(Emendamento n. 1-art. 1)
                          EMENDAMENTO N. 1 
alla Convenzione generale di  sicurezza  sociale  tra  la  Repubblica
       Italiana e il Principato di Monaco del 12 febbraio 1982 
 
    La Repubblica  Italiana, da un lato, 
    E 
    Il Principato di Monaco, dall'altro, 
    Desiderosi di assicurare l'aggiornamento delle disposizioni della
Convenzione generale di sicurezza sociale che li lega e  considerando
l'emergere di nuove forme di lavoro, 
    Convengono le seguenti disposizioni: 
 
                             Articolo 1 
 
    Il paragrafo 2 dell'articolo  4  della  Convenzione  generale  di
sicurezza sociale tra la Repubblica   Italiana  e  il  Principato  di
Monaco del 12 febbraio 1982 e' integrato  con  un  capoverso  f)  del
seguente tenore: 
      «f) i  lavoratori  subordinati  o  assimilati  ai  subordinati,
residenti  nel  territorio  di  uno  dei  due  Paesi  contraenti  che
esercitano, per conto esclusivo di un datore di lavoro  la  cui  sede
sociale o il domicilio sia fissato in uno dei due  Paesi  contraenti,
un'attivita'  in   telelavoro   dal   territorio   dell'altro   Paese
contraente, sono assoggettati alla legislazione del Paese  contraente
nel cui territorio il datore di lavoro ha la sua sede  sociale  o  il
suo domicilio, a condizione di effettuare almeno un  terzo  del  loro
orario di lavoro settimanale nei locali del datore di lavoro.»