(Protocollo addizionale-art. 5)
 
                             Articolo 5. 
           Attuazione della lettera di vettura elettronica 
 
    1. Le parti interessate all'esecuzione del contratto di trasporto
stabiliscono di comune accordo le procedure e la loro  attuazione  al
fine di conformarsi alle disposizioni del presente Protocollo e della
Convenzione, segnatamente per quanto concerne: 
      a. il metodo per compilare e consegnare la lettera  di  vettura
elettronica alla parte abilitata; 
      b.  l'assicurazione  che  la  lettera  di  vettura  elettronica
mantiene la sua integrita'; 
      c. il modo in cui  il  titolare  dei  diritti  derivanti  dalla
lettera  di  vettura  elettronica   puo'   dimostrare   che   ne   e'
effettivamente il titolare; 
      d. il modo in  cui  e'  data  conferma  che  la  riconsegna  al
destinatario ha avuto luogo; 
      e. le procedure che permettono di completare o di modificare la
lettera di vettura elettronica; e 
      f. le procedure che permettono un'eventuale sostituzione  della
lettera di vettura elettronica con una lettera di  vettura  compilata
con altri mezzi. 
    2. Le procedure di cui al paragrafo 1  devono  essere  menzionate
nella lettera  di  vettura  elettronica  e  poter  essere  facilmente
verificate.