Traduzione non ufficiale PROTOCOLLO ADDIZIONALE ALLA CONVENZIONE RELATIVA AL TRASPORTO INTERNAZIONALE DI MERCI SU STRADA, CONCERNENTE LA LETTERA DI VETTURA ELETTRONICA Le parti di questo protocollo, in qualita' di parti della Convenzione sul contratto per il trasporto internazionale di merci su strada (CMR) fatto a Ginevra il 19 maggio 1956, Desiderando integrare la Convenzione allo scopo di facilitare la redazione facoltativa della lettera di vettura attraverso procedure utilizzate per la registrazione e la gestione elettronica dei dati, Hanno concordato quanto segue: Articolo 1. Definizioni Per gli scopi del presente Protocollo, si intende: per «Convenzione» la Convenzione per il contratto di trasporto internazionale di merci su strada (CMR); per «Comunicazione elettronica» ogni comunicazione generata, inviata, ricevuta o conservata attraverso strumenti elettronici, ottici, digitali o simili, col risultato che l'informazione comunicata risulti accessibile per successive utilizzazioni; per «lettera di vettura elettronica», una lettera di vettura emessa mediante una comunicazione elettronica dal vettore, dal mittente o da qualsiasi altra parte interessata all'esecuzione di un contratto di trasporto al quale si applica la Convenzione, comprese le indicazioni logicamente associate alla comunicazione elettronica sotto forma di dati allegati o altrimenti connessi a tale comunicazione elettronica al momento della sua elaborazione o in una fase ulteriore, in modo da risultarne parte integrante; per «firma elettronica», i dati in forma elettronica, allegati oppure connessi tramite associazione logica ad altri dati elettronici, utilizzati come metodo di autenticazione.