Art. 35 
 
                        Beneficiari e opzione 
 
  1. La prestazione universale di  cui  all'articolo  34  e'  erogata
dall'INPS ed e' riconosciuta, previa espressa richiesta, alla persona
anziana non autosufficiente, in possesso dei seguenti requisiti: 
    a) un'eta' anagrafica di almeno 80 anni; 
    b) un livello di bisogno assistenziale gravissimo, come  definito
ai sensi dell'articolo 34, commi 2 e 3; 
    c)  un  valore   dell'Indicatore   della   situazione   economica
equivalente  (ISEE)  per   le   prestazioni   agevolate   di   natura
sociosanitaria, ai sensi dell'articolo 6 del decreto  del  Presidente
del Consiglio dei ministri 5 dicembre  2013,  n.  159,  in  corso  di
validita', non superiore a euro 6.000; 
    d)  titolarita'  dell'indennita'  di   accompagnamento   di   cui
all'articolo 1, primo comma, della legge 11  febbraio  1980,  n.  18,
ovvero possesso dei requisiti  per  il  riconoscimento  del  suddetto
beneficio. 
  2. Le persone anziane non autosufficienti di cui al comma 1 possono
richiedere  la  prestazione  universale   in   modalita'   telematica
all'INPS, secondo le relative modalita' attuative e operative fissate
dal decreto di cui all'articolo 34, comma 4.  La  richiesta  puessere
presentata anche presso gli istituti di patronato di cui  alla  legge
30 marzo 2001, n. 152. Dall'attuazione delle disposizioni di  cui  al
secondo periodo non devono derivare nuovi o maggiori oneri  a  carico
della finanza pubblica. L'INPS procede alla verifica dei requisiti di
cui al comma 1, nel rispetto dei limiti di spesa di cui  all'articolo
36, comma 6. 
  3. L'opzione di cui al comma 2, a domanda, puo' essere revocata  in
qualsiasi momento,  con  conseguente  ripristino  dell'indennita'  di
accompagnamento di cui all'articolo 1 della legge 11  febbraio  1980,
n. 18, e delle ulteriori prestazioni di  cui  all'articolo  1,  comma
164, della legge 30 dicembre  2021,  n.  234,  per  i  soggetti  gia'
titolari delle stesse prima dell'opzione.