Art. 10 
 
             Conservazione dell'equilibrio contrattuale 
               e scadenza anticipata delle concessioni 
 
  1. Nel rispetto di quanto  disposto  dall'articolo  9  del  decreto
legislativo  n.  36  del  2023,  l'Agenzia  inserisce  nel  contratto
accessivo alle concessioni per la  raccolta  dei  giochi  pubblici  a
distanza clausole finalizzate alla rinegoziazione secondo buona  fede
delle  condizioni  contrattuali  per  il  ripristino  dell'originario
equilibrio in caso di sopravvenuti mutamenti del  quadro  regolatorio
di riferimento, di circostanze  straordinarie  e  imprevedibili,  sia
estranee alla normale alea sia all'ordinaria  fluttuazione  economica
sia al rischio di mercato. 
  2. In caso di  eccessiva  onerosita'  sopravvenuta,  conseguente  a
significativi e non prevedibili mutamenti del quadro regolatorio,  in
caso di impossibilita' di raggiungere in buona fede l'accordo di  cui
al  comma  1,  il  concessionario  puo'  chiedere  alla  Agenzia   di
concordare una scadenza anticipata della concessione  e  la  relativa
risoluzione consensuale della  convenzione  ad  essa  accessiva.  Con
provvedimenti legislativi puo' essere previsto un indennizzo a favore
del concessionario da determinarsi secondo principi di ragionevolezza
e proporzionalita', da corrispondersi in ragione del periodo  residuo
di durata della concessione non goduto. 
 
          Note all'art. 10: 
              - Il testo dell'art. 9 del citato  decreto  legislativo
          31 marzo 2023, n. 36, e' il seguente: 
                «Art. 9 (Principio di  conservazione  dell'equilibrio
          contrattuale).   -   1.   Se   sopravvengono    circostanze
          straordinarie e imprevedibili, estranee alla normale  alea,
          all'ordinaria  fluttuazione  economica  e  al  rischio   di
          mercato  e  tali   da   alterare   in   maniera   rilevante
          l'equilibrio   originario   del   contratto,    la    parte
          svantaggiata, che  non  abbia  volontariamente  assunto  il
          relativo rischio, ha diritto  alla  rinegoziazione  secondo
          buona fede delle condizioni contrattuali. Gli oneri per  la
          rinegoziazione sono  riconosciuti  all'esecutore  a  valere
          sulle somme a disposizione indicate  nel  quadro  economico
          dell'intervento, alle voci imprevisti e  accantonamenti  e,
          se necessario, anche utilizzando  le  economie  da  ribasso
          d'asta. 
                2. Nell'ambito delle risorse individuate al comma  1,
          la rinegoziazione si limita al  ripristino  dell'originario
          equilibrio del contratto  oggetto  dell'affidamento,  quale
          risultante dal bando e dal provvedimento di aggiudicazione,
          senza alterarne la sostanza economica. 
                3. Se le circostanze sopravvenute di cui al  comma  1
          rendono la prestazione, in parte o temporaneamente, inutile
          o inutilizzabile per uno dei contraenti, questi ha  diritto
          a una riduzione proporzionale del corrispettivo, secondo le
          regole dell'impossibilita' parziale. 
                4. Le  stazioni  appaltanti  e  gli  enti  concedenti
          favoriscono l'inserimento  nel  contratto  di  clausole  di
          rinegoziazione, dandone pubblicita' nel bando o nell'avviso
          di indizione della gara, specie quando il contratto risulta
          particolarmente esposto per la sua durata, per il  contesto
          economico  di  riferimento  o  per  altre  circostanze,  al
          rischio delle interferenze da sopravvenienze. 
                5. In applicazione  del  principio  di  conservazione
          dell'equilibrio contrattuale si applicano  le  disposizioni
          di cui agli articoli 60 e 120.».