Art. 7 
 
          Promozione della mobilita' delle persone anziane 
 
  1.Al  fine  di  facilitare  l'esercizio  dell'autonomia   e   della
mobilita' delle persone anziane nei contesti urbani  ed  extraurbani,
anche  mediante  il  superamento  degli  ostacoli   che   impediscono
l'esercizio fisico, la fruizione degli spazi verdi e le occasioni  di
socializzazione e di incontro, entro novanta  giorni  dalla  data  di
entrata in vigore del presente  decreto,  con  decreto  del  Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, previa intesa in  sede  di  Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del  decreto  legislativo  28  agosto
1997,  n.  281,  sono  individuati  livelli  di  servizio  funzionali
all'adeguamento  dei  servizi  di  trasporto  pubblico  locale   alle
esigenze di mobilita' delle persone anziane nei  contesti  urbani  ed
extraurbani. I predetti livelli  di  servizio  sono  definiti  previa
ricognizione dei  servizi  di  mobilita'  attivati  dalle  competenti
amministrazioni territoriali a supporto della mobilita' delle persone
anziane, tenuto conto dei dati disponibili  sulla  rilevazione  della
domanda, sulla determinazione delle matrici di origine e destinazione
e sui fabbisogni di mobilita' della popolazione  di  riferimento.  Il
decreto di cui al primo periodo individua, per i livelli di  servizio
relativi alla mobilita' delle persone anziane, i relativi criteri  di
ponderazione  ai  fini  della  determinazione  della  quota  di   cui
all'articolo 27, comma 2, lettera b),  del  decreto-legge  24  aprile
2017, n. 50, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  21  giugno
2017, n. 96.