Articolo 3. Autenticazione della lettera di vettura elettronica 1. La lettera di vettura elettronica e' autenticata dalle parti del contratto di trasporto per mezzo di una firma elettronica affidabile che offre garanzie riguardo alla sua connessione con la lettera di vettura elettronica. L'affidabilita' della firma elettronica e' data, fino a prova contraria, se la firma elettronica: a. e' connessa esclusivamente al firmatario; b. permette di identificare il firmatario; c. e' stata creata con mezzi sui quali il firmatario puo' conservare un controllo esclusivo; e d. e' collegata ai dati ai quali si riferisce in modo da consentire di rilevare se i dati stessi siano stati successivamente modificati. 2. La lettera di vettura elettronica puo' altresi' essere autenticata mediante qualsiasi processo di autenticazione elettronica ammesso dalla legislazione del Paese in cui la lettera di vettura elettronica e' stata compilata. 3. Le indicazioni che vi sono iscritte devono essere accessibili a tutti coloro che sono abilitati a questo scopo.