Art. 42 
 
                      Disposizioni finanziarie 
 
  1. Alla copertura degli oneri derivanti dall'articolo 36, comma  2,
lettera b), pari a 250 milioni di euro per l'anno 2025 e 250  milioni
di euro per l'anno 2026, si provvede: 
    a) quanto a 75 milioni di euro per l'anno 2025 e  75  milioni  di
euro per l'anno 2026 mediante corrispondente riduzione delle  risorse
del Fondo per le non autosufficienze di  cui  all'articolo  1,  comma
1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296; 
    b) quanto a 125 milioni di euro per l'anno 2025 e 125 milioni  di
euro per l'anno 2026 a valere sul Programma nazionale  «Inclusione  e
lotta alla  poverta'»  2021-2027,  nel  rispetto  delle  procedure  e
criteri di ammissibilita' previsti dal Programma medesimo; 
    c) quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2025 e  50  milioni  di
euro per l'anno 2026 a valere sulle disponibilita' della  Missione  5
del PNRR.