(Protocollo addizionale-art. 6)
 
                             Articolo 6. 
     Documenti che completano la lettera di vettura elettronica 
 
    1. Il vettore rilascia al mittente, su domanda  di  quest'ultimo,
una ricevuta delle  merci  e  qualsiasi  indicazione  necessaria  per
identificare la spedizione e per accedere  alla  lettera  di  vettura
elettronica di cui al presente Protocollo. 
    2. I documenti di cui all'articolo 6, paragrafo 2,  lettera  g  e
all'articolo 11 della Convenzione possono essere forniti dal mittente
al vettore sotto forma di comunicazione elettronica  se  esistono  in
tale forma e  se  le  parti  hanno  convenuto  le  procedure  atte  a
stabilire una connessione  tra  questi  documenti  e  la  lettera  di
vettura elettronica  di  cui  al  presente  Protocollo,  in  modo  da
garantirne l'integrita'.