Articolo 14. Convocazione di una conferenza diplomatica 1. Dopo che il presente Protocollo e' entrato in vigore, ogni Parte contraente puo', mediante notificazione indirizzata al segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, domandare la convocazione di una conferenza allo scopo di rivedere il presente Protocollo. Il Segretario generale notifica tale domanda a tutte le Parti contraenti e, qualora nel termine di quattro mesi dalla sua notificazione almeno un quarto delle Parti contraenti gli abbia comunicato il proprio consenso a tale richiesta, convoca una conferenza per la revisione. 2. Se una conferenza e' convocata in conformita' del paragrafo precedente, Il Segretario generale ne da' avviso a tutte le Parti contraenti e le invita a presentare, nel termine di tre mesi, le proposte che esse desiderano che siano esaminate dalla conferenza. Il Segretario generale comunica a tutte le Parti contraenti l'ordine del giorno provvisorio della conferenza, come pure il testo delle proposte, almeno tre mesi prima della data di apertura della conferenza. 3. Ad ogni conferenza convocata in conformita' del presente articolo, Il Segretario generale invita tutti i Paesi di cui ai paragrafi 1, 3 e 4 dell'articolo 7 del presente Protocollo.