Art. 5 
 
              Caratteristiche dell'aumento di capitale 
 
  1. Entro la data di presentazione della domanda di  contributo,  la
PMI deve avere deliberato un aumento del capitale sociale  in  misura
non inferiore al 30 per cento dell'importo del finanziamento. 
  2. L'aumento di  capitale  puo'  essere  effettuato  esclusivamente
nella forma  del  conferimento  in  denaro  e  deve  risultare  dalla
delibera  adottata  dalla  PMI  come  «versamento  in  conto  aumento
capitale». 
  3. A pena di revoca del  contributo,  l'aumento  di  capitale  deve
essere sottoscritto dalla PMI entro  e  non  oltre  i  trenta  giorni
successivi alla concessione del contributo di cui all'articolo 6. 
  4. Entro il termine di cui al comma 3, la PMI e' tenuta  a  versare
almeno il 25 per  cento  dell'aumento  di  capitale,  oltre  l'intero
valore del sovrapprezzo delle azioni, se previsto. 
  5. Ai sensi degli articoli 2481-bis e 2463-bis del  codice  civile,
qualora l'aumento di capitale sia effettuato dall'unico socio  ovvero
da una societa' a responsabilita' limitata semplificata, l'aumento di
capitale deve risultare interamente versato entro il termine  di  cui
al comma 3. 
  6. L'aumento di capitale sottoscritto  deve  essere  effettuato  ai
sensi di quanto previsto dagli articoli 2438 e  2481,  comma  2,  del
codice civile. 
  7. A pena di revoca  del  contributo,  il  versamento  della  quota
dell'aumento di capitale non versata entro il termine di cui al comma
3 deve risultare effettuato dalla PMI entro e non oltre  la  data  di
presentazione delle singole richieste di erogazione del contributo di
cui al decreto 22/4/2022, in misura almeno proporzionale  alle  quote
del contributo stesso e secondo  quanto  espressamente  previsto  dal
provvedimento di concessione di cui all'articolo 8. 
 
