Articolo 2. Campo d'applicazione e portata della lettera di vettura elettronica 1. Fatte salve le disposizioni del presente Protocollo, la lettera di vettura di cui alla Convenzione come pure qualsiasi domanda, dichiarazione, istruzione, ordine, riserva o altra comunicazione concernente l'esecuzione di un contratto di trasporto cui si applica la Convenzione possono essere compilati mediante comunicazione elettronica. 2. Una lettera di vettura conforme al presente Protocollo sara' considerata equivalente alla lettera di vettura di cui alla Convenzione e pertanto avra' la stessa forza probante e produrra' gli stessi effetti di quest'ultima.