Art. 35 Beneficiari e opzione 1. La prestazione universale di cui all'articolo 34 e' erogata dall'INPS ed e' riconosciuta, previa espressa richiesta, alla persona anziana non autosufficiente, in possesso dei seguenti requisiti: a) un'eta' anagrafica di almeno 80 anni; b) un livello di bisogno assistenziale gravissimo, come definito ai sensi dell'articolo 34, commi 2 e 3; c) un valore dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) per le prestazioni agevolate di natura sociosanitaria, ai sensi dell'articolo 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, in corso di validita', non superiore a euro 6.000; d) titolarita' dell'indennita' di accompagnamento di cui all'articolo 1, primo comma, della legge 11 febbraio 1980, n. 18, ovvero possesso dei requisiti per il riconoscimento del suddetto beneficio. 2. Le persone anziane non autosufficienti di cui al comma 1 possono richiedere la prestazione universale in modalita' telematica all'INPS, secondo le relative modalita' attuative e operative fissate dal decreto di cui all'articolo 34, comma 4. La richiesta puessere presentata anche presso gli istituti di patronato di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al secondo periodo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. L'INPS procede alla verifica dei requisiti di cui al comma 1, nel rispetto dei limiti di spesa di cui all'articolo 36, comma 6. 3. L'opzione di cui al comma 2, a domanda, puo' essere revocata in qualsiasi momento, con conseguente ripristino dell'indennita' di accompagnamento di cui all'articolo 1 della legge 11 febbraio 1980, n. 18, e delle ulteriori prestazioni di cui all'articolo 1, comma 164, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, per i soggetti gia' titolari delle stesse prima dell'opzione.