Art. 9 
 
Misure per la promozione di strumenti  di  sanita'  preventiva  e  di
  telemedicina presso il domicilio delle persone anziane 
 
  1. Al fine di consentire il mantenimento delle migliori  condizioni
di vita della  persona  anziana  presso  il  proprio  domicilio,  con
prioritario riferimento alla persona grande anziana affetta da almeno
una patologia cronica, e' promosso l'impiego di strumenti di  sanita'
preventiva  e  di  telemedicina  nell'erogazione  delle   prestazioni
assistenziali. 
  2. Le prestazioni di telemedicina sono individuate con decreto  del
Ministro della salute, di concerto con il  Ministro  dell'economia  e
delle finanze e con il Ministro per le disabilita', sentito il  CIPA,
previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui  all'articolo  8
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.  281,  da  adottare  entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente  decreto,
e in coerenza con le linee guida organizzative contenenti il  modello
digitale per l'attuazione dell'assistenza domiciliare, finalizzate al
traguardo M6C1-4, della Missione 6 - Salute, Componente 1 -  Reti  di
prossimita', strutture  e  telemedicina  per  l'assistenza  sanitaria
territoriale, Investimento 1.2 -  Casa  come  primo  luogo  di  cura,
assistenza domiciliare e telemedicina, del Piano nazionale di ripresa
e resilienza  (PNRR),  nonche'  con  le  progettualita'  dei  servizi
sanitari erogati in telemedicina, cosi' come  stabiliti  dall'Agenzia
nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas), in  qualita'  di
soggetto responsabile dell'attuazione  del  Subinvestimento  1.2.3  -
Telemedicina  per  un  migliore   supporto   ai   pazienti   cronici,
nell'ambito del predetto Investimento. 
  3. Con il decreto di cui al comma 2 e'  prevista  la  delimitazione
del  territorio  nazionale  in  tre   grandi   aree   geografiche   e
l'attivazione entro centottanta  giorni  dalla  data  di  entrata  in
vigore del presente decreto, in via sperimentale  e  per  un  periodo
massimo di diciotto mesi,  di  almeno  un  servizio  di  telemedicina
domiciliare  nell'ambito  di  ciascuna  di  tali  aree   geografiche,
prioritariamente destinato ai soggetti di cui al comma 1. 
  4. L'erogazione degli interventi di sanita'  preventiva  presso  il
domicilio dei soggetti di cui al comma 1 puo' essere effettuata dagli
enti pubblici e privati accreditati, dagli infermieri di  famiglia  e
comunita', nonche' tramite la rete delle  farmacie  territoriali,  in
coerenza con quanto previsto dall'articolo 1, comma  2,  lettera  a),
del decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153, secondo le  modalita'
indicate con il decreto di cui al comma 2. 
  5. L'Agenas verifica l'andamento dell'attivita' di  erogazione  dei
servizi di telemedicina prevista dal presente articolo e riferisce al
CIPA sugli esiti della stessa, nei tempi e con le modalita'  previsti
dal decreto di cui al comma 2. 
  6. Le prestazioni di  telemedicina  di  cui  al  presente  articolo
vengono svolte  dalle  amministrazioni  interessate  con  le  risorse
umane, strumentali e finanziarie, disponibili a legislazione vigente.