Articolo 5. Attuazione della lettera di vettura elettronica 1. Le parti interessate all'esecuzione del contratto di trasporto stabiliscono di comune accordo le procedure e la loro attuazione al fine di conformarsi alle disposizioni del presente Protocollo e della Convenzione, segnatamente per quanto concerne: a. il metodo per compilare e consegnare la lettera di vettura elettronica alla parte abilitata; b. l'assicurazione che la lettera di vettura elettronica mantiene la sua integrita'; c. il modo in cui il titolare dei diritti derivanti dalla lettera di vettura elettronica puo' dimostrare che ne e' effettivamente il titolare; d. il modo in cui e' data conferma che la riconsegna al destinatario ha avuto luogo; e. le procedure che permettono di completare o di modificare la lettera di vettura elettronica; e f. le procedure che permettono un'eventuale sostituzione della lettera di vettura elettronica con una lettera di vettura compilata con altri mezzi. 2. Le procedure di cui al paragrafo 1 devono essere menzionate nella lettera di vettura elettronica e poter essere facilmente verificate.