Art. 12 
 
                           Rete telematica 
 
  1. L'Agenzia adotta  le  regole  tecniche  minime  in  funzione  ed
esecuzione delle quali ciascuno dei concessionari appronta e mette in
operativita'  la  propria  rete  telematica  ovvero  l'infrastruttura
hardware e software  di  trasmissione  dei  dati  necessaria  per  la
gestione operativa della concessione che persegua la  salvaguardia  e
la  tutela  degli  interessi  generali  dell'ordine  pubblico,  della
sicurezza, dell'affidamento dei giocatori, nonche' di una  diffusione
e sviluppo sostenibili dell'offerta di giochi pubblici.