Art. 4 Modifiche alla legge 30 aprile 1962, n. 283 1. All'articolo 12-ter, primo comma, della legge 30 aprile 1962, n. 283, le parole: «della sola ammenda, ovvero la pena dell'ammenda, alternativa o congiunta» sono sostituite dalle seguenti: «dell'ammenda, anche se alternativa».
Note all'art. 4: - Si riporta l'articolo 12-ter della legge 30 aprile 1962, n. 283 (Modifica degli artt. 242, 243, 247, 250, e 262, del T.U. delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265: 'Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande'), come modificato dal presente decreto: «Art. 12-ter (Estinzione delle contravvenzioni per adempimento di prescrizioni impartite dall'organo accertatore). - Salvo che concorrano con uno o piu' delitti, alle contravvenzioni previste dalla presente legge e da altre disposizioni aventi forza di legge, in materia di igiene, produzione, tracciabilita' e vendita di alimenti e bevande, che hanno cagionato un danno o un pericolo suscettibile di elisione mediante condotte ripristinatorie o risarcitorie e per le quali sia prevista la pena dell'ammenda, anche se alternativa a quella dell'arresto, si applicano le disposizioni del presente articolo e degli articoli 12-quater, 12-quinquies, 12-sexies, 12-septies, 12-octies e 12-nonies. Per consentire l'estinzione della contravvenzione ed eliderne le conseguenze dannose o pericolose, l'organo accertatore, nell'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria di cui all'articolo 55 del codice di procedura penale, ovvero la polizia giudiziaria, impartisce al contravventore un'apposita prescrizione, fissando per la regolarizzazione un termine non eccedente il periodo di tempo tecnicamente necessario e comunque non superiore a sei mesi. In presenza di specifiche e documentate circostanze non imputabili al contravventore, che determinino un ritardo nella regolarizzazione, il termine puo' essere prorogato per una sola volta, a richiesta del contravventore, per un periodo non superiore a ulteriori sei mesi, con provvedimento motivato che e' comunicato immediatamente al pubblico ministero. Copia della prescrizione e' notificata o comunicata anche al rappresentante legale dell'ente nell'ambito o al servizio del quale opera il contravventore. Con la prescrizione l'organo accertatore puo' imporre, anche con riferimento al contesto produttivo, organizzativo, commerciale o comunque di lavoro, specifiche misure atte a far cessare situazioni di pericolo ovvero la prosecuzione di attivita' potenzialmente pericolose per la sicurezza, l'igiene alimentare e la salute pubblica. Resta in ogni caso fermo l'obbligo dell'organo accertatore di riferire al pubblico ministero la notizia di reato relativa alla contravvenzione, ai sensi dell'articolo 347 del codice di procedura penale, e di trasmettere il verbale con cui sono state impartite le prescrizioni. Il pubblico ministero, quando lo ritiene necessario, puo' disporre con decreto che l'organo che ha impartito le prescrizioni apporti modifiche alle stesse.».