Art. 3 
 
                 Clausola di invarianza finanziaria 
 
  1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
  2. Le amministrazioni interessate  provvedono  all'adempimento  dei
compiti derivanti dall'attuazione della presente legge con le risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.