Art. 2 
 
                        Ordine di esecuzione 
 
  1. Piena ed intera esecuzione e'  data  al  Protocollo  addizionale
alla Convenzione, di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della
sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo
8 del Protocollo stesso.