(Protocollo addizionale-art. 14)
 
                            Articolo 14. 
             Convocazione di una conferenza diplomatica 
 
    1. Dopo che il presente Protocollo e'  entrato  in  vigore,  ogni
Parte  contraente  puo',  mediante   notificazione   indirizzata   al
segretario  generale   dell'Organizzazione   delle   Nazioni   Unite,
domandare la convocazione di una conferenza allo scopo di rivedere il
presente Protocollo. Il Segretario generale notifica tale  domanda  a
tutte le Parti contraenti e, qualora  nel  termine  di  quattro  mesi
dalla sua notificazione almeno un quarto delle Parti  contraenti  gli
abbia comunicato il proprio consenso a tale  richiesta,  convoca  una
conferenza per la revisione. 
    2. Se una conferenza e' convocata in  conformita'  del  paragrafo
precedente, Il Segretario generale ne da' avviso  a  tutte  le  Parti
contraenti e le invita a presentare, nel  termine  di  tre  mesi,  le
proposte che esse desiderano che siano esaminate dalla conferenza. Il
Segretario generale comunica a tutte le Parti contraenti l'ordine del
giorno  provvisorio  della  conferenza,  come  pure  il  testo  delle
proposte,  almeno  tre  mesi  prima  della  data  di  apertura  della
conferenza. 
    3. Ad ogni  conferenza  convocata  in  conformita'  del  presente
articolo, Il Segretario generale invita  tutti  i  Paesi  di  cui  ai
paragrafi 1, 3 e 4 dell'articolo 7 del presente Protocollo.