Art. 4 
 
             Modifiche alla legge 30 aprile 1962, n. 283 
 
  1. All'articolo 12-ter, primo comma, della legge 30 aprile 1962, n.
283, le parole: «della sola ammenda,  ovvero  la  pena  dell'ammenda,
alternativa   o   congiunta»   sono   sostituite   dalle    seguenti:
«dell'ammenda, anche se alternativa». 
 
          Note all'art. 4: 
              - Si riporta l'articolo 12-ter della  legge  30  aprile
          1962, n. 283 (Modifica degli artt. 242, 243,  247,  250,  e
          262, del T.U. delle leggi  sanitarie  approvato  con  regio
          decreto 27 luglio 1934, n. 1265: 'Disciplina igienica della
          produzione e della  vendita  delle  sostanze  alimentari  e
          delle bevande'), come modificato dal presente decreto: 
                «Art. 12-ter (Estinzione  delle  contravvenzioni  per
          adempimento   di   prescrizioni    impartite    dall'organo
          accertatore).  -  Salvo  che  concorrano  con  uno  o  piu'
          delitti, alle contravvenzioni previste dalla presente legge
          e da altre disposizioni aventi forza di legge,  in  materia
          di igiene, produzione, tracciabilita' e vendita di alimenti
          e bevande, che hanno  cagionato  un  danno  o  un  pericolo
          suscettibile di elisione mediante condotte  ripristinatorie
          o  risarcitorie  e  per  le  quali  sia  prevista  la  pena
          dell'ammenda, anche se alternativa a  quella  dell'arresto,
          si applicano le disposizioni del presente articolo e  degli
          articoli 12-quater,  12-quinquies,  12-sexies,  12-septies,
          12-octies e 12-nonies. 
                Per consentire l'estinzione della contravvenzione  ed
          eliderne le  conseguenze  dannose  o  pericolose,  l'organo
          accertatore,  nell'esercizio  delle  funzioni  di   polizia
          giudiziaria di cui all'articolo 55 del codice di  procedura
          penale,  ovvero  la  polizia  giudiziaria,  impartisce   al
          contravventore un'apposita prescrizione,  fissando  per  la
          regolarizzazione un termine non  eccedente  il  periodo  di
          tempo tecnicamente necessario e comunque  non  superiore  a
          sei  mesi.  In  presenza  di   specifiche   e   documentate
          circostanze   non   imputabili   al   contravventore,   che
          determinino un ritardo nella regolarizzazione,  il  termine
          puo' essere prorogato per una sola volta, a  richiesta  del
          contravventore, per un periodo non  superiore  a  ulteriori
          sei mesi, con  provvedimento  motivato  che  e'  comunicato
          immediatamente al pubblico ministero. 
                Copia della prescrizione e' notificata  o  comunicata
          anche al rappresentante legale dell'ente nell'ambito  o  al
          servizio del quale opera il contravventore. 
                Con  la  prescrizione   l'organo   accertatore   puo'
          imporre, anche  con  riferimento  al  contesto  produttivo,
          organizzativo, commerciale o comunque di lavoro, specifiche
          misure atte a far cessare situazioni di pericolo ovvero  la
          prosecuzione di attivita' potenzialmente pericolose per  la
          sicurezza, l'igiene alimentare e la salute pubblica. 
                Resta  in  ogni  caso  fermo  l'obbligo   dell'organo
          accertatore di riferire al pubblico ministero la notizia di
          reato relativa alla contravvenzione, ai sensi dell'articolo
          347 del codice di procedura penale,  e  di  trasmettere  il
          verbale con cui sono state impartite le prescrizioni. 
                Il pubblico ministero, quando lo ritiene  necessario,
          puo' disporre con decreto che l'organo che ha impartito  le
          prescrizioni apporti modifiche alle stesse.».