(Protocollo addizionale-art. 13)
 
                            Articolo 13. 
                             Emendamenti 
 
    1. Una volta entrato  in  vigore,  il  presente  Protocollo  puo'
essere emendato secondo la procedura definita nel presente articolo. 
    2. Qualsiasi proposta  di  emendamento  del  presente  Protocollo
presentata  da  una  Parte  contraente  del  Protocollo   stesso   e'
sottoposta  al  Gruppo  di  lavoro  dei  trasporti   stradali   della
Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE) che la
esaminera' e decidera' in merito. 
    3. Le Parti contraenti del presente Protocollo  si  adoperano  al
meglio delle loro possibilita' per raggiungere un consenso.  Qualora,
malgrado i loro sforzi, non si raggiunga un consenso sull'emendamento
proposto, l'adozione di quest'ultimo necessitera', in ultima istanza,
una maggioranza di  due  terzi  delle  Parti  contraenti  presenti  e
votanti. La proposta di emendamento adottata  sia  per  consenso  sia
dalla maggioranza di due terzi delle Parti contraenti  e'  sottoposta
dalla segreteria  della  Commissione  economica  per  l'Europa  delle
Nazioni  Unite  al  segretario  generale,   che   la   comunica   per
accettazione a tutte le Parti contraenti del presente Protocollo come
pure ai Paesi firmatari. 
    4. Entro nove mesi a decorrere dalla data della comunicazione del
segretario generale concernente  la  proposta  di  emendamento,  ogni
Parte contraente puo' rendere note al segretario  generale  eventuali
obiezioni all'emendamento proposto. 
    5. L'emendamento proposto e' considerato accettato se, una  volta
scaduto il termine di nove mesi previsto al paragrafo precedente, non
e' stata notificata alcuna obiezione da una  delle  Parti  contraenti
del   presente   Protocollo.   Se   viene   formulata   un'obiezione,
l'emendamento proposto rimane senza effetto. 
    6. Nel caso in cui un Paese sia  divenuto  Parte  contraente  del
presente  Protocollo  nel  periodo  compreso  tra  il  momento  della
notificazione di una  proposta  di  emendamento  e  la  scadenza  del
termine di nove mesi di cui al paragrafo 4 del presente articolo,  la
segreteria  del  Gruppo  di  lavoro  dei  trasporti  stradali   della
Commissione  economica  per  l'Europa   notifica   appena   possibile
l'emendamento proposto al  nuovo  Paese  divenuto  Parte  contraente.
Quest'ultimo puo' rendere note al segretario  generale,  prima  della
scadenza   del   termine   di   nove   mesi,   eventuali    obiezioni
all'emendamento proposto. 
    7. Il Segretario generale notifica quanto prima a tutte le  Parti
contraenti  del  presente  Protocollo  le  obiezioni   formulate   in
applicazione dei paragrafi 4 e 6 del presente articolo  e  tutti  gli
emendamenti accettati conformemente al paragrafo 5 sopra riportato. 
    8. Qualsiasi emendamento che e' considerato  accettato  entra  in
vigore sei mesi dopo la  data  della  sua  notificazione  alle  Parti
contraenti da parte del segretario generale.