. 3 
 
Ruolo del Comitato interministeriale per le politiche in favore della
                         popolazione anziana 
 
  1. Il Comitato interministeriale per le politiche in  favore  della
popolazione anziana (CIPA), istituito dall'articolo 2, comma 3, della
legge 23 marzo 2023, n. 33, tenuto conto dei  livelli  essenziali  di
assistenza (LEA) e dei livelli essenziali delle  prestazioni  sociali
(LEPS) vigenti e previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, indica
nel  «Piano  nazionale  per  l'invecchiamento  attivo,   l'inclusione
sociale e la prevenzione delle fragilita' nella popolazione anziana»,
di cui all'articolo 2, comma 3, lettera a), della  legge  n.  33  del
2023,  i  criteri  generali  per  l'elaborazione  dei   progetti   di
promozione  della  salute   e   dell'invecchiamento   attivo,   degli
interventi di prevenzione della fragilita' e dell'esclusione  sociale
e civile, nonche' dei  servizi  di  carattere  sociale,  sanitario  o
sociosanitario, da attuare a livello regionale e locale. 
  2. Nel rispetto delle  competenze  delle  singole  amministrazioni,
fermi restando i principi di efficienza,  efficacia  ed  economicita'
dei settori interessati, il CIPA  individua  criteri  per  assicurare
l'attuazione e l'uniforme applicazione degli interventi, dei progetti
e dei servizi di cui al comma 1. 
  3.  Il  CIPA  garantisce  il  coordinamento  e  la   programmazione
integrata delle politiche nazionali in favore delle persone  anziane,
con particolare riguardo ai soggetti fragili e  non  autosufficienti,
nonche' la  rilevazione  continuativa  delle  attivita'  svolte,  dei
servizi erogati e  delle  prestazioni  rese,  anche  avvalendosi  del
Sistema nazionale per  la  popolazione  anziana  non  autosufficiente
(SNAA), di cui all'articolo 21, per quanto di competenza.