(Protocollo addizionale-art. 3)
 
                             Articolo 3. 
         Autenticazione della lettera di vettura elettronica 
 
    1. La lettera di vettura elettronica e' autenticata  dalle  parti
del contratto  di  trasporto  per  mezzo  di  una  firma  elettronica
affidabile che offre garanzie riguardo alla sua  connessione  con  la
lettera  di  vettura   elettronica.   L'affidabilita'   della   firma
elettronica e' data, fino a prova contraria, se la firma elettronica: 
      a. e' connessa esclusivamente al firmatario; 
      b. permette di identificare il firmatario; 
      c. e' stata creata con  mezzi  sui  quali  il  firmatario  puo'
conservare un controllo esclusivo; e 
      d. e' collegata ai dati  ai  quali  si  riferisce  in  modo  da
consentire di rilevare se i dati stessi siano  stati  successivamente
modificati. 
    2.  La  lettera  di  vettura  elettronica  puo'  altresi'  essere
autenticata mediante qualsiasi processo di autenticazione elettronica
ammesso dalla legislazione del Paese in cui  la  lettera  di  vettura
elettronica e' stata compilata. 
    3. Le indicazioni che vi sono iscritte devono essere  accessibili
a tutti coloro che sono abilitati a questo scopo.