Art. 7 
 
              Presentazione della domanda di contributo 
                   in caso di aumento di capitale 
 
  1. La PMI  che  abbia  deliberato  l'aumento  di  capitale  di  cui
all'articolo 5 deve presentare la domanda di  contributo  utilizzando
esclusivamente gli schemi definiti con il provvedimento del Direttore
generale per gli incentivi alle imprese di cui all'articolo 12. 
  2. Con la presentazione della domanda di cui al comma 1, la PMI  si
impegna alla sottoscrizione ed al versamento dell'aumento di capitale
deliberato nei termini e con le modalita' previsti dall'articolo 5. 
  3. A pena di improcedibilita' della domanda di contributo,  la  PMI
deve allegare alla stessa una dichiarazione sostitutiva  di  atto  di
notorieta', resa ai sensi degli articoli 47, 75 e 76 del decreto  del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,  n.  445  e  successive
modificazioni e integrazioni, attestante  l'avvenuta  adozione  della
delibera di aumento del capitale sociale. 
  4.  Qualora  la  PMI  beneficiaria  non   adempia   al   versamento
dell'aumento di capitale, e' fatto divieto alla medesima di  chiedere
la conversione dell'istanza nella domanda  ordinaria  di  accesso  al
contributo per investimenti in beni strumentali, 4.0 e green  di  cui
all'articolo 11 del decreto 22/4/2022.  Nel  caso,  l'impresa  dovra'
presentare  una  nuova  domanda,  fermo  restando   quanto   previsto
dall'articolo 9, comma 9, del decreto 22/4/2022. 
 
          Note all'art. 7: 
              - Si riportano gli articoli 47, 75 e 76 del decreto del
          Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo
          unico delle disposizioni  legislative  e  regolamentari  in
          materia di documentazione amministrativa), pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20-02-2001 - Suppl.  Ordinario
          n. 30: 
                «Art.  47  (Dichiarazioni  sostitutive  dell'atto  di
          notorieta'). - 1. L'atto di notorieta'  concernente  stati,
          qualita' personali o fatti che siano a  diretta  conoscenza
          dell'interessato e'  sostituito  da  dichiarazione  resa  e
          sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalita'
          di cui all'articolo 38. 
                2. La dichiarazione resa nell'interesse  proprio  del
          dichiarante puo' riguardare anche stati, qualita' personali
          e fatti relativi  ad  altri  soggetti  di  cui  egli  abbia
          diretta conoscenza. 
                3. Fatte salve le  eccezioni  espressamente  previste
          per legge, nei rapporti con la pubblica  amministrazione  e
          con i concessionari di pubblici servizi, tutti  gli  stati,
          le qualita' personali e i fatti non espressamente  indicati
          nell'articolo 46 sono comprovati dall'interessato  mediante
          la dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta'. 
                4.  Salvo  il  caso   in   cui   la   legge   preveda
          espressamente che  la  denuncia  all'Autorita'  di  Polizia
          Giudiziaria  e'  presupposto  necessario  per  attivare  il
          procedimento amministrativo di rilascio  del  duplicato  di
          documenti di riconoscimento o comunque attestanti  stati  e
          qualita' personali  dell'interessato,  lo  smarrimento  dei
          documenti medesimi e' comprovato  da  chi  ne  richiede  il
          duplicato mediante dichiarazione sostitutiva.» 
                «Art.  75  (Decadenza  dai  benefici).  -  1.   Fermo
          restando quanto  previsto  dall'articolo  76,  qualora  dal
          controllo di cui all'articolo 71 emerga la non  veridicita'
          del contenuto della dichiarazione,  il  dichiarante  decade
          dai benefici  eventualmente  conseguenti  al  provvedimento
          emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. 
                1.bis. La dichiarazione mendace  comporta,  altresi',
          la revoca degli eventuali benefici gia' erogati nonche'  il
          divieto  di   accesso   a   contributi,   finanziamenti   e
          agevolazioni per un periodo di 2 anni decorrenti da  quando
          l'amministrazione ha adottato l'atto di decadenza.  Restano
          comunque fermi gli interventi, anche economici,  in  favore
          dei minori e per  le  situazioni  familiari  e  sociali  di
          particolare disagio». 
                «Art. 76  (Norme  penali).  -  1.  Chiunque  rilascia
          dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o  ne  fa  uso  nei
          casi previsti dal presente testo unico e' punito  ai  sensi
          del codice penale e delle leggi  speciali  in  materia.  La
          sanzione  ordinariamente  prevista  dal  codice  penale  e'
          aumentata da un terzo alla meta'. 
                2. L'esibizione di un atto contenente dati  non  piu'
          rispondenti a verita' equivale ad uso di atto falso. 
                3. Le dichiarazioni sostitutive rese ai  sensi  degli
          articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese  per  conto  delle
          persone indicate nell'articolo 4, comma 2, sono considerate
          come fatte a pubblico ufficiale. 
                4. Se i reati indicati  nei  commi  1,  2  e  3  sono
          commessi per ottenere la nomina ad un  pubblico  ufficio  o
          l'autorizzazione all'esercizio di una professione  o  arte,
          il  giudice,  nei   casi   piu'   gravi,   puo'   applicare
          l'interdizione  temporanea  dai  pubblici  uffici  o  dalla
          professione e arte. 
                4.bis.  Le  disposizioni  del  presente  articolo  si
          applicano anche alle  attestazioni  previste  dall'articolo
          840-septies, secondo  comma,  lettera  g),  del  codice  di
          procedura civile.»