Art. 37 
 
       Ricognizione delle agevolazioni contributive e fiscali 
 
  1. In attuazione di  quanto  previsto  dall'articolo  5,  comma  2,
lettera a), numero 2, della legge 23 marzo  2023,  n.  33,  rientrano
nelle disposizioni  dirette  a  favorire  il  livello  qualitativo  e
quantitativo delle prestazioni di lavoro, cura e assistenza in favore
delle persone anziane non autosufficienti le agevolazioni  fiscali  e
contributive previste dalle seguenti disposizioni: 
    a) l'articolo 10, comma 2, terzo periodo, del testo  unico  delle
imposte  sui  redditi,  di  cui  al  decreto  del  Presidente   della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, di seguito TUIR,  che  riconosce
la deducibilita' dal reddito complessivo, fino  all'importo  di  euro
1.549,37, dei contributi previdenziali e  assistenziali  versati  per
gli  addetti  ai  servizi  domestici  e  all'assistenza  personale  o
familiare; 
    b) l'articolo 15, comma  1,  lettera  i-septies),  del  TUIR  che
riconosce, a favore dei  contribuenti  con  reddito  complessivo  non
superiore a euro 40.000, la detraibilita'  del  19  per  cento  delle
spese, per un importo non superiore a euro 2.100, sostenute  per  gli
addetti all'assistenza personale nei casi di non autosufficienza  nel
compimento degli atti della vita quotidiana; 
    c)  l'articolo  51,  comma  2,  lettera  f-ter),  del  TUIR   che
stabilisce che non concorrono a formare  il  reddito  del  lavoratore
dipendente le somme e le prestazioni erogate  dal  datore  di  lavoro
alla generalita' dei dipendenti o a categorie di  dipendenti  per  la
fruizione dei servizi  di  assistenza  ai  familiari  anziani  o  non
autosufficienti a carico; 
    d) l'articolo 51,  comma  2,  lettera  f-quater),  del  TUIR  che
prevede che non  concorrono  a  formare  il  reddito  del  lavoratore
dipendente i contributi e i premi versati  dal  datore  di  lavoro  a
favore della generalita' dei dipendenti o di categorie di  dipendenti
per prestazioni, anche assicurative, aventi per oggetto il rischio di
non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana o
aventi per oggetto il rischio di gravi patologie.