Art. 5 
 
Misure per la promozione della salute  e  dell'invecchiamento  attivo
  delle persone anziane da attuare nei luoghi di lavoro 
 
  1. Nei luoghi di lavoro, la promozione  della  salute,  la  cultura
della prevenzione e l'invecchiamento sano e attivo della  popolazione
anziana sono garantiti dal datore di lavoro attraverso  gli  obblighi
di valutazione dei fattori di rischio  e  di  sorveglianza  sanitaria
previsti dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, tenendo  conto
del modello sulla promozione della salute  nei  luoghi  di  lavoro  -
Workplace Health  Promotion  (WHP)  raccomandato  dall'Organizzazione
mondiale della sanita' e delle indicazioni  contenute  nel  PNP,  che
prevedono l'attivazione di processi e interventi tesi  a  rendere  il
luogo di  lavoro  un  ambiente  adatto  anche  alle  persone  anziane
attraverso idonei cambiamenti organizzativi. 
  2. Il datore di lavoro adotta ogni iniziativa diretta a favorire le
persone anziane nello svolgimento, anche parziale, della  prestazione
lavorativa in modalita' agile, nel rispetto della disciplina prevista
dai contratti collettivi nazionali di settore vigenti.