Art. 36 
 
                        Oggetto del beneficio 
 
  1. La prestazione universale di cui all'articolo  34  e'  erogabile
sotto forma di trasferimento monetario e  di  servizi  alla  persona,
previa   individuazione   dello   specifico   bisogno   assistenziale
gravissimo, definito ai sensi dell'articolo 34, commi 2 e 3. 
  2. La prestazione universale, esente da imposizione fiscale  e  non
soggetta a pignoramento, e' erogata su base mensile  ed  e'  composta
da: 
    a) una quota fissa  monetaria  corrispondente  all'indennita'  di
accompagnamento di cui all'articolo 1 della legge 11  febbraio  1980,
n. 18; 
    b) una quota integrativa definita «assegno di  assistenza»,  pari
ad euro 850 mensili, finalizzata a remunerare il costo del lavoro  di
cura e assistenza, svolto da lavoratori  domestici  con  mansioni  di
assistenza alla persona titolari di rapporto di  lavoro  conforme  ai
contratti collettivi nazionali di settore di cui all'articolo 51  del
decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, o  l'acquisto  di  servizi
destinati al lavoro  di  cura  e  assistenza  e  forniti  da  imprese
qualificate nel settore dell'assistenza sociale non residenziale, nel
rispetto delle specifiche previsioni contenute  nella  programmazione
integrata di livello regionale e locale. 
  3. Sull'importo della quota fissa monetaria  di  cui  al  comma  2,
lettera a), trova applicazione l'articolo 1, terzo comma, della legge
11 febbraio 1980, n.18. 
  4. La prestazione universale di cui  al  comma  1,  quando  fruita,
assorbe l'indennita' di accompagnamento di cui alla legge n.  18  del
1980 e le ulteriori prestazioni di cui  all'articolo  1,  comma  164,
della legge n. 234 del 2021. 
  5. Quando accerta che la quota  integrativa  di  cui  al  comma  2,
lettera b), non e' stata utilizzata, in tutto  o  in  parte,  per  la
stipula di rapporti  di  lavoro  o  per  l'acquisto  di  servizi  ivi
previsti, l'INPS procede alla revoca  della  sola  quota  integrativa
definita «assegno di assistenza» e il  beneficiario  e'  tenuto  alla
restituzione di quanto  indebitamente  ricevuto,  fermo  restando  il
diritto della persona anziana  non  autosufficiente  a  continuare  a
percepire l'indennita' di accompagnamento di cui all'articolo 1 della
legge n. 18 del 1980, in presenza dei presupposti di legge. 
  6. La prestazione universale disciplinata  ai  sensi  del  presente
Capo e' riconosciuta, a domanda. L'«assegno di assistenza» di cui  al
comma 2, lettera b), e' riconosciuto nel limite massimo di  spesa  di
250 milioni di euro per l'anno 2025 e di  250  milioni  di  euro  per
l'anno 2026. L'INPS provvede al monitoraggio  della  relativa  spesa,
informando con cadenza periodica il  Ministero  del  lavoro  e  delle
politiche sociali e  il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze.
Qualora dal monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti,  anche
in via prospettica, del  numero  di  domande  rispetto  alle  risorse
finanziarie di  cui  al  primo  periodo,  con  decreto  del  Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali, si provvedera' a  rideterminare  l'importo
mensile della quota integrativa di cui alla lettera b) del comma 2. 
  7. Alle  attivita'  amministrative  derivanti  dall'attuazione  dal
presente articolo, l'INPS provvede con le risorse umane,  strumentali
e finanziarie disponibili a legislazione vigente.