(Protocollo addizionale-art. 2)
 
                             Articolo 2. 
 Campo d'applicazione e portata della lettera di vettura elettronica 
 
    1. Fatte  salve  le  disposizioni  del  presente  Protocollo,  la
lettera di vettura  di  cui  alla  Convenzione  come  pure  qualsiasi
domanda,  dichiarazione,  istruzione,   ordine,   riserva   o   altra
comunicazione concernente l'esecuzione di un contratto  di  trasporto
cui si applica  la  Convenzione  possono  essere  compilati  mediante
comunicazione elettronica. 
    2. Una lettera di vettura conforme al presente  Protocollo  sara'
considerata  equivalente  alla  lettera  di  vettura  di   cui   alla
Convenzione e pertanto avra' la stessa forza probante e produrra' gli
stessi effetti di quest'ultima.