          Note all'art. 5: 
              - Si riportano gli artt. 2438, 2481, 2481  bis  e  2463
          bis del Codice civile: 
                «Art. 2438 (Aumento di capitale).  -  Un  aumento  di
          capitale non puo' essere eseguito  fino  a  che  le  azioni
          precedentemente emesse non siano interamente liberate. 
                In caso  di  violazione  del  precedente  comma,  gli
          amministratori sono solidalmente responsabili per  i  danni
          arrecati ai soci ed ai terzi. Restano in  ogni  caso  salvi
          gli obblighi assunti con  la  sottoscrizione  delle  azioni
          emesse in violazione del precedente comma». 
                «Art.  2481   (Aumento   di   capitale).   -   L'atto
          costitutivo puo' attribuire agli amministratori la facolta'
          di aumentare il capitale sociale, determinandone i limiti e
          le   modalita'   di   esercizio;   la    decisione    degli
          amministratori, che deve risultare da verbale redatto senza
          indugio da notaio, deve essere  depositata  ed  iscritta  a
          norma dell'articolo 2436. 
                La decisione di aumentare  il  capitale  sociale  non
          puo'   esser   attuata   fin    quando    i    conferimenti
          precedentemente  dovuti  non   sono   stati   integralmente
          eseguiti». 
                «Art. 2481 bis (Aumento di  capitale  mediante  nuovi
          conferimenti). -  In  caso  di  decisione  di  aumento  del
          capitale sociale mediante nuovi conferimenti spetta ai soci
          il  diritto  di   sottoscriverlo   in   proporzione   delle
          partecipazioni da essi possedute. L'atto  costitutivo  puo'
          prevedere, salvo per il caso di cui all'articolo  2482-ter,
          che  l'aumento  di  capitale  possa  essere  attuato  anche
          mediante offerta di quote di nuova emissione  a  terzi;  in
          tal caso spetta ai  soci  che  non  hanno  consentito  alla
          decisione il diritto di recesso a norma dell'articolo 2473. 
                La  decisione  di   aumento   di   capitale   prevede
          l'eventuale soprapprezzo e le modalita' ed i termini  entro
          i   quali   puo'   essere   esercitato   il   diritto    di
          sottoscrizione. Tali termini non possono essere inferiori a
          trenta giorni dal momento in cui viene comunicato  ai  soci
          che l'aumento di  capitale  puo'  essere  sottoscritto.  La
          decisione  puo'  anche   consentire,   disciplinandone   le
          modalita',  che  la  parte  dell'aumento  di  capitale  non
          sottoscritta da uno o  piu'  soci  sia  sottoscritta  dagli
          altri soci o da terzi. 
                Se  l'aumento  di  capitale  non   e'   integralmente
          sottoscritto nel  termine  stabilito  dalla  decisione,  il
          capitale   e'   aumentato   di   un   importo   pari   alle
          sottoscrizioni  raccolte  soltanto  se   la   deliberazione
          medesima lo abbia espressamente consentito. 
                Salvo quanto previsto dal secondo periodo del  quarto
          comma   e   dal   sesto   comma   dell'articolo   2464,   i
          sottoscrittori dell'aumento di  capitale  devono,  all'atto
          della  sottoscrizione,  versare  alla  societa'  almeno  il
          venticinque per cento della parte di capitale  sottoscritta
          e, se previsto, l'intero soprapprezzo. Per  i  conferimenti
          di beni in natura o di crediti si applica  quanto  disposto
          dal quinto comma dell'articolo 2464. 
                Se l'aumento di capitale e'  sottoscritto  dall'unico
          socio, il conferimento in danaro deve essere  integralmente
          versato all'atto della sottoscrizione. 
                Nei trenta giorni  dall'avvenuta  sottoscrizione  gli
          amministratori  devono  depositare  per  l'iscrizione   nel
          registro delle imprese  un'attestazione  che  l'aumento  di
          capitale e' stato eseguito». 
                «Art. 2463 bis (Societa' a  responsabilita'  limitata
          semplificata). - La  societa'  a  responsabilita'  limitata
          semplificata puo' essere costituita con  contratto  o  atto
          unilaterale da persone fisiche. 
                L'atto  costitutivo  deve  essere  redatto  per  atto
          pubblico in conformita' al modello standard  tipizzato  con
          decreto del Ministro della giustizia, di  concerto  con  il
          Ministro dell'economia e delle finanze e  con  il  Ministro
          dello sviluppo economico, e deve indicare: 
                  1) il cognome,  il  nome,  la  data,  il  luogo  di
          nascita, il domicilio, la cittadinanza di ciascun socio; 
                  2)    la    denominazione    sociale     contenente
          l'indicazione  di  societa'  a   responsabilita'   limitata
          semplificata e il comune  ove  sono  poste  la  sede  della
          societa' e le eventuali sedi secondarie; 
                  3) l'ammontare del capitale sociale, pari almeno ad
          1 euro e inferiore  all'importo  di  10.000  euro  previsto
          all'articolo 2463, secondo comma, numero 4), sottoscritto e
          interamente  versato  alla  data  della  costituzione.   Il
          conferimento  deve  farsi  in  denaro  ed  essere   versato
          all'organo amministrativo; 
                  4) i requisiti previsti dai numeri 3), 6), 7) e  8)
          del secondo comma dell'articolo 2463; 
                  5) luogo e data di sottoscrizione; 
                  6) gli amministratori. 
                Le  clausole  del  modello  standard  tipizzato  sono
          inderogabili. 
                La  denominazione  di  societa'   a   responsabilita'
          limitata    semplificata,    l'ammontare    del    capitale
          sottoscritto e versato, la sede della societa' e  l'ufficio
          del registro delle imprese presso cui  questa  e'  iscritta
          devono essere indicati  negli  atti,  nella  corrispondenza
          della societa' e nello spazio  elettronico  destinato  alla
          comunicazione collegato con la rete telematica  ad  accesso
          pubblico. 
                Salvo  quanto  previsto  dal  presente  articolo,  si
          applicano  alla   societa'   a   responsabilita'   limitata
          semplificata le disposizioni del presente  capo  in  quanto
          compatibili».