Art. 7 Presentazione della domanda di contributo in caso di aumento di capitale 1. La PMI che abbia deliberato l'aumento di capitale di cui all'articolo 5 deve presentare la domanda di contributo utilizzando esclusivamente gli schemi definiti con il provvedimento del Direttore generale per gli incentivi alle imprese di cui all'articolo 12. 2. Con la presentazione della domanda di cui al comma 1, la PMI si impegna alla sottoscrizione ed al versamento dell'aumento di capitale deliberato nei termini e con le modalita' previsti dall'articolo 5. 3. A pena di improcedibilita' della domanda di contributo, la PMI deve allegare alla stessa una dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta', resa ai sensi degli articoli 47, 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni e integrazioni, attestante l'avvenuta adozione della delibera di aumento del capitale sociale. 4. Qualora la PMI beneficiaria non adempia al versamento dell'aumento di capitale, e' fatto divieto alla medesima di chiedere la conversione dell'istanza nella domanda ordinaria di accesso al contributo per investimenti in beni strumentali, 4.0 e green di cui all'articolo 11 del decreto 22/4/2022. Nel caso, l'impresa dovra' presentare una nuova domanda, fermo restando quanto previsto dall'articolo 9, comma 9, del decreto 22/4/2022.
Note all'art. 7: - Si riportano gli articoli 47, 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20-02-2001 - Suppl. Ordinario n. 30: «Art. 47 (Dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorieta'). - 1. L'atto di notorieta' concernente stati, qualita' personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato e' sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalita' di cui all'articolo 38. 2. La dichiarazione resa nell'interesse proprio del dichiarante puo' riguardare anche stati, qualita' personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza. 3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le qualita' personali e i fatti non espressamente indicati nell'articolo 46 sono comprovati dall'interessato mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta'. 4. Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente che la denuncia all'Autorita' di Polizia Giudiziaria e' presupposto necessario per attivare il procedimento amministrativo di rilascio del duplicato di documenti di riconoscimento o comunque attestanti stati e qualita' personali dell'interessato, lo smarrimento dei documenti medesimi e' comprovato da chi ne richiede il duplicato mediante dichiarazione sostitutiva.» «Art. 75 (Decadenza dai benefici). - 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 76, qualora dal controllo di cui all'articolo 71 emerga la non veridicita' del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. 1.bis. La dichiarazione mendace comporta, altresi', la revoca degli eventuali benefici gia' erogati nonche' il divieto di accesso a contributi, finanziamenti e agevolazioni per un periodo di 2 anni decorrenti da quando l'amministrazione ha adottato l'atto di decadenza. Restano comunque fermi gli interventi, anche economici, in favore dei minori e per le situazioni familiari e sociali di particolare disagio». «Art. 76 (Norme penali). - 1. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico e' punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. La sanzione ordinariamente prevista dal codice penale e' aumentata da un terzo alla meta'. 2. L'esibizione di un atto contenente dati non piu' rispondenti a verita' equivale ad uso di atto falso. 3. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate nell'articolo 4, comma 2, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale. 4. Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi piu' gravi, puo' applicare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte. 4.bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle attestazioni previste dall'articolo 840-septies, secondo comma, lettera g), del codice di procedura civile.»