Art. 4 
 
                        Soggetti beneficiari 
 
  1. Possono  beneficiare  delle  agevolazioni  di  cui  al  presente
decreto le  PMI  che,  alla  data  di  presentazione  della  domanda,
risultino in possesso dei requisiti di cui all'articolo 7 del decreto
22/4/2022 e dei seguenti ulteriori requisiti: 
    a) sono costituite in forma di societa' di capitali; 
    b) non  annoverano  tra  gli  amministratori  o  i  soci  persone
condannate con sentenza  definitiva  o  decreto  penale  di  condanna
divenuto irrevocabile  o  sentenza  di  applicazione  della  pena  su
richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura  penale,
per il reato di cui all'art. 2632 codice civile. 
  2. Non possono beneficiare delle agevolazioni di  cui  al  presente
decreto le PMI nei cui confronti sia verificata  l'esistenza  di  una
causa ostativa ai sensi della disciplina antimafia di cui al  decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159. 
 
          Note all'art. 4: 
              - Per i riferimenti  del  decreto  del  Ministro  dello
          sviluppo   economico,   di   concerto   con   il   Ministro
          dell'economia e delle finanze 22 aprile 2022 si veda  nelle
          note all'art. 1. 
              - Si riporta l'articolo 444  del  codice  di  procedura
          penale,  approvato  con  decreto   del   Presidente   della
          Repubblica 22 settembre  1988,  n.  447,  (GU  n.  250  del
          24-10-1988 - Suppl. Ordinario n. 92), cosi' come modificato
          dal decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150: 
                «Art. 444 (Applicazione della pena su  richiesta).  -
          1. L'imputato e il pubblico ministero possono  chiedere  al
          giudice  l'applicazione,  nella  specie  e   nella   misura
          indicata, di una pena sostitutiva o di una pena pecuniaria,
          diminuita fino a un terzo, ovvero  di  una  pena  detentiva
          quando questa, tenuto conto delle circostanze  e  diminuita
          fino a un terzo, non supera cinque anni soli o congiunti  a
          pena pecuniaria. L'imputato e il pubblico ministero possono
          altresi' chiedere al  giudice  di  non  applicare  le  pene
          accessorie o di  applicarle  per  una  durata  determinata,
          salvo quanto previsto dal comma 3-bis, e di non ordinare la
          confisca facoltativa  o  di  ordinarla  con  riferimento  a
          specifici beni o a un importo determinato. 
                1-bis. Sono esclusi dall'applicazione del comma  1  i
          procedimenti per i delitti di cui  all'articolo  51,  commi
          3-bis e 3-quater, i procedimenti per i delitti di cui  agli
          articoli 600-bis, 600-ter, primo, secondo, terzo  e  quinto
          comma,    600-quater,    secondo    comma,    600-quater.1,
          relativamente alla condotta di produzione  o  commercio  di
          materiale  pornografico,  600-quinquies,  nonche'  609-bis,
          609-ter, 609-quater e 609-octies del codice penale, nonche'
          quelli contro coloro che siano stati dichiarati delinquenti
          abituali, professionali e per tendenza, o recidivi ai sensi
          dell'articolo 99, quarto comma, del codice penale,  qualora
          la pena superi due anni soli o congiunti a pena pecuniaria. 
                1-ter. Nei procedimenti per i delitti previsti  dagli
          articoli 314, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater e  322-bis
          del codice penale, l'ammissibilita' della richiesta di  cui
          al comma 1 e' subordinata alla restituzione  integrale  del
          prezzo o del profitto del reato. 
                2. Se vi e' il consenso anche della parte che non  ha
          formulato  la  richiesta  e  non  deve  essere  pronunciata
          sentenza di proscioglimento a norma dell'articolo  129,  il
          giudice, sulla base degli  atti,  se  ritiene  corrette  la
          qualificazione giuridica del  fatto,  l'applicazione  e  la
          comparazione delle circostanze prospettate dalle parti,  le
          determinazioni in merito alla confisca, nonche' congrue  le
          pene  indicate,  ne  dispone  con  sentenza  l'applicazione
          enunciando nel dispositivo che vi  e'  stata  la  richiesta
          delle parti. Se vi e'  costituzione  di  parte  civile,  il
          giudice non decide sulla relativa  domanda;  l'imputato  e'
          tuttavia condannato  al  pagamento  delle  spese  sostenute
          dalla parte civile, salvo che ricorrano giusti  motivi  per
          la compensazione totale  o  parziale.  Non  si  applica  la
          disposizione  dell'articolo  75,  comma   3.   Si   applica
          l'articolo 537-bis. 
                3.  La  parte,  nel  formulare  la  richiesta,   puo'
          subordinarne l'efficacia alla concessione della sospensione
          condizionale della pena. In  questo  caso  il  giudice,  se
          ritiene che la sospensione condizionale  non  possa  essere
          concessa, rigetta la richiesta. 
                3-bis. Nei procedimenti per i delitti previsti  dagli
          articoli  314,  primo  comma,  317,  318,   319,   319-ter,
          319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis  e  346-bis
          del codice penale, la parte, nel  formulare  la  richiesta,
          puo'  subordinarne  l'efficacia  all'esenzione  dalle  pene
          accessorie previste dall'articolo 317-bis del codice penale
          ovvero  all'estensione  degli  effetti  della   sospensione
          condizionale anche a tali pene accessorie. In  questi  casi
          il giudice, se ritiene di applicare le  pene  accessorie  o
          ritiene che l'estensione della sospensione condizionale non
          possa essere concessa, rigetta la richiesta». 
              -  Si  riporta  l'articolo  2632  del  Codice   civile,
          approvato regio decreto 16 marzo 1942, n. 262 (GU n.79  del
          04-04-1942), cosi' come da ultima  modifica  apportata  dal
          decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6: 
                «Art. 2632 (Formazione fittizia del capitale). -  Gli
          amministratori e i soci conferenti  che,  anche  in  parte,
          formano od  aumentano  fittiziamente  il  capitale  sociale
          mediante  attribuzioni  di  azioni  o   quote   in   misura
          complessivamente  superiore  all'ammontare   del   capitale
          sociale,  sottoscrizione  reciproca  di  azioni  o   quote,
          sopravvalutazione rilevante dei  conferimenti  di  beni  in
          natura o di crediti ovvero del  patrimonio  della  societa'
          nel caso di trasformazione, sono puniti con  la  reclusione
          fino ad un anno».