Articolo 6. Documenti che completano la lettera di vettura elettronica 1. Il vettore rilascia al mittente, su domanda di quest'ultimo, una ricevuta delle merci e qualsiasi indicazione necessaria per identificare la spedizione e per accedere alla lettera di vettura elettronica di cui al presente Protocollo. 2. I documenti di cui all'articolo 6, paragrafo 2, lettera g e all'articolo 11 della Convenzione possono essere forniti dal mittente al vettore sotto forma di comunicazione elettronica se esistono in tale forma e se le parti hanno convenuto le procedure atte a stabilire una connessione tra questi documenti e la lettera di vettura elettronica di cui al presente Protocollo, in modo da garantirne l'integrita'.