(Protocollo addizionale-art. 1)
                                             Traduzione non ufficiale 
 
          PROTOCOLLO ADDIZIONALE ALLA CONVENZIONE RELATIVA 
     AL TRASPORTO INTERNAZIONALE DI MERCI SU STRADA, CONCERNENTE 
                  LA LETTERA DI VETTURA ELETTRONICA 
 
    Le parti di questo protocollo, 
    in qualita' di parti  della  Convenzione  sul  contratto  per  il
trasporto internazionale di merci su strada (CMR) fatto a Ginevra  il
19 maggio 1956, 
    Desiderando integrare la Convenzione allo scopo di facilitare  la
redazione facoltativa della lettera di vettura  attraverso  procedure
utilizzate per la registrazione e la gestione elettronica dei dati, 
    Hanno concordato quanto segue: 
 
                             Articolo 1. 
                             Definizioni 
 
    Per gli scopi del presente Protocollo, si intende: 
      per «Convenzione» la Convenzione per il contratto di  trasporto
internazionale di merci su strada (CMR); 
      per «Comunicazione elettronica»  ogni  comunicazione  generata,
inviata, ricevuta  o  conservata  attraverso  strumenti  elettronici,
ottici,  digitali  o  simili,  col   risultato   che   l'informazione
comunicata risulti accessibile per successive utilizzazioni; 
      per «lettera di vettura elettronica», una  lettera  di  vettura
emessa  mediante  una  comunicazione  elettronica  dal  vettore,  dal
mittente o da qualsiasi altra parte interessata all'esecuzione di  un
contratto di trasporto al quale si applica la  Convenzione,  comprese
le indicazioni logicamente associate alla  comunicazione  elettronica
sotto  forma  di  dati  allegati  o  altrimenti   connessi   a   tale
comunicazione elettronica al momento della sua elaborazione o in  una
fase ulteriore, in modo da risultarne parte integrante; 
      per «firma elettronica», i dati in forma elettronica,  allegati
oppure  connessi  tramite   associazione   logica   ad   altri   dati
elettronici, utilizzati come metodo di autenticazione.