Art. 5 
 
      Presidi antifrode in materia di cessione dei crediti ACE 
 
  1. All'articolo 19, comma 6, del decreto-legge 25 maggio  2021,  n.
73, convertito, con modificazioni, dalla legge  23  luglio  2021,  n.
106, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al terzo  periodo,  le  parole  «con  facolta'  di  successiva
cessione»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «senza   facolta'   di
successiva cessione»; 
    b) dopo il quarto periodo sono inseriti i seguenti: «In  presenza
di concorso nella violazione, oltre all'applicazione dell'articolo 9,
comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.  472,  ai  fini
del recupero del credito e dei relativi interessi, sussiste anche  la
responsabilita' in solido dei soggetti cessionari. Alle  cessioni  di
cui al terzo periodo si applicano le disposizioni di cui all'articolo
122-bis del decreto-legge 19 maggio  2020,  n.  34,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.». 
  2. I crediti che, alla data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto, sono stati precedentemente  oggetto  di  cessione  ai  sensi
dell'articolo 19, comma 6, terzo periodo, del decreto-legge 25 maggio
2021,  n.  73,  possono  costituire  oggetto  esclusivamente  di  una
ulteriore cessione ad altri soggetti, alle condizioni ivi previste.