(Emendamento n. 1-art. 2)
                             Articolo 2 
 
    Le autorita' competenti verificano il rispetto  delle  condizioni
previste per l'applicazione dell'articolo 1 del presente Emendamento. 
    Esse convengono di procedere ad  una  verifica  dell'applicazione
delle disposizioni inserite nella Convenzione del  12  febbraio  1982
dal presente Emendamento, trascorsi  3  anni  dalla  data  della  sua
entrata in vigore